Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 24110 del ruolo generale dell’anno 2022 , proposto da
Banca Credifarma RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE , P.l. P_IVA, C.F./Reg. Imprese Roma P_IVA, nata dalla fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE s.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE in Farbanca s.p.aRAGIONE_SOCIALE, quale mandataria dei dottori COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Farmacia NOME COGNOME della Sig.ra NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE snc, Farmacia Le Rughe della Dott.ssa NOME COGNOME & c. snc, Farmacia COGNOME dei Dr. NOME e NOME COGNOME snc, Farmacia COGNOME della Dr.ssa NOME COGNOME e c. snc, Farmacia Terme di Traiano del Dottore NOME COGNOME snc, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nelle rispettive qualità di titolari delle omonime Farmacie, società con sede in Roma al INDIRIZZO, della INDIRIZZO P.l. 01971061005, nella persona dell’Amministratore Delegato nonché legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. MCC CODICE_FISCALE) del Foro di Cagliari posta certificata EMAIL telefax NUMERO_TELEFONO – ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio e la persona dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. FCC CODICE_FISCALE), al n. INDIRIZZO della INDIRIZZO
Ricorrente
contro
Azienda unità sanitaria locale Roma ‘2’ , C.F./P.I. CODICE_FISCALE, nata, a far data dal 01.01.2016, dall’accorpamento e contemporanea soppressione della ASL ROMA B con la ASL ROMA C in virtù della Legge Regione Lazio n. 17 del 31.12.2015 e del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Ad Acta n. U00606 del 30.12.2015, in persona del Direttore Generale Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) PEC: EMAIL ordineavvocatiroma.org e NOME COGNOME (C.F.CODICE_FISCALE PEC: EMAIL, con elezione di domicilio presso le stesse nell’Avvocatura Aziendale con sede legale in Roma INDIRIZZO. INDIRIZZO, giusta procura in calce al controricorso. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 e 134 c.p.c., alle Pec sopra indicate.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1528 depositata l’8 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- Il tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo emesso contro l’Azienda Usl Roma 2 su ricorso di RAGIONE_SOCIALE perché l’obbligazione azionata era stata estinta prima della notificazione del monitum e respingeva la domanda di pagamento di interessi formulata dalla ricorrente sul rilievo che, in relazione agli atti di costituzione in mora n° 03000011098 e NUMERO_CARTA, non era stata prodotta la copia del lato della cartolina di ritorno destinato ad offrire prova della relativa ricezione; mentre relativamente all’atto n° NUMERO_DOCUMENTO era stata prodotta una copia della cartolina di ritorno lasciata del tutto in bianco nel lato destinato ad offrire prova della relativa ricezione, fatta eccezione per un timbro che dalle stesse indicazioni presente sul lato opposto si comprendeva essere riferito all’ufficio postale di partenza di Roma Fiumicino.
Quanto, invece, agli atti di costituzione in mora n° NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, rilevava il tribunale che essi erano stati consegnati ai sensi dell’art. 33 del d.m. 9 aprile 2011, secondo il quale nel caso di ‘ invii multipli ‘ (modalità di consegna adottabile in caso di impraticabilità della sottoscrizione, da parte del ricevente, dei numerosi avvisi di ricevimento) -la consegna dei plichi era attestata dall’operatore postale.
Sennonché, in tale ipotesi, l’unica prova della consegna del plico al destinatario era data dalla correlativa attestazione dell’operatore postale, e quest’ultimo, alla stregua del medesimo art. 33, la esegue nella qualità di ‘ incaricato di pubblico servizio ‘.
Era, pertanto, necessario ai fini della prova dell’avvenuta consegna, quantomeno la certa identificabilità del soggetto che assume la paternità, e dunque la responsabilità, della relativa attestazione, con la conseguenza che, ove tale identificabilità sia affidata a segno anonimo, essa manca, facendo venir meno anche la prova della consegna del plico.
2 .-Su impugnazione di Credifarma, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, osservando che la qualifica di ‘ incaricato di pubblico servizio ‘ conferita all’addetto al recapito garantisce gli obblighi di verità imposti al soggetto così qualificato, la cui violazione è penalmente sanzionata (art. 493 c.p.).
Affinché la suddetta ‘ prova ‘, ovvero ‘ attestazione ‘ -in definitiva l’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione (art. 476 cod.pen.) -sia riferibile a tale soggetto occorre che egli lo sottoscriva.
Detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall’indicazione, in caratteri a stampatello, del solo cognome dell’addetto poiché, per quanto appena argomentato, non è sufficiente -come invece ipotizzava l’appellante -che l’operatore sia ‘ agevolmente identificabile per le Poste Italiane S.p.A. ‘ ma bisognava che lo fosse per l’intera collettività che si imbatta per i motivi più svariati -nell’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione.
3 .- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Credifarma, affidando il gravame ad un unico motivo.
Resiste l’Azienda Usl, che conclude per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato la memoria prevista dall’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Con l’ unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 33, primo e secondo comma, del d.m. n° 95 del 9 aprile 2001, e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Sulla premessa (non contestata dalla controricorrente) che l’atto di costituzione in mora contraddistinto al n° 1208 del 5 agosto 2009, sia quello rilevante in causa, in quanto riguardante ‘ tutti i farmacisti dell’azione ‘, deduce che, quanto alla contestata prova della ricezione da parte del destinatario di detto atto, che essa è stata prodotta corredata della copia fronte/retro della cartolina di ricevimento (il cui numero termina con 909376), recante tre distinti timbri da cui emergerebbero le modalità di consegna.
Segnatamente, i tre distinti timbri di ricezione sarebbero apposti sul lato dell’avviso per il destinatario e darebbero atto che la consegna è stata curata ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001 in data 18 agosto 2009.
Il primo timbro recherebbe la dicitura: ‘ Poste Italiane Consegnato ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l’Op. Post. Russo Invii multipli ad un unico destinatario “; il secondo recherebbe la dicitura: ” UDR Roma Eur 18.08.09 “; il terzo timbro porterebbe la dicitura: ” Poste Italiane 00,00 HSF325/0/NUMERO_DOCUMENTO “.
La ricorrente conclude, quindi, predicando la sufficienza dell’indicazione dell’operatore postale ai fini della validità della attestazione di consegna, senza necessità della sua firma autografa.
5 .- Il mezzo è fondato, in quanto questa Corte ha già stabilito con precedenti pronunce, perfettamente sovrapponibili al caso di specie ( ex multis : Cass. sez. 3, 30 dicembre 2023, n° 36583, con menzione di altri precedenti), che, nel caso di invio di plichi postali multipli diretti allo stesso destinatario, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.m. 9 aprile 2001, ove tale avviso contenga le
indicazioni necessarie ad identificare l’operatore postale, non occorre anche la sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, pertanto -considerato che l’avviso portava, come già detto al precedente paragrafo, un timbro del seguente tenore: Poste Italiane Consegnato ai sensi art. 33 DM 9-4-01 in data l’Op. Post. Russo Invii multipli ad un unico destinatario ” -l’attestazione di consegna doveva considerarsi valida.
6 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la