Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3497 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3497  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10246/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC  del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE Net LLP ;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 30 novembre 2021 n. 18818; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 31.1.2014 n. 2372 il Tribunale di Roma condannò NOME COGNOME a rilasciare alla società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria, l ‘ immobile da lui occupato e sito a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (così nella sentenza), oltre al pagamento dell ‘ indennità di occupazione illegittima, liquidata in euro 43.319 fino alla data della decisione.
Al fine di ottenere  la  liberazione dell ‘ immobile  furono  avviate  tre procedure esecutive.
La prima fu iniziata dalla RAGIONE_SOCIALE e non ebbe seguito dopo la notifica del precetto.
Oggetto: rinnovazione della notifica –  società  di diritto RAGIONE_SOCIALE -scioglimento -notifica eseguita agli ex soci -validità – esclusione.
R.G.N. 10246/22
Camera di consiglio del 29.5.2024
La seconda  fu iniziata sempre  dalla RAGIONE_SOCIALE  con  precetto notificato l ‘ 11.5.2016, ma il processo si estinse ai sensi dell ‘ art. 624 c.p.c..
La terza esecuzione  per  rilascio fu iniziata con  precetto  notificato il 15.10.2020 dalla società RAGIONE_SOCIALE, qualificatasi ‘ proprietaria dell ‘ immobile in forza di atto  pubblico  del  27.12.2018  rep. 9593 ‘,  nonché ‘ cessionaria del credito ‘ vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME.
NOME COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma deducendo che il precetto era stato notificato da un difensore privo di procura; che mancava l ‘ indicazione del legale rappresentante della società intimante; che il precetto non era stato preceduto dalla notifica del titolo in forma esecutiva; che la cessione del credito a favore della RAGIONE_SOCIALE non gli era stata notificata; che l ‘ immobile da lui occupato (contraddistinto dal n. civico ‘210’) non coincideva con quello indicato nel precetto (contraddistinto dal n. civico ‘250’).
 Con  sentenza  30.11.2021  n.  18818  il  Tribunale  rigettò  l ‘ opposizione. Nella motivazione del suddetto provvedimento il Tribunale:
-) dapprima dichiarò ‘nulla’ la notifica dell’ atto di citazione in opposizione ,  in  quanto  ‘ effettuata  via  PEC  al  legale  qualificatosi  come mandatario  ma  che,  come  dichiarato  proprio nel precetto, non  è il domiciliatario ‘;
-)  quindi rigettò nel merito l ‘ opposizione, limitandosi ad osservare che l ‘ immobile era chiaramente indicato nel precetto e che ‘ quanto all ‘ asserito difetto di procura ed alla mancata notifica in forma esecutiva, trattasi invece di censura non provata e non riscontrabile alla luce della documentazione in atti ‘ .
 La  sentenza  d ‘ appello  è  stata  impugnata  per  cassazione  da  NOME COGNOME con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La NOME non si è difesa.
R.G.N. 10246/22
Camera di consiglio del 29.5.2024
Con ordinanza interlocutoria 19.7.2024 n. 20023 questa Corte ha rilevato la  nullità  della  notifica  alla  RAGIONE_SOCIALE  e  ne  ha  ordinato  il  rinnovo, contestualmente disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Il 6.8.2024 il ricorrente ha depositato istanza di proroga del termine per il rinnovo della notifica, che, con provvedimento presidenziale del 28.8.2024, è stata rigettata, sul presupposto che non risultavano elementi per ritenere incolpevole l ‘ impossibilità di rispettare il termine.
Il rinnovo della notifica è stato depositato il 17.10.2024.
 Il  Collegio  ha  disposto  il  deposito  della  motivazione  nel  termine  di  cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Il  ricorso  è  improcedibile  ai  sensi  dell ‘ art.  371 bis c.p.c.,  a  causa  della nullità della notifica eseguita in adempimento dell ‘