Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3334  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18813-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  in  liquidazione e in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Milano  n.2938/17, depositata in data 27.06.2017;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 13/6/2024  dal  AVV_NOTAIO  e,  in  sede  di riconvocazione, nella camera di consiglio del 28.10.2024;
Rilevato che
:
COGNOME NOME in Amministrazione Straordinaria  convenne in giudizio dinanzi  al  Tribunale  di  Monza    RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, c.f. 06978161005, per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 67,    2°  comma  l.fall.,  le  rimesse  bancarie  affluite,  nel  c.d.  periodo sospetto,  sul  conto  c/c  acceso  da  COGNOME in  bonis presso  l’allora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ atto di citazione  fu notificato il 20.5.2010, mediante consegna a un impiegato addetto alla ricezione,  al l’indirizzo di INDIRIZZO, dove in realtà aveva sede la società di nuova costituzione RAGIONE_SOCIALEcon  diverso  c.f.  (09976231002),  la  quale  si  costituì  in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
RAGIONE_SOCIALE, già avente sede in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, succeduta a RAGIONE_SOCIALE nel rapporto controverso, era invece stata cancellata dal R.I. sin dal 2008, in quanto incorporata per fusione in RAGIONE_SOCIALE;
il giudice di primo grado, ritenuta ‘assolutamente incerta l’identificazione della società convenuta’ (nonostante avesse riconosciuto che la domanda, sia alla luce della narrativa dell ‘atto di citazione, sia alla luce del c.f. della banca in esso indicato, era stata indubbiamente proposta contro la cessata RAGIONE_SOCIALE incorporata da RAGIONE_SOCIALE) ritenne applicabile l’art. 164 c.p.c., in tema di sanatoria dei vizi della vocatio in ius, e dispose la rinnovazione della citazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
l ‘atto di citazione fu notificato a RAGIONE_SOCIALE il 23 settembre 2011 e la RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio eccependo , fra l’altro, la prescrizione dell’azione , perché fra la data del 23.5.2005, in cui era stato autorizzato il programma di cessione dei beni aziendali dell’RAGIONE_SOCIALE, e quella in cui aveva ricevuto la notificazione era trascorso un periodo superiore al quinquennio di cui all’art. 2903 c.c . Il Tribunale di Monza rigettò l’eccezione e accolse parzialmente la domanda, ritenendo che i suoi i effetti processuali e sostanziali si fossero prodotti sin dal momento della prima notificazione dell’atto di citazione, che, seppur nullo per vizi inerenti la vocatio in ius , era stato rinnovato dall’A.S. entro il termine perentorio assegnatole allo scopo. 2. La decisione, impugnata dalla soccombente, è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza del 27.06.2017, ha dichiarato prescritta l’azione .
La corte del merito ha ritenuto: i) che la prima notificazione dell’atto di citazione non poteva aver esplicato alcun effetto per RAGIONE_SOCIALE, perché l’atto era stato rivolto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con codice fiscale CODICE_FISCALE, in precedenza denominata RAGIONE_SOCIALE, ormai già incorporata in RAGIONE_SOCIALE, e non a quest’ultima ; ii) che l’atto di citazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non presentava alcun profilo di nullità , mentre la sua notificazione era stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello contro il quale si sarebbero dovuti esplicare gli effetti dell’accoglimento delle domande proposte ; iii) che si trattava di un’ipotesi di inesistenza, e non di nullità, della notificazione; iii) che pertanto la successiva notifica all ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva potuto determinare gli effetti della sanatoria del vizio, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., collegati alla ‘rinnovazione’ della notificazione dell’atto di citazione al convenuto, ma aveva dato luogo all ‘ instaurazione nei confronti della medesima RAGIONE_SOCIALE di un valido (e nuovo) rapporto processuale idoneo a giungere alla pronuncia
di una sentenza in merito alle domande contro di essa prodotte; iv) che,  tuttavia, l’azione revocatoria proposta dall’ RAGIONE_SOCIALE.S. con la seconda notifica doveva ritenersi irrimediabilmente prescritta, ai sensi de ll’art. 2903 c.c., perché la prima notifica dell’atto di citazione eseguita nei confronti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con codice fiscale numero CODICE_FISCALE‘, non aveva potuto interrompere il corso della prescrizione nei confronti del diverso soggetto RAGIONE_SOCIALE.
