Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17466-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, anche ‘VCF’) (P.IVA P_IVA), con sede legale in Nanterre (Francia), L’archipel 1973 – INDIRIZZO (Partita IVA, FR P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Villafranca di Verona (VR), INDIRIZZO, P.IVA P_IVA, in persona dei commissari straordinari Avv. NOME COGNOME, Dott. NOME COGNOME e Dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona .
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 386/2023, emessa il 16 febbraio 2023 e pubblicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 1869 pronunciata il 29/09/2021.
La corte del merito ha ricordato e ritenuto che: (i) con atto di citazione notificato il 23/04/2020 il RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria conveniva, davanti al Tribunale di Verona, Vinci RAGIONE_SOCIALE società avente sede in Francia, affinché fosse revocato, ai sensi dell’art. 64 l.fall. ovvero dell’art. 67, comma 1°, n. 2, o in subordine dell’art. 67, comma 2°, l.fall., il pagamento di euro 2.033.200,00, compiuto il 04/04/2016 a favore della convenuta; (ii) l’attrice aveva esposto che: (a) il pagamento era avvenuto poco prima del decreto 06/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva ammesso il RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria, e della pronuncia del Tribunale di Verona, pubblicata in data 24/05/2016, che ne aveva dichiarato l’insolvenza; (b) le parti non erano legate da alcun rapporto contrattuale e che del pagamento aveva beneficiato la controllata RAGIONE_SOCIALE, legata a Vinci da un rapporto di subappalto, e che pertanto detto pagamento configurava un atto gratuito e in ogni caso, trattandosi di pagamento di debito altrui, era da configurarsi come atto anomalo di pagamento, pertanto revocabile, considerata altresì la conoscenza che Vinci aveva dello stato di insolvenza del Gruppo Tosoni; (iii) la sentenza appellata, riconoscendo la fondatezza della domanda attorea (considerato peraltro che, data la contumacia della convenuta, nulla era stato dedotto al fine di smentire la tesi avversaria), aveva dichiarato inefficace il pagamento e conseguentemente condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire all’attrice la somma ricevuta, oltre interessi ; (iv) il primo motivo di appello -incentrato sul fatto che la notifica dell’atto di citazione di primo grado sarebbe stata nulla a causa della violazione della l. n. 890/1982 -non era fondato, posto che l ‘atto di citazione di primo grado,
debitamente tradotto in lingua francese, era stato notificato tramite il servizio postale, ossia dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Verona mediante invio di raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento CE 1393/2007, applicabili alle notifiche internazionali fino al 1° luglio 2022 (allorché il regolamento era stato sostituito dal Regolamento UE 2020/1784), non trovando in tal modo applicazione la l. n. 890/1982, invocata dall’appellante ; (v) il Regolamento CE prevede, all’art. 14, che ‘ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri torno o mezzo equivalente’ ; (vi) l ‘atto risulta va essere stato consegnato dal servizio postale francese al destinatario nell’indirizzo specificato dal notificante nella relata di notifica e nella cartolina di ricevimento (INDIRIZZO INDIRIZZO -Nanterre): indirizzo peraltro identico a quello dove era stata notificata la sentenza; (vii) la cartolina di ricevimento depositata dal notificante e allegata alla relata di notifica recava, infatti, sia la data di ricezione (29/04/2020), sia il timbro ‘Vinci’ con la denominazione del soggetto che l’ aveva materialmente ricevuta (Vinci RAGIONE_SOCIALE); (viii) detti elementi erano così sufficienti per ritenere rispettati i requisiti di validità della notifica, a nulla rilevando: (1) la mancanza della sottoscrizione, in quanto il requisito dell’identificabilità del soggetto ricevente era altrimenti soddisfatto e la sottoscrizione della cartolina non rappresentava un requisito di validità della notifica stessa; (2) il fatto che nel timbro apposto da NOME COGNOME sulla cartolina fosse comparso un diverso indirizzo (INDIRIZZO INDIRIZZO, poiché ciò non toglieva che il ricevimento del plico fosse avvenuto in realtà in INDIRIZZO INDIRIZZO, ove era stato spedito; (ix) neanche era sostenibile che la notifica sarebbe stata inesistente per mancanza di collegamento tra il destinatario e il ricevente, in ragione della dedotta circostanza che il timbro del soggetto ricevente era riferibile ad altra società (Vinci RAGIONE_SOCIALE, distinta dall’odierna appellante ; (x) in senso contrario a tale generica asserzione, poteva dirsi che l’appellante non aveva provato nulla circa l’assenza di collegamento tra Vinci RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE né aveva dedotto che essa aveva avuto la propria sede
