Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA.l. P_IVA, C.F./Reg. Imprese RAGIONE_SOCIALE P_IVA, nata dalla fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria dei dottori COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sig.ra NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nelle rispettive qualità di titolari delle omonime Farmacie, società con sede in INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, P_IVA.P_IVA, nella persona dell’Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Cagliari posta certificata EMAIL telefax NUMERO_TELEFONO – ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE presso lo studio e la persona dell’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), al INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , C.F./P.I. P_IVA, nata, a far data dal 01.01.2016, dall’accorpamento e contemporanea soppressione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE Legge Regione Lazio n. 17 del 31.12.2015 e del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio in qualità di Commissario Ad Acta n. U00606 del 30.12.2015, in persona del Direttore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) PEC: EMAIL EMAIL e NOME COGNOME (C.F.CODICE_FISCALE) PEC: EMAIL, con elezione di domicilio presso le stesse nell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEle con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura in calce al controricorso. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 e 134 c.p.c., alle Pec sopra indicate.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1528 depositata l’8 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE revocava il decreto ingiuntivo emesso contro l’RAGIONE_SOCIALE su ricorso di RAGIONE_SOCIALE perché l’obbligazione azionata era stata estinta prima RAGIONE_SOCIALE notificazione del monitum e respingeva la domanda di pagamento di interessi formulata dalla ricorrente sul rilievo che, in relazione agli atti di costituzione in mora n° 03000011098 e 03000011334, non era stata prodotta la copia del lato RAGIONE_SOCIALE cartolina di ritorno destinato ad offrire prova RAGIONE_SOCIALE relativa ricezione; mentre relativamente all’NUMERO_DOCUMENTO era stata prodotta una copia RAGIONE_SOCIALE cartolina di ritorno lasciata del tutto in bianco nel lato destinato ad offrire prova RAGIONE_SOCIALE relativa ricezione, fatta eccezione per un timbro che dalle stesse indicazioni presente sul lato opposto si comprendeva essere riferito all’ufficio postale di partenza di RAGIONE_SOCIALE Fiumicino.
Quanto, invece, agli atti di costituzione in mora n° 03000011097 e 03000011544, rilevava il tribunale che essi erano stati consegnati ai sensi dell’art. 33 del d.m. 9 aprile 2011, secondo il quale nel caso di ‘ invii multipli ‘ (modalità di consegna adottabile in caso di impraticabilità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione, da parte del ricevente, dei numerosi avvisi di ricevimento) -la consegna dei plichi era attestata dall’operatore postale.
Sennonché, in tale ipotesi, l’unica prova RAGIONE_SOCIALE consegna del plico al destinatario era data dalla correlativa attestazione dell’operatore postale, e quest’ultimo, alla stregua del medesimo art. 33, la esegue nella qualità di ‘ incaricato di pubblico servizio ‘.
Era, pertanto, necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE prova dell’avvenuta consegna, quantomeno la certa identificabilità del soggetto che assume la paternità, e dunque la responsabilità, RAGIONE_SOCIALE relativa attestazione, con la conseguenza che, ove tale identificabilità sia affidata a segno anonimo, essa manca, facendo venir meno anche la prova RAGIONE_SOCIALE consegna del plico.
2 .-Su impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione, osservando che la qualifica di ‘ incaricato di pubblico servizio ‘ conferita all’addetto al recapito garantisce gli obblighi di verità imposti al soggetto così qualificato, la cui violazione è penalmente sanzionata (art. 493 c.p.).
Affinché la suddetta ‘ prova ‘, ovvero ‘ attestazione ‘ -in definitiva l’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione (art. 476 cod.pen.) -sia riferibile a tale soggetto occorre che egli lo sottoscriva.
Detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall’indicazione, in caratteri a stampatello, del solo cognome dell’addetto poiché, per quanto appena argomentato, non è sufficiente -come invece ipotizzava l’appellante -che l’operatore sia ‘ agevolmente identificabile per le RAGIONE_SOCIALE ‘ ma bisognava che lo fosse per l’intera collettività che si imbatta per i motivi più svariati -nell’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione.
3 .- Per la cassazione di tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad un unico motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato la memoria prevista dall’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Con l’ unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e/o RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione dell’art. 33, primo e secondo comma, del d.m. n° 95 del 9 aprile 2001, e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Sulla premessa (non contestata dalla controricorrente) che l’atto di costituzione in mora contraddistinto al n° NUMERO_DOCUMENTO del 5 agosto 2009, sia quello rilevante in causa, in quanto riguardante ‘ tutti i farmacisti dell’azione ‘, deduce che, quanto alla contestata prova RAGIONE_SOCIALE ricezione da parte del destinatario di detto atto, che essa è stata prodotta corredata RAGIONE_SOCIALE copia fronte/retro RAGIONE_SOCIALE cartolina di ricevimento (il cui numero termina con 909376), recante tre distinti timbri da cui emergerebbero le modalità di consegna.
Segnatamente, i tre distinti timbri di ricezione sarebbero apposti sul lato dell’avviso per il destinatario e darebbero atto che la consegna è stata curata ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001 in data 18 agosto 2009.
Il primo timbro recherebbe la dicitura: ‘ RAGIONE_SOCIALE Consegnato ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l’Op. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE Invii multipli ad un unico destinatario “; il secondo recherebbe la dicitura: ” UDR RAGIONE_SOCIALE Eur 18.08.09 “; il terzo timbro porterebbe la dicitura: ” RAGIONE_SOCIALE,00 HSF325/0/T018034 “.
La ricorrente conclude, quindi, predicando la sufficienza dell’indicazione dell’operatore postale ai fini RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE attestazione di consegna, senza necessità RAGIONE_SOCIALE sua firma autografa.
5 .- Il mezzo è fondato, in quanto questa Corte ha già stabilito con precedenti pronunce, perfettamente sovrapponibili al caso di specie ( ex multis : Cass. sez. 3, 30 dicembre 2023, n° 36583, con menzione di altri precedenti), che, nel caso di invio di plichi postali multipli diretti allo stesso destinatario, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001, ove tale avviso contenga le
indicazioni necessarie ad identificare l’operatore postale, non occorre anche la sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, pertanto -considerato che l’avviso portava, come già detto al precedente paragrafo, un timbro del seguente tenore: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Consegnato ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l’AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE Invii multipli ad un unico destinatario ” -l’attestazione di consegna doveva considerarsi valida.
6 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la