Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29808 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29808 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2341/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2302/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro-tempore di RAGIONE_SOCIALE, ricorre nei confronti del Fallimento di detta società nonché del creditore istante COGNOME NOME contro la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2302/2022 del 28.11.2022 depositata e pubblicata il 7.12.2022, che ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; deposita inoltre memoria.
– Gli intimati non spiegano difese.
CONSIDERATO CHE
3. – I motivi sono i seguenti.
Primo motivo : violazione e falsa applicazione art. 145 e 160 c.p.c., nullità della notifica della sentenza di primo grado e conseguentemente della sentenza di appello e del relativo procedimento, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto correttamente eseguita la notifica diretta della sentenza di fallimento al liquidatore presso la sua residenza in mancanza della indicazione di quest’ultima nel provvedimento e di previo tentativo di notifica presso la sede sociale.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione art. 156 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto la Corte sanata la nullità della notifica dalla proposizione, ritenuta intempestiva, del reclamo. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sui motivi del reclamo.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1. – È senz’altro infondato il primo mezzo.
La sentenza dichiarativa di fallimento è stata notificata al COGNOME NOME, liquidatore della società fallita, presso la sua residenza anagrafica, a mani della figlia NOME, qualificatasi come « figlia convivente ».
Il COGNOME ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dopo il decorso del termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 18 della legge fallimentare, calcolato da detta notificazione.
Orbene, al di là del rilievo che il reclamante, nell’atto di reclamo, con cui viene fissato definitivamente l’ambito dell’impugnazione, dal reclamante medesimo (Cass. 3 novembre 2021, n. 31531), non ha formulato alcuna censura in ordine alla ritualità della notificazione solo successivamente, in pendenza del giudizio, è decisivo osservare che la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento era c.p.c., risultando destituita di fondamento la tesi del COGNOME concernente come modificato dall’art. 2 della l. n. 263 del 2005, è correttamente legale rappresentante indicato in atti, dal momento che la predetta riforma ha previsto non più in via residuale, ma alternativa, la possibilità di notificare, l’atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta, purché ne siano indicati nell’atto qualità, residenza, domicilio o dimora, senza previo tentativo di
circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte della sentenza di fallimento, sollevando la questione pienamente conforme alla previsione dell’articolo 145 la « mancanza di previo tentativo di notifica presso la sede sociale ». Difatti, la notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., effettuata nei confronti della persona fisica del
notificazione all’ente presso la sede legale (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27299).
Quanto, poi, alla prescrizione della norma, la quale richiede che nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio e dimora abituale, il motivo in esame non pone neppure in discussione l’affermazione svolta dal giudice di merito secondo cui « la qualità di liquidatore di COGNOME NOME della RAGIONE_SOCIALE è contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento mentre la residenza del predetto (in Siracusa, INDIRIZZO), quale risultante dai registri anagrafici, è indicata nella relata di notifica richiesta dalla cancelleria fallimentare ».
Valida la notificazione della sentenza di fallimento, non resta che constatare la piena aderenza a diritto della dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto oltre il termine di 30 giorni dalla menzionata notificazione.
4.2. – È infondato il secondo mezzo, giacché rivolto contro motivazione evidentemente svolta ad abundantiam : la Corte d’appello ha difatti affermato che, a seguito della proposizione del reclamo, « qualsivoglia eventuale nullità deve ritenersi, ex tunc, sanata », sicché è evidentemente del tutto superato dalla constatata piena validità della notificazione della sentenza di fallimento.
4.3. – Il terzo mezzo è assorbito.
– Nulla per le spese ; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.