in un luogo diverso da quello nel quale l’atto era stato notificato o che Vinci RAGIONE_SOCIALE si fosse illegittimamente intromessa negli affari di RAGIONE_SOCIALE, ricevendo arbitrariamente posta che non le competeva e omettendo di trasmetterla a RAGIONE_SOCIALE; (xi) l ‘asserita mancanza di collegamento tra l’appellante e Vinci RAGIONE_SOCIALE era peraltro contraddetta dal fatto che entrambe le società avevano ora sede nello stesso luogo, ossia sempre in Nanterre, INDIRIZZO Defense; (xii) se non vi fosse stato collegamento tra l’odierna appellante e la RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ultima avrebbe rifiutato la ricezione di un plico indirizzato alla RAGIONE_SOCIALE, considerato peraltro che il diritto di rifiutare l’atto notificato è previsto dal Regolamento CE 1393/07; (xiii) fino a prova contraria – non offerta – RAGIONE_SOCIALE si era servita di RAGIONE_SOCIALE per il ricevimento della posta, il che atteneva all’interna organizzazione della destinataria della notificazione, che ben poteva incaricare società collegate del ricevimento della posta, senza che ciò avesse inficiato la validità della notificazione; (xiv) non sussistevano pertanto ragioni per dichiarare nulla o inesistenza la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, tantomeno, per affermare che la destinataria non avesse avuto conoscenza del processo civile; (xv) l’appellante non p oteva avvalersi del disposto di cui all’art. 327, comma 2° c.p.c. , con la conseguenza che l ‘impugnazione doveva reputarsi dunque tardiva, considerato che l’atto di appello era stato notificato il 24/05/2022, oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 29/09/2021.
La sentenza, pubblicata il 16.2.2023, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‘ nullità della sentenza per motivazione mancante ovvero solo apparente, oltre a travisamento della prova ‘ , per avere la Corte d’Appello solo apparentemente motivato le ragioni per le quali
sarebbe da ritenere ritualmente dichiarata la contumacia di VCF nel giudizio di primo grado promosso da G.I.T.
1.1 La ricorrente invoca, inoltre, sempre nel primo motivo il vizio di ‘ travisamento della prova ‘. Nel caso di specie, in particolare, il travisamento verterebbe ‘ sul fatto della ritenuta avvenuta notificazione o meno ‘ , avendo il giudice di merito percepita e quindi affermata o supposta come esistente la notifica dell’atto di citazione di primo grado, quando il medesimo documento, su cui tale affermazione si fondava, lo avrebbe escluso incontestabilmente. Tale documento, e cioè la ricevuta di ritorno oggetto di discussione, non riportava oggettivamente i requisiti minimi (vale a dire: l ‘ identificazione del soggetto fisico ricevente la notifica – diverso dal destinatario, che l’avrebbe ricevuta in sua vece – e la sua sottoscrizione, oltre a una inequivoca indicazione del luogo di consegna del plico, stante l ‘ indicazione sul timbro ivi apposto di un indirizzo diverso) atti a ritenere esistente la notifica in questione.
1.2 Il motivo, così articolato, è inammissibile.
Risulta invero un fuor d’opera invocare in cassazione il vizio di motivazione in relazione al denunciato error in procedendo . Sul punto, giova infatti ricordare che non è possibile dedurre in cassazione il vizio di motivazione in relazione alla violazione di norma processuale (v. anche Cass., Sez. 2, ord. n. 21944 del 02/09/2019; Cass. n. 22130/2004).
Ma anche il denunciato vizio di ‘travisamento’ della prova risulta inammissibile in questo contesto decisorio di legittimità, ove la Corte di cassazione è sì giudice del fatto processuale e dunque può giudicare funditus , anche accedendo all’incarto processuale, in ordine alla sussistenza o meno del vizio processuale denunciato, che tuttavia risulta, nel caso di specie, insussistente, avendo correttamente riscontrato la Corte di merito la validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di pr imo grado.
