Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
NOTIFICA EX ART. 143 C.P.C. -APPELLO DEL CONTUMACE INVOLONTARIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14916/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME -controricorrente – avverso la sentenza n. 399/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, pubblicata il giorno 30 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME invocò giudizialmente, nelle forme di cui agli artt. 702bis e seguenti cod. proc. civ., declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato con NOME COGNOME per l’inadempimento di quest’ultimo, promissario acquirente.
All’esito del giudizio di prime cure, celebrato nella contumacia della parte convenuta, l’adito Tribunale di Brescia accolse la domanda, con ordinanza pronunciata il 6 novembre 2020.
La decisione in epigrafe indicata ha invece accolto l’appello interposto da NOME COGNOME, dichiarato la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e, per l’effetto, dispos to la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 del codice di rito.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte bresciana:
(a) ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso ex art. 702bis introduttivo del giudizio di prime cure e del decreto di fissazione dell ‘ udienza, eseguita con le modalità ex art. 143 cod. proc. civ. alla residenza anagrafica di NOME COGNOME (in Brescia, INDIRIZZO), per non aver svolto l’ufficiale giudiziario le ulteriori ricerche prescritte dalla citata norma pur avendo potuto il notificante, ove avesse fatto uso della necessaria diligenza, tentare la notifica « anche nel luogo dove sapeva che il destinatario abitava »;
(b) accertato che NOME COGNOME era « rimasto incolpevolmente contumace nel giudizio di primo grado », ha ritenuto, rigettando la eccezione ad hoc sollevata dall’appellata, tempestivo l’appello, al riguardo rilevando che: (b1) la notifica dell’ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio, effettuata nella residenza anagrafica di NOME COGNOME, risentiva « degli stessi vizi » inficianti il ricorso introduttivo; (b2) il termine lungo per la proposizione dell’appello decorreva dalla conoscenza di fatto dell’ ordinanza conclusiva del primo grado; (b3) l’appellante aveva « provato di aver avuto la visibilità del fascicolo solo in data 19 febbraio 2021 ».
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per otto motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
In corso di lite, si è costituito nuovo difensore di parte ricorrente, in sostituzione di quello originario, nelle more deceduto.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di ricorso censurano, sotto differenti profili, la dichiarata nullità della notificazione dell’originario atto di ingressus litis e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
1.1. Il primo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accertato siffatta nullità « erroneamente ritenendo che l’Ufficiale Giudiziario ne avesse eseguito la notifica ex art. 143 cod. proc. civ. ‘senza svolgere ulteriori ricerche’, sebbene l’Ufficiale Giudiziario avesse ottemperato al suo dovere di normale diligenza », in particolare avendo « raccolto dai residenti interpellati informazioni negative circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto ».
1.2. Il secondo, sempre per violazione o falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che NOME COGNOME non avesse ottemperato al suo dovere di « normale diligenza » nello svolgimento dell ‘ attività notificatoria ex art. 143 cod. proc. civ., mentre invece ella « versava nell’obiettiva ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora di NOME COGNOME provocata dalla stessa condotta di quest’ultimo ».
1.3. Il terzo lamenta « omesso esame da parte della Corte d’Appello di Brescia del fatto decisivo che il sig. NOME COGNOME ha sempre ammesso di risiedere in Brescia, INDIRIZZO e che è sconosciuto al Comune di Botticino ».
La disamina delle riassunte doglianze esige brevi osservazioni di carattere generale.
2.1. Per consolidato indirizzo esegetico di legittimità, ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ.
per le persone irreperibili, il giudice deve, in base alle prove acquisite, accertare se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune ed ordinaria diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, ovvero la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario (da ultimo, Cass. 29/08/2023, n. 25408).
L ‘ ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l ‘ ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall ‘ art 143 c.p.c., deve essere valutata in riferimento al caso concreto, secondo parametri di normalità e buona fede: essa non implica il compimento di tutte le indagini in astratto idonee ad acquisire le informazioni necessarie (viepiù se comportanti spese rilevanti o tempi non brevi) ma soltanto di quelle di cui è ragionevole ritenere la effettiva utilità.
L’espletamento di tali indagini, non affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l ‘ ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. 25/10/2024, n. 27699; Cass. 16/12/2021, n. 40467): gli esiti delle stesse, riportati dal pubblico ufficiale notificatore, non debbono essere approssimativi, dubitativi, generici e, comunque privi dell’indicaz ione specifica della fonte di conos cenza, così che il giudice ne possa apprezzare l’effettiva attendibilità (Cass. 08/08/2024, n. 22461).
