Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10165 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4378/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
CURATELA FALLIMENTO COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2290/2020 depositata il 30/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE nonché di COGNOME NOME, contro la sentenza del 30 dicembre 2020 con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
– Resiste COGNOME NOME con controricorso, mentre il RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
– Il ricorrente ha così sintetizzato i motivi proposti.
« 1. Si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 co.3 L.F. e dell’art. 2083 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Illegittimità/Nullità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, poiché dalla relata risulta che l’ufficiale notificante non ha cercato l’abitazione dell’imprenditore RAGIONE_SOCIALE presso la quale aveva sede la omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’ufficiale giudiziario notificante non ha considerato che nel caso di specie la sede dell’impresa RAGIONE_SOCIALE coincide con l’abitazione dell’imprenditore che gli è stata resa nota con certificazione del Comune di Manfredonia allegata alla relata e fornita dallo stesso istante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica ricorso introduttivo di un procedimento prefallimentare a carico di una impresa RAGIONE_SOCIALE, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 L.F., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell’imprenditore … attesa la totale identificazione esistente tra quest’ultimo e l’impresa (cfr. Cass. 2345-2020, Cass. 174992015). Il punto vale anche ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza del ricorso.
In ogni caso si chiede alla Suprema Corte adita di voler fornire la interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 15 co. 3 L.F., anche in relazione all’art. 2083 c.c. per il caso di specie, nei termini che seguono “In ipotesi di notifica da effettuarsi ai sensi dell’art. 15 co. 3 L.F. nei confronti di impresa RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2083 c.c., con RAGIONE_SOCIALE omonima, avente come sede legale, indicata nel registro delle imprese, l’abitazione del titolare, la notifica andrà effettuata all’imprenditore presso tale abitazione, e solo in caso di irreperibilità dello stesso, la notifica avverrà con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
2. Si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L.F., dell’art. 14 co. 4 L.F., dell’art. 2082 c. c., dell’art. 2214 co. 3 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., poiché la Corte ha ritenuto che: – per le imprese individuali l’inizio dell’attività d’impresa coincide con l’apertura della partiva IVA; anche i piccoli imprenditori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c. ; – la prova dei requisiti dimensionali della impresa ai fini della dichiarazione di fallibilità sia costituita esclusivamente dalle scritture contabili dell’impresa e tanto anche l’ipotesi di piccola impresa RAGIONE_SOCIALE che non abbia mai dato inizio effettivamente all’attività di impresa; – tanto anche in ragione della regola, ritenuta generale, della fallibilità delle imprese, costituendo la non fallibilità una mera eccezione alla
regola. 2.1. Sul tema dell’inizio effettivo dell’attività la sentenza va cassata perché viola l’art. 2082 c.c.. Dica la Corte se in ipotesi di impresa RAGIONE_SOCIALE l’inizio dell’attività di impresa è determinato dalla apertura della partita IVA, ovvero se essa dipende dall’esercizio effettivo dell’attività, da ritenersi integrato da un complesso di attività che, viste nel loro insieme, risultano essere finalizzate allo scopo imprenditoriale perseguito e che comportino spese e possibili entrate. 2.2. Sul tema dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili la sentenza va cassata in quanto la Corte assume, in violazione dell’art. 2214 co. 3 cc, che anche il piccolo imprenditore è obbligato per legge a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c.. Dica la Corte se anche i piccoli imprenditori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili. 2.3 Sul tema delle prove necessarie a provare la mancanza dei requisiti di fallibilità fissati all’art. 1 co. 2 L.F.. La sentenza va cassata poiché assume che le uniche prove utili nella specie sarebbe costituita dalle scritture contabili, e tanto anche in relazione a una piccola impresa che non ha mai dato inizio all’attività di impresa, in tal modo facendole assurgere a uniche prove legali. Dica la Corte se ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15, co. 4, L.F.. 2.4 Sull’affermazione secondo la quale la non fallibilità dell’impresa stabilita all’art. 1 L.F, costituirebbe una eccezione alla regola della fallibilità delle imprese commerciali. La sentenza va cassata ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 1 co. 2 L.F. Dica la Corte se l’assoggettabilità a fallimento costituisce l’eccezione, ovvero la regola per le piccole imprese individuali di cui all’art. 2083 c. c..
Nel merito delle prove fornite sulla mancanza dei requisiti di fallibilità fissati all’art. 1 co. 2 L.F. dica la Corte se la sentenza è affetta dalla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella
formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 134 del 2012, per la totale pretermissione di uno specifico fatto storico. Nel caso in esame se ha omesso di considerare che nello stato passivo e nella relazione ex art. 33 L.F. prodotti nel fascicolo del reclamo dal Tribunale di Foggia, emergono precisi dati, tutti congruenti con quanto sostenuto dal sig. COGNOME in ordine al mancato esercizio effettivo di alcuna attività di impresa con la RAGIONE_SOCIALE ».
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Il primo mezzo, con il quale si sostiene che la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento non troverebbe applicazione nei riguardi dell’imprenditore RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c..