Non può essere infatti dimenticato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo
equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell’efficienza dei servizi postali degli stati membri (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10189 del 16/04/2024; Cass
Sez. 1, Sentenza n. 11351 del 12/06/2020; sent. CGUE 2.3.2017 C-354-15) Ebbene, a tali principi di diritto la Corte territoriale si è correttamente attenuta, accertando, per quanto già sopra ricordato in premessa, il legame tra il soggetto che aveva ricevuto la consegna del plico e la società destinataria dell’atto di citazione, accertamento in fatto non più sindacabile in questo giudizio, per lo meno nei termini sopra denunciati dalla ricorrente.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘degli artt. 14 e ss. reg. ce 1393/2007, 670 e ss. code de procèdure civile francese, 149 c.p.c., 7 l. 890/1982, 47 carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, 6 e 13 convenzione europea sui diritti dell’uomo’.
2.1 Deduce la ricorrente la violazione di legge, laddove la Corte di seconde cure aveva affermato che il G.I.T. aveva assolto agli oneri probatori di cui era gravata, ai fini della dimostrazione della ritualità della notifica. Secondo la normativa vigente (tanto ‘domestica’, nella misura in cui rilevante e applicabile, quanto unionale ed anche straniera) il Giudice ha l’obbligo di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la parte istante è gravata dall’onere di fornire la rigorosa dimostrazione degli adempimenti previsti (rituale notifica di atto introduttivo ai fini della regolarità del procedimento).
2.2 Sostiene la ricorrente che il Regolamento CE n. 1393/2007 relativo ‘alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale’, applicabile ratione temporis , prevede in linea generale il principio di ‘effettività’ della notifica o della comunicazione. Occorrerebbe pertanto vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo
nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero.
2.3 Le doglianze sin qui esposte dalla società ricorrente risultano all’evidenza inammissibili perché solo genericamente formulate. Non si spiega, cioè, per quali ragioni le statuizioni impugnate ed asseritamente tacciate di antigiuridicità siano contrarie, nella loro interpretazione ed applicazione, agli indici normativi, sopra indicati in rubrica, di cui si lamenta la violazione.
2.4 Aggiunge, inoltre, la ricorrente, sempre nel secondo motivo, che in base al Regolamento sopra indicato, le notifiche di atti fra uno stato comunitario e l’altro devono essere effettuate ‘secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro’ (Art. 7, comma 1, del citato Regolamento). La giurisprudenza avrebbe infatti riconosciuto il principio dell’applicabilità della legge dello Stato richiesto anche in relazione alle notificazioni o comunicazioni tramite i servizi postali, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007.
2.5 Anche quest’ultima censura è inammissibile posto che la questione dell’applicabilità della legge francese risulta proposta per la prima volta in questo giudizio di cassazione e comunque contraria ai principi giurisprudenziali dettati da questa Corte e già sopra ricordati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10189 del 16/04/2024; Cass
Sez. 1, Sentenza n. 11351 del 12/06/2020; sent. CGUE 2.3.2017 C-354-15; tutti cit. supra ).
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ.
3.1 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che, in connessione alla appena vista violazione e falsa applicazione delle citate norme del Regolamento 1393/2007 e delle norme procedurali francesi sopra menzionate (oltre che delle norme italiane eventualmente applicabili in materia), il giudice del merito aveva errato nel ritenere esistente e valida la notifica della
citazione sulla base dell’avviso di ricevimento prodotto , con ciò violando e falsamente applicare anche le norme e i principi in materia di prova (articoli 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ.), nella misura in cui aveva gravato la parte appellante (odierna ricorrente) di un onere probatorio e di deduzione ulteriore rispetto alla deduzione svolta di non aver mai ricevuto tale notifica, da ritenersi quindi inesistente – in effetti ad essa non spettante.
3.2 Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata aveva statuito che l’appellante avrebbe dovuto provare essa stessa un ‘ assenza di collegamento fra essa medesima e la distinta società RAGIONE_SOCIALE ovvero che quest’ultima società si fosse intromessa illegittimamente negli affari dell’appellante stessa, ricevendo arbitrariamente della posta a quest’ultima indirizzata e omettendo di trasferirgliela. Tale conclusione sarebbe tuttavia radicalmente contraria ai principi processuali in materia di prova, secondo i quali ‘onus probandi incumbit ei qui dicit’, e la corrispondente regola normativa di cui all’art. 2697 c.c. secondo cui ‘chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’.
3.3 Il motivo è infondato.
Non è vero che la Corte territoriale abbia invertito gli oneri probatori incombenti sulle parti.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito, in tema di notifica di atti giudiziari, che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove il destinatario, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (così, Cass. n. 37828/2022; cfr. anche: Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025