Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
Oggetto
Responsabilità civile generale – Danni derivanti da lavori di scavo – Responsabilità AVV_NOTAIO‘appaltatore e AVV_NOTAIOa committente – Fattispecie
Procedimento civile – Nullità ed inesistenza AVV_NOTAIOa notificazione – Distinzione – Conseguenze
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello di L’Aquila n. 671/2021 depositata in data 3 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, nel 2014, davanti al Tribunale di Avezzano, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE insieme con la compagnia assicuratrice AVV_NOTAIOa stessa, RAGIONE_SOCIALE, e il Comune di RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazione subiti dal fabbricato di loro proprietà ─ composto, tra l’altro, da una grotta posta sotto la strada comunale denominata INDIRIZZO ─ a causa dei lavori di scavo per l’allacciamento a un’utenza privata AVV_NOTAIOa
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e nei confronti di
rete gas metano: lavori autorizzati dal Comune di RAGIONE_SOCIALE ed eseguiti in appalto dalla RAGIONE_SOCIALE su commessa di RAGIONE_SOCIALE;
quest’ultima, ritualmente citata, venne dichiarata contumace; gli altri convenuti, costituendosi, svolsero le seguenti difese:
─ il Comune negò la propria responsabilità, per avere solo autorizzato l’esecuzione AVV_NOTAIOe opere ;
─ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepì di avere eseguito le opere su progetto di RAGIONE_SOCIALE e comunque in maniera corretta; chiese, in subordine, di essere manlevata dalla RAGIONE_SOCIALE;
─ NOME eccepì l’inammissibilità AVV_NOTAIO‘azione diretta nei suoi confronti e negò l’operatività AVV_NOTAIOa polizza assicurativa ;
con sentenza n. 72 del 2017 il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti AVV_NOTAIOa società appaltatrice, che condannò all’esecuzione AVV_NOTAIOe opere indicate nella relazione di consulenza espletata nel procedimento di a.t.p. svoltosi in precedenza; dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE; rigettò ogni altra domanda; condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore AVV_NOTAIOe attrici; condannò invece queste ultime al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE; condannò infine RAGIONE_SOCIALE al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE;
con sentenza n. 671/2021 del 3 maggio 2021, pronunciata nella dichiarata contumacia AVV_NOTAIOa appellata RAGIONE_SOCIALE (divenuta nel frattempo, per cambio di denominazione sociale, «RAGIONE_SOCIALE»), la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘appello principale proposto da NOME, NOME e NOME COGNOME, ha condannato anche la predetta appellata RAGIONE_SOCIALE, in solido con la appaltatrice RAGIONE_SOCIALE , all’esecuzione dei lavori indicati dal giudice di primo grado; in parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘ appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ne ha dichiarato il
diritto ad essere tenuta indenne dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo le condizioni contrattuali; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, regolando le spese secondo soccombenza;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono, con controricorso, NOME, NOME e NOME COGNOME, con lo stesso atto proponendo ricorso incidentale affidato a dodici motivi; RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso per resistere all’impugnazione principale; il Comune di RAGIONE_SOCIALE deposita due distinti controricorsi, il primo per resistere al ricorso principale, il secondo a quello incidentale; RAGIONE_SOCIALE non svolge difese in questa sede;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno depositato memorie e altrettanto hanno fatto i controricorrenti; nella propria memoria la ricorrente principale ha chiesto la cancellazione di alcune frasi contenute nel controricorso AVV_NOTAIOe sorelle COGNOME, reputate sconvenienti e offensive; è pervenuta in data odierna nota del difensore AVV_NOTAIOe ricorrenti incidentali con la quale si chiede la cancellazione, dalla memoria AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIOa richiesta predetta;
considerato che:
con i due motivi del ricorso principale ─ dalla rubrica sovrapponibile, salvo che per il termine alternativo usato per aggettivare la notifica AVV_NOTAIO‘atto di appello ─ RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. , « nullità AVV_NOTAIOa sentenza o del procedimento: nullità AVV_NOTAIO‘intero giudizio di secondo grado e AVV_NOTAIOa sentenza n. 671/2021 per violazione degli artt. 292 e 330, terzo comma, c.p.c.; inesistenza (primo motivo) -o nullità (secondo motivo) ─ AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto
di appello proposto dalle sigg.re COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 72/2017 del Tribunale di Avezzano »;
rileva che la notifica AVV_NOTAIO‘atto di appello era stata effettuata non presso la sede di essa ricorrente, come avrebbe dovuto farsi essendo essa rimasta contumace nel giudizio di primo grado (il cui atto introduttivo a tale indirizzo era stato correttamente notificato), ma presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO di Avezzano, domicilio eletto per il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. svoltosi ante causam ed anche per quello ancora anteriore di istruzione preventiva;