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che « non è dato comprendere … per quale ragione l’imprenditore RAGIONE_SOCIALE dovrebbe godere di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore che operi in forma societaria, potendo invocare, in caso di fallimento della notificazione effettuata a mezzo pec, l’applicazione delle regole dettate dagli articoli 138 e seguenti c.p.c.. Al contrario, se l’imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo Pec, l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (Cass. 4 luglio 2017, n. 16447). Basterà rammentare che la norma è stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità con specifico riferimento alle società (v. Corte. cost. n. 146 del 2016), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, sono estendibili a ogni impresa alla quale è posto
l’obbligo di dotarsi di indirizzo pec, tanto più che la norma garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l’indirizzo Pec del quale l’imprenditore, anche RAGIONE_SOCIALE, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333) » (Cass. 14 maggio 2018, n. 6378).
Il vigente comma 3 dell’articolo 15 della legge fallimentare prevede, cioè, un autonomo e autosufficiente procedimento notificatorio le cui specifiche scansioni sono reputate, ex lege , idonee ad operare il contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo al momento della instaurazione del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ai sensi della norma il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del debitore. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo Pec non risulta possibile o non ha esito positivo, la notificazione del ricorso e del decreto avviene, a cura del ricorrente, a mezzo ufficiale giudiziario che vi procederà di persona, a norma dell’articolo 107, primo comma, d.P.R. 1229/1959 (esclusa la notificazione a mezzo posta: Cass. 26 giugno 2018, n. 16864), presso la sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta neppure con questa ulteriore modalità, la stessa si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale.
È dunque da escludersi che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. o 145 c.p.c., a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia RAGIONE_SOCIALE o collettiva, nei diretti confronti del titolare della RAGIONE_SOCIALE o del legale rappresentante
della società (Cass. 9 novembre 2018, n. 28803, Cass. 26 giugno 2018, n. 16864, Cass. 5 marzo 2018, n. 5080, Cass. 11 dicembre 2017, n. 29630, Cass. 7 agosto 2017, n. 19688, Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, Cass. 13 settembre 2016, n. 17946).
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile. Difatti:
la denuncia di erroneità dell’affermazione che il ricorrente addebita alla Corte territoriale, laddove essa avrebbe ritenuto che « per le imprese individuali l’inizio dell’attività d’impresa coincide con l’apertura della partiva IVA », è inammissibile per la ragione che simile affermazione non compare nella sentenza impugnata, nella quale, anzi, il giudice di merito ha osservato che la circostanza della inoperatività dell’impresa era « smentita dalla visura camera prodotta dallo stesso reclamante, da cui emerge, al contrario, che l’impresa era attiva fin dal 29/11/2013 » (così a pagina 6 della sentenza impugnata);
ii) la denuncia di erroneità dell’affermazione secondo cui « anche i piccoli imprenditori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c .» segue la stessa sorte, dal momento che la sentenza impugnata in nessun passaggio attribuisce al COGNOME la qualità di piccolo imprenditore, né il ricorso indica dove e sulla base di quale specifiche circostanze detta qualità sarebbe stata dedotta nella fase di merito, con conseguente difetto di autosufficienza;
iii) la denuncia di erroneità dell’affermazione secondo cui « la prova dei requisiti dimensionali della impresa ai fini della dichiarazione di fallibilità sia costituita esclusivamente dalle scritture contabili dell’impresa e tanto anche l’ipotesi di piccola impresa RAGIONE_SOCIALE che non abbia mai dato inizio effettivamente all’attività di impresa » è anch’essa totalmente avulsa dal reale contenuto della sentenza impugnata, sia perché essa nega che il COGNOME non avesse mai dato inizio alla attività imprenditoriale, sia perché non considera il
COGNOME quale piccolo imprenditore, sia, soprattutto, perché non afferma affatto che « la prova dei requisiti dimensionali della impresa ai fini della dichiarazione di fallibilità sia costituita esclusivamente dalle scritture contabili dell’impresa », giacché, al contrario, prende in considerazione le dichiarazioni Iva e Irpef prodotte dal reclamante ma ritiene che « le stesse tuttavia non sono attendibili » (pagina 6 della sentenza impugnata);
iv) la denuncia di erroneità dell’affermazione secondo cui l’insussistenza dei requisiti di fallibilità costituisce eccezione alla regola della fallibilità delle imprese commerciali, sicché la prova della non fallibilità incombe sull’imprenditore è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., dal momento che l’affermazione della Corte d’appello è armonica con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati (e nel caso di specie si osserva dal giudice di merito che le scritture contabili non erano state né prodotte né rinvenute dal curatore fallimentare), il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31 maggio 2017, n. 13746 tra le tantissime).
4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.
Si tratta, infatti, di una censura di pieno merito, volta a sollecitare una rivalutazione degli elementi istruttori considerati dalla Corte d’appello ai fini della ricostruzione sia del superamento delle soglie di fallibilità, sia della sussistenza dello stato di insolvenza.
Né il motivo identifica specifici fatti storici, decisivi e controversi, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, limitandosi ad enunciare l’erronea valutazione della documentazione prodotta: le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Iva (la cui attendibilità sarebbe ben più alta delle scritture contabili, e che invece il giudice ha ritenuto del tutto inattendibili, con giudizio di merito evidentemente sottratto al sindacato di questa Corte); la visura camerale storica, che la sentenza impugnata considera per trarne la dimostrazione dell’operatività dell’impresa; la relazione del curatore fallimentare, che il giudice ha tenuto presente, e così via, senza che sia necessario enumerare ciascun documento, posto che, come noto, spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357); né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base ( ex plurimis : Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 26 giugno 2023.