Il compimento di ricerche del genere può essere anche apprezzato sulla base di altri elementi, desunti di ufficio dagli atti di causa oppure allegati dalle parti, da cui inferire la conoscenza (o la conoscibilità con l’utilizzo della ordinaria diligenza) ad opera del notificante anche del luogo di effettiva abituale dimora (Cass. 03/08/2017, n. 19387).
In ogni caso, l’adeguatezza delle attività finalizzate a tale scopo è oggetto di un apprezzamento valutativo tipicamente rimesso al giudice
di merito, sottoposto al sindacato di legittimità soltanto negli angusti confini dei vizi motivazionali rilevanti a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 22/12/2009, n. 26985).
2.2. Tanto precisato, nella vicenda in esame il ragionamento svolto dalla Corte territoriale si incentra sull’addebito di colpevole ignoranza mosso alla parte notificante, NOME COGNOME, della quale, in base alle emergenze istruttorie acquisite (specificamente, in forza del contratto preliminare di vendita e della denuncia querela sporta dalla stessa), ritiene accertato lo stato soggettivo di conoscenza circa il luogo in cui il destinatario dell’atto, NOME COGNOME, di fatto abitava, luogo altresì coincidente con l’immobile promesso in vendita.
E la trama argomentativa così sviluppata, conforme agli illustrati princìpi di diritto, resiste alle censure sollevate dalla ricorrente.
3.1. Il primo motivo (sopra sub § 1.1.) è infondato.
Le ricerche effettuate presso il luogo indicato dalla notificante, per come documentate nella relazione di notifica dall’ufficiale giudiziario (« risulta sconosciuto alle persone interpellate»), non possono invero considerarsi connotate dal requisito della effettività, mancando la specificazione della fonte della conoscenza in tal guisa acquisita (per una fattispecie sovrapponibile, cfr. Cass. 22461/2024, cit.).
3.2. Il secondo motivo (sopra sub § 1.2.) è inammissibile.
Esso concerne la valutazione, tipicamente riservata al giudice di merito, sulla colpevole ignoranza ad opera del notificante del luogo di dimora del destinatario dell’atto e sull’ordinaria diligenza nella specie da impiegare a tal fine, senza adombrare anomalie motivazionali nella sentenza gravata, in ogni caso neanche ravvisabili, nel perimetro oggi tracciato dall’art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito.
La doglianza inoltre sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie, finalizzato ad una ricostruzione della quaestio
facti differente da quella operata dal giudice territoriale: attività, però, estranea, per natura e funzione, al giudizio di legittimità.
3.3. Il terzo motivo (sopra sub § 1.3.) è infondato.
La circostanza di cui si lamenta l’omessa considerazione (l’aver NOME COGNOME affermato di avere residenza anagrafica in Brescia, al INDIRIZZO) non soltanto è priva di decisività, ma addirittura inconferente, a fronte dell’accertata conoscen za della effettiva abituale dimora del COGNOME da parte della COGNOME.
I successivi due motivi di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ. e dell’art. 702 -quater cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’ appello di Brescia ha accertato la tempestività della notifica dell’atto di appello per aver accertato la nullità della notifica dell’ ordinanza di primo grado:
4.1. « erroneamente ritenendo che l’Ufficiale Giudiziario ne avesse eseguito la notifica ex art. 143 cod. proc. civ. ‘senza svolgere ulteriori ricerche’, sebbene l’ ufficiale giudiziario avesse ottemperato al suo dovere di normale diligenza » (quarto motivo);
4.2. « erroneamente ritenendola avvenuta senza che la COGNOME avesse ottemperato al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria ex art. 143 cod. proc. civ., mentre la COGNOME versava nell’obiettiva ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del sig. NOME COGNOME provocata dalla stessa condotta di quest’ultimo » (quinto motivo).
Ambedue i motivi non meritano accoglimento.
Ribaditi i princìpi di diritto in tema di notificazione con il rito degli irreperibili innanzi illustrati (sub § 2.1.), possono replicarsi, onde esplicare l’infondatezza del quarto motivo, le argomentazioni espresse sopra sub § 3.1.; il quinto motivo, invece, è inammissibile per considerazioni analoghe a quelle di cui sopra sub § 3.2..
6. Il sesto motivo prospetta « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’appello di Brescia ha accertato la nullità della notifica dell’ordinanza di primo grado, sebbene un simile accertamento non fosse stato chiesto da NOME COGNOME ».