 La  sentenza  è  stata  impugnata  da  RAGIONE_SOCIALE  in liquidazione e in amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La camera di consiglio è stata riconvocata in data 28.10.2024.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291 c.p.c. e 2504bis , 2903 e 2943 c.c., la ricorrente contesta che si versasse in un’ipotesi di inesistenza della notificazione. Deduce, in primo luogo, di aver correttamente evocato in giudizio la società incorporata, RAGIONE_SOCIALE, stante il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 2637/2006, secondo cui, in base al testo novellato dell’art. 2504 bis c.c., la fusione fra società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un nuovo soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutivamodificativa dello stesso soggetto […] e non determina pertanto la perdita della capacità pr ocessuale della società incorporata […] ; osserva quindi che la notificazione dell’atto di citazione, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 14916/2016, doveva ritenersi meramente nulla, in quanto eseguita in un luogo dove la convenuta aveva (avuto) sede e che perciò non poteva ritenersi privo di collegamento con la destinataria, con la conseguenza che la successiva notifica, eseguita nei diretti confronti di RAGIONE_SOCIALE nel termine
assegnato  dal  giudice,  aveva  avuto  efficacia  sanante ex  tunc della nullità.
Con il secondo mezzo, che  denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148, 160 c.p.c. e 2700 c.c., COGNOME NOME  torna a ripetere che si versava in un’ipotesi di mera nullità della notificazione.
Con il terzo mezzo, che denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., la ricorrente deduce in via condizionata che, qualora si dovesse ritenere integrante una seconda ratio decidendi il rilievo della corte d’appello secondo cui l’atto processuale non giunto nella sfera di conoscenza del soggetto cui è diretto non può spiegare l’effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di tale soggetto, la pronuncia impugnata risulterebbe viziata per violazione sia del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sia del principio devolutivo dell’appello, in quanto RAGIONE_SOCIALE si era limitata a sostenere nell’atto di gravame che la prima notificazione era inesistente, ma non aveva posto in dubbio che, in caso di mera nullità della stessa, la sua rinnovazione avrebbe avuto efficacia sanante ex tunc, sicché detta questione era coperta da giudicato interno.
Col quarto motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291 c.p.c., 2903 e 2943 c.c., la ricorrente, ancora in via condizionata e in subordine, sostiene che la rinnovazione della notificazione dell’atto  di  citazione  ha  sempre  efficacia  sanante retroattiva e impedisce il decorso della prescrizione.
Appare opportuno premettere che, ad avviso del collegio, la corte d’appello  ha  correttamente ritenuto  che  nella  specie  non  ricorresse alcun  vizio della vocatio  in ius (dato  che  non  v’era  incertezza sull’identificazione  della  parte  convenuta,  di  cui  era  stato  persino indicato  l’esatto  codice  fiscale),  mentre  ha  errato (mostrando  di ignorare i principi enunciati dalle S.U. con la sentenza n. 1916/2016) nel ritenere inesistente, e non meramente nulla, la prima notifica. Né
può imputarsi alla ricorrente di aver indirizzato la notifica all’incorporata,  anziché  all’RAGIONE_SOCIALE,  facendo  applicazione  di  un principio (Cass. S.U. n. 2637/2008) all’epoca pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, rispetto al quale il successivo mutamento  di indirizzo (a partire da Cass. S.U. 21970/2021) integra un caso di prospective overruling (Cass. 13685/2023).
6.  Ciò  precisato,  sulla  questione concernente  l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione ,    e  della  sospensione,  del  termine  di  prescrizione, emergono opinioni dissonanti nella giurisprudenza di questa Corte..
7.Secondo un primo indirizzo (Cass. nn. 5212/1986, 1329/1991, 7617/1997, 15489/2006, 11985/2013) la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima, perché l’art. 2943, 1° comma, c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, stabili sce un’innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto (cfr., in particolare, Cass. 15489/2006, secondo cui l’art. 291, 1° comma- ultimo periodo, c.p.c., che prevede che la rinnovazione della notificazione viziata da nullità impedisce qualsiasi decadenza, non si riferisce all’istituto della prescrizione).