osserva che l’elezione di domicilio per tali procedimenti speciali non può che essere limitata alla precipua e specifica attività che doveva essere svolta nei rispettivi ambiti, conservando la sua efficacia nei limiti AVV_NOTAIOa conclusione dei rispettivi giudizi, senza possibilità alcuna di considerare un’ultrattività (di tale elezione di domicilio) dopo la conclusione degli stessi per la successiva, ed eventuale, fase di merito; a maggior ragione tale domicilio eletto non poteva avere alcuna rilevanza dopo che addirittura si era concluso il giudizio di primo grado, nel corso del quale la parte era rimasta contumace, come tale espressamente considerata in sentenza;
sostiene che in ragione AVV_NOTAIOa inesistenza (predicata con il primo motivo) o comunque AVV_NOTAIOa nullità (in subordine dedotta con il secondo) AVV_NOTAIOa notifica in tal modo effettuata, il giudizio di appello e la sentenza che lo ha concluso devono considerarsi nulli, con l’ulteriore conseguenza che detta sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la giuridica inesistenza (o, comunque, la nullità) AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto di impugnazione in appello comporta no che è oramai ampiamente decorso il termine pe r l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, con definitivo passaggio in giudicato AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado, almeno per quanto riguarda i rapporti tra le sigg.re COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME
NOME e la società RAGIONE_SOCIALE;
degli esposti motivi è fondato il secondo, nei limiti e nei termini appresso esposti, mentre va rigettato il primo;
è pacifico in causa ─ ed emerge del resto dagli atti di causa, debitamente indicati e versati nel fascicolo di causa nel rispetto degli oneri imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ─ che l’atto di appello venne notificato non personalmente ad RAGIONE_SOCIALE nei luoghi indicati dall’art. 145 c.p.c., come avrebbe dovuto essere, essendo tale società rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ma all’AVV_NOTAIO, sul presupposto che la detta società fosse da quest’ultimo « rappresenta e assistita » nel giudizio di primo grado e presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO in Avezzano, quale domicilio eletto;
tale presupposto è però contraddetto da quanto affermato nella sentenza del Tribunale, nella quale si afferma esplicitamente (nell’intestazione e poi a pag. 2, nella parte narrativa) che RAGIONE_SOCIALE era rimasta contumace;
in virtù di tale attestazione era questa la condizione AVV_NOTAIOa parte da tener presente ai fini AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘appello ;
non giova di contro:
né sostenere la validità AVV_NOTAIOa notifica per essere stata indirizzata nel domicilio eletto dalla parte presso il proprio difensore in occasione del pregresso procedimento cautelare (v. in proposito Cass. n. 6457 del 03/03/2023, Rv. 667077; n. 17221 del 29/07/2014, Rv. 633340);
né rilevare che -come dedotto e documentato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE -in realtà prima AVV_NOTAIO‘udienza di precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni, segnatamente in data 7 giugno 2016, l’RAGIONE_SOCIALE si era effettivamente costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione, con il patrocinio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO di Genova, eleggendo domicilio nello studio
AVV_NOTAIO, sito in Avezzano, INDIRIZZO;
la giurisprudenza di questa Corte è, invero, ferma nel ritenere che la notificazione AVV_NOTAIO‘atto di appello presso il procuratore AVV_NOTAIOa parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte, è inesistente, atteso che, ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del destinatario e del luogo di notifica AVV_NOTAIO‘impugnazione, ex art. 330 cod. proc. civ., considerate anche le esigenze di certezza necessarie per il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale AVV_NOTAIOa parte, quale strumento di tutela AVV_NOTAIO‘appellante nell’esercizio del suo diritto al gravame (Cass. n. 8917 del 1994; in senso conforme Cass. n. 13745 del 2006; n. 10312 del 2012; n. 4780 del 2013; v. anche Cass. n. 29037 del 13/11/2018, Rv. 651637, secondo cui « nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l’intangibilità AVV_NOTAIOa qualificazione AVV_NOTAIOa posizione processuale AVV_NOTAIOe parti siccome desumibile in via esclusiva dall’accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo »);
a tale principio reputa il Collegio di dover dare continuità, salvo che per la qualificazione del vizio AVV_NOTAIOa notifica in termini di inesistenza;
secondo il noto principio affermato (successivamente alle richiamate pronunce) da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, infatti, l’inesistenza AVV_NOTAIOa notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità AVV_NOTAIOe forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale AVV_NOTAIO‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moAVV_NOTAIOo legale nella categoria AVV_NOTAIOa nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, AVV_NOTAIOa possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi AVV_NOTAIOa notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
nel caso di specie la notifica AVV_NOTAIO‘atto di appello è stata curata da Ufficiale Giudiziario ed eseguita a mezzo posta; essa, inoltre, ha avuto esito positivo essendo stata dimostrata la consegna del plico mediante ritiro del destinatario nell’ufficio postale; non ricorre , dunque, alcuna AVV_NOTAIOe dette ipotesi di inesistenza, ma solo emerge la difformità del procedimento dal moAVV_NOTAIOo legale, e dunque la nullità AVV_NOTAIOa notifica, per le ragioni dette (destinatario diverso da quello cui invece la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata, ossia la parte personalmente in quanto dichiarata contumace nel giudizio di primo grado e come tale qualificata nella sentenza che lo ha concluso);
la nullità AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto d’appello non risulta sanata in alcuno dei modi previsti da ll’art. 291 cod. proc. civ. ;
giova al riguardo in particolare rilevare che il potere del giudice, previsto dall’art. 291 c.p.c., di rilevare d’ufficio la nullità AVV_NOTAIOa notificazione AVV_NOTAIO‘atto introduttivo e di disporre la rinnovazione AVV_NOTAIOa notificazione, ove erroneamente non esercitato dal giudice a quo , ricade nell’ambito AVV_NOTAIOa disciplina generale dettata dall’art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione AVV_NOTAIOa sentenza che mette capo al procedimento non ritualmente condotto (cfr. Cass. del
03/11/2006, n. 23587 Rv. 594613 -01; v. anche, in motivazione, Cass. 04/04/2019, n. 9325);
nel caso di specie, avendo RAGIONE_SOCIALE proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello nella parte in cui, in riforma sul punto AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado, ha esteso anche a suo carico solidale la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle attrici/appellate, queste ultime, nel resistere al ricorso, avrebbero necessariamente dovuto proporre ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, invocando, per tale evenienza, il rilievo del vizio in cui era incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare la necessità di procedere alla rinnovazione AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto di appello ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 291 c.p.c. allo scopo di evitare ogni decadenza (cfr. Cass. n. 9325 del 2019);
pertanto, non avendo le predette a tanto provveduto, la violazione, in parte qua , AVV_NOTAIO‘art. 291 cod. proc. civ., da parte del giudice d’appello non è più rilevabile in questa sede;
ciò precisato deve però anche rilevarsi che, avuto riguardo allo sviluppo del procedimento nel giudizio di gravame, la posizione di RAGIONE_SOCIALE è quella di litisconsorte in causa inscindibile o comunque dipendente da quella AVV_NOTAIOe altre cumulativamente trattate, tale da doversi configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ;
come questa Corte ha più volte puntualizzato, infatti, se è vero che, sulla base di quanto emerge dall’art. 1306 cod. civ., di regola l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può
svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua AVV_NOTAIOa loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità AVV_NOTAIO‘uno presupponga la responsabilità AVV_NOTAIO‘altro (Cass. 06/07/2006, n. 15358; 08/02/2012, n. 1771; 21/08/2018, n. 20860; 28/11/2022, n. 34899);
si configura, in particolare, l’inscindibilità AVV_NOTAIOe cause nell’ipotesi in cui l’accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello AVV_NOTAIOa responsabilità AVV_NOTAIO‘altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto AVV_NOTAIOe censure proposte ed all’esito AVV_NOTAIOa lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante (Cass. 19/04/2018, n. 9766);
nella specie emerge dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale chiedendo tra l’altro che « in riforma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata » fosse accertato e dichiarato che « le cause dei danni lamentati dalle parti appellanti sono da riferirsi a responsabilità esclusiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE e/o AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE » e, in subordine, che fossero comunque graduate le colpe tra i convenuti Comune di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE;
in accoglimento, dunque, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e le parti vanno rimesse dinanzi al
giudice di appello per un nuovo esame AVV_NOTAIOa controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti AVV_NOTAIOa parte pretermessa, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
resta conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale; n on si ravvisano i presupposti AVV_NOTAIO‘illecito endoprocessuale ex art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., dedotto in memoria dalla ricorrente principale con riferimento ad alcune espressioni contenute nel controricorso/ricorso incidentale AVV_NOTAIOe Sigg.re COGNOME ;
si tratta invero di affermazioni che -benché espressive di una valutazione aspramente negativa circa le scelte operate dalla controparte -non possono considerarsi disgiunte dalle tesi difensive svolte in giudizio e presentano attinenza con l’oggetto AVV_NOTAIOa controversia;
palesemente inammissibile -a tacere AVV_NOTAIOa irritualità AVV_NOTAIOa nota che la veicola, in quanto depositata in data odierna, ben al di là del termine di cui all’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. per il deposito di memorie -deve ritenersi la richiesta di cancellazione AVV_NOTAIOa … richiesta di cancellazione di controparte, proposta dalle ricorrenti incidentali: l’esercizio di una facoltà processuale (qual è quella esercitata dalla ricorrente con la detta istanza), indipendentemente dal suo esito (nel caso, rigetto AVV_NOTAIO‘istanza per infondatezza) , non può certo ritenersi integrare l’ipotesi di cui all’art. 89 cod. proc. civ., non essendo nemmeno dedotto e comunque non risultando che esso abbia avuto luogo con l’uso di «espressioni sconvenienti e offensive»;
al giudice di rinvio va demandato il regolamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Terza