6.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
L’inammissibilità consegue alla violazione del principio di specificità (altrimenti definito: « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall ‘art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ., declinato, nella sua concreta operatività secondo criteri di sinteticità e chiarezza.
Le menzionate disposizioni -da leggersi alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) – esigono, nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, la trascrizione – essenziale e per le parti d’interesse – degli atti processuali e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ( ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
Detto onere risulta inadempiuto dalla odierna ricorrente: l’atto di adizione di questa Corte manca invero della riproduzione -nei passaggi rilevanti allo scopo -dell’atto di appello i llo tempore interposto da NOME COGNOME: e tanto preclude la verifica in concreto dell’esistenza del denunciato vizio processuale.
Del contenuto di siffatto atto di appello offre invece un’idonea rappresentazione il controricorso: gli stralci ivi riportati danno altresì conto della infondatezza della doglianza in esame, per essere stata
ritualmente introdotta nel thema decidendum del giudizio di seconde cure la questione relativa alla regolarità della notifica della ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ., sicché alcuna infrazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato può ravvisarsi nella vicenda in scrutinio.
Il settimo motivo lamenta « violazione o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’appello di Brescia ha accertato la tempestività della notifica dell’atto di appello per aver erroneamente ritenuto che NOME COGNOME fosse rimasto incolpevolmente contumace e avesse avuto conoscenza di fatto del proc. civ. RGN 17172/2019 -Trib. Brescia in data 19/02/2021 mentre ne aveva avuto conoscenza di fatto già nel giugno 2020 ».
Assume, in breve, che il contenuto degli atti di altro giudizio (di opposizione esecutiva) e dell’atto di appello dimostravano come NOME COGNOME fosse al corrente della pendenza del giudizio di risoluzione del preliminare e dell’ordinanza poi appellata nel corso dell’anno 2020, comunque ben prima del 19 febbraio 2021, data invece considerata dalla Corte territoriale: sicché l’appello andava dichiarato inammissibile poiché proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ..
7.1. Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di nomofilachia (tra tutte si veda Cass. 11/10/2023, n. 28425, alla cui rigorosa ed analitica motivazione si fa adesiva relatio ) ai fini dell ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione tardiva proposta dal c.d. contumace involontario, ai sensi dell ‘ art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., quest ‘ ultimo ha l ‘ onere di allegare e dimostrare – oltre alla causa della nullità della notificazione dell ‘ atto introduttivo del giudizio – di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, fatta salv a l’ ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la
presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell ‘ impugnante, fa gravare sulla controparte l ‘ onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza.
Proprio nell’ora citato arresto, relativo a fattispecie similare a quella qui in vaglio, questa Corte ha puntualizzato che, in caso di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. in mancanza del presupposto di legge dell’effettiva oggettiva mancata conoscenza della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario della notificazione, quest’ultima avviene certamen te senza alcuna consegna a persona o in luogo avente un collegamento col destinatario. Di conseguenza, laddove il contumace involontario deduca specificamente un siffatto vizio della notificazione « egli sta allegando altresì, quanto meno implicitamente, una situazione di fatto che implica di per sé e fa presumere, sia pure solo iuris tantum, la mancata conoscenza del processo »: pertanto, accertata l’invalidità della notificazione, incombe sulla controparte dimostrare il contrario, ovvero l’acquisita fattuale conoscenza del processo ed il momento della stessa.
La parte contumace incorre infatti nella decadenza di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. qualora si accerti che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, ella abbia avuto comunque conoscenza del processo: e il momento in cui ciò si verifica segna il dies a quo del termine per l’impugnazione.
L’accertamento sul punto (da compiersi anche di ufficio, trattandosi di verificare l’osservanza di un termine sancito a pena di decadenza, quindi di rilevanza pubblicistica) è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, con valutazione sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto delle anomalie motivazionali.
7.2. Tanto chiarito in linea generale, a fronte della riscontrata nullità della notificazione effettuata nei modi di cui all’art. 143 cod. proc. civ., gravava dunque sulla notificante l’onere di dimostrare in
quale momento NOME COGNOME fosse venuto a conoscenza del processo concluso con l’ordinanza poi appellata, onde dimostrare la tardività della dispiegata impugnazione.
Ma una prova del genere la ricorrente nemmeno deduce di averla fornita al giudice d’appello: soltanto nel ricorso per cassazione espone alcune circostanze (non allegando però quando e come le stesse siano state introdotte in sede di appello) le quali, a suo dire, dimostrerebbero « incontrovertibilmente » che il COGNOME aveva acquisito conoscenza di fatto della pendenza del giudizio « prima del 19/02/2021 ».