7.1. Secondo Cass. n. 4630/1997 e Cass. n. 15075/2001, invece, il principio fissato dall’art. 2945 cod. civ. – per il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio -troverebbe deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resterebbe applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, ‘sempre che essa sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a
conoscenza,  di  modo  che  non  si  possa  presumere  l’abbandono  del diritto fatto valere in giudizio’
7.2. E’ poi intervenuta sul tema Cass. n. 13070/2018 che, dopo aver dato atto in premessa dell’esistenza d ei due diversi orientamenti esegetici esistenti in materia, ha ritenuto che il contrasto fosse stato superato dall’intervento d i S.U. n. 14916/2016, e ha affermato che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non impedisce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la “notificazione” cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle S.U. cit., il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell’ipotesi di notifica nulla.
La sentenza spiega che ‘… L’espansione della fattispecie di nullità … a ben guardare corrisponde anche ad una attenuazione del suo contenuto. Se è stata a tal punto, per così dire, “ritratta” la fattispecie della notifica inesistente, contemporaneamente si è sminuito di significato il vizio della nullità, perché si è affermato, a priori, che la correlazione del destinatario con l’atto rappresentata dal collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario stesso è estraneo al “perimetro strutturale della notificazione”. Una notifica, allora, che venga effettuata in un luogo già di per sé dotato di un qualche collegamento al destinatario è nulla al pari di una notifica effettuata in un luogo che gli è del tutto estraneo. È evidente la “spinta”
deformalizzante e recuperatoria/conservativa di una siffatta impostazione nomofilattica, effettuata non a caso contestualmente alla conferma della perfetta retroattività della sanatoria quale “espressione del principio di strumentalità delle forme”. Ma se è così – e questo ragionamento è ictu oculi intriso dal principio costituzionale e sovranazionale, più sopra illustrato, del “fare il possibile” per giungere al merito – ritenere che una notifica nulla e non sanata, nell’assoluto silenzio letterale al riguardo degli articoli 2943 e 2945 c.c., possa, anche a distanza di anni (nei quali, per di più, non è detto che il destinatario non abbia partecipato comunque al giudizio, se non altro perché possono essere coinvolti anche i gradi di impugnazione), far cadere il castello di carte di una interruzione di durata permanente, è oramai del tutto avulso dal sistema. Il principio dominante nelle regole processuali è attualmente il pervenimento al merito, il che include, logicamente, anche una semplificazione ostativa ad un utilizzo di trucchi e “tranelli’ formali che si può anche approssimare all’abuso. La forma è per natura strumentale: quel che viene perseguita è la sostanza, di cui la forma è veicolo e accessorio. Se la forma viene fatta prevalere per la presenza di sue concrete conformazioni erronee, pur essendo stata conseguita la sostanza, la sua natura soltanto teleologica viene inaccettabilmente deformata in formalismo. Tutti gli spazi normativi di recupero, al contrario, devono essere fruiti; e a fortiori, qualora dalla lettera della legge non emerga conseguenza da un vizio puramente formale (come nel caso di specie negli articoli 2943 e 2945 c.c.), il sistema è incompatibile con una sua introduzione interpretativa ‘.
7.3.  Da ultimo,  Cass. n.  18485/2018 è tornata ad affermare che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso  fino  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  definisce  il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la
nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso  della  prescrizione  decorrono  dal  momento  della  sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
8. Sussiste dunque un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente ‘esercizio del diritto’, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l’appunto, esercitato, e, a differenza di quanto ritenuto da Cass. n. 13070/2018, questo collegio reputa opportuno che le Sezioni Unite di questa Corte siano chiamate a dirimerlo, pronunciando eventualmente nell’interesse della legge ove non dovessero concordare su quanto premesso sub 5.) o dovessero ritenere fondato il terzo motivo del ricorso.
P.Q.M.
La  Corte  rimette la  causa  alla  Prima  Presidente  per  l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 13.6.2024/28.10.2024