L ‘a ssunto si pone in frontale contrapposizione con la motivazione della sentenza gravata, la quale, essa, pur in difetto di una diversa prova da parte dell’appellata, ha inteso espressamente affermare la tempestività dell’appello, individuando l’epoca di acquisizione della conoscenza del processo da parte del COGNOME nel 19 febbraio 2021, data in cui aveva ottenuto « la visibilità del fascicolo » del giudizio introdotto con il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ..
Ha in tal guisa compiuto un accertamento di fatto, motivato in maniera logica e coerente: è di tutta evidenza, infatti, che soltanto l’accesso al fascicolo -e quindi la lettura degli atti ivi inseriti -può offrire piena contezza in ordine all’oggetto del giudizio, alle domande formulate, ai mezzi di prova assunti, ai provvedimenti adottati, consentendo così una ponderata e consapevole riflessione sulla opportunità di adoperare strumenti di reazione.
8 . L’ottavo motivo, articolato con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., lamenta violazione o falsa applicazione « dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte d’ appello di Brescia ha totalmente omesso di motivare il mancato accoglimento dell’eccezione della COGNOME che affermava il passaggio in giudicato dell’ordinanza del Tribunale di Brescia emessa il 27/07/2021 nella
causa civile R.N. n. 3318/2021 con la quale si accertava e dichiarava la validità della notifica dell’ ordinanza di primo grado ».
Deduce che, nel giudizio di opposizione proposto da NOME COGNOME avverso la esecuzione per rilascio promossa in forza dell’ordinanza emessa a seguito del ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., il Tribunale di Brescia aveva accertato la regolarità della notifica di detta ordinanza (oggetto dell’appello accolto dalla sentenza qui impugnata), rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con provvedimento non revocato all’esito dello spiegat o reclamo ex art. 669terdecies .
8.1. A tacer della dubbia osservanza, nella formulazione del motivo, del principio di autosufficienza del ricorso (stante la non chiara o comunque inadeguata riproduzione del contenuto della comparsa di risposta del giudizio di appello), la doglianza non conduce all’auspicata cassazione della gravata sentenza.
Sul punto, è doveroso puntualizzare che il mancato esame di (o l’omessa motivazione su) un motivo di gravame oppure un’eccezione preliminare ad opera del giudice di merito giustifica l’annullamento della sentenza impugnata ad opera della Suprema Corte a condizione che le questioni, di fatto o di diritto, non esaminate, siano decisive.
Per contro, qualora le questioni non vagliate siano in punto di diritto infondate e non richiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, ha il potere di corregger e la motivazione della decisione ex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondat ezza del rilievo erroneamente non vagliato.
Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/08/2006, n. 18190; Cass. 12/04/2006, n. 8561; Cass. 18/02/2005, n. 3388), è stato avvalorato
dalla estensione (con la modifica dell’art. 384 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali e dalla costituzionalizzazione (nell’art. 111, secondo comma, della Carta fondamentale) dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino i tempi di svolgimento del processo, pur senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante, Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731; Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass. 10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 13/05/2024, n. 12943). In ipotesi consimili, pertanto, può procedersi al rigetto del motivo, previa integrazione della motivazione della gravata sentenza, il cui dispositivo, sia pure in esito a diverse argomentazioni, si palesa, infine, conforme a diritto.
8.2. Orbene, nella specie, l’eccezione di giudicato sollevata dalla odierna ricorrente è manifestamente infondata.
Il provvedimento cui l’impugnante ascrive tale effetto è costituito da un’ordinanza (di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio) resa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia a conclusione della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione spiegata da NOME COGNOME: ma, per scolastica nozione frutto di una stratificata elaborazione pluridecennale del giudice della nomofilachia, detta ordinanza (al pari di quella adottata all’epilogo del reclamo ex art. 669terdecies contro la stessa proposto), avente natura e funzione cautelare, è priva del carattere della definitività (e, quindi, in radice inidonea a fare stato e divenire cosa giudicata), in quanto rende sul diritto controverso « una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena introdotta dal giudizio di merito » (Cass. 24/07/2011, n. 22033; conformi, tra le
tantissime, Cass. 26/11/2014, n. 25169/2014; Cass. 20/11/2019, n. 30300; Cass. 03/08/2022, n. 24037/2022).
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa e distrazione in favore del difensore di parte controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa.
Attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore di parte controricorrente, NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con attribuzione al difensore, AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 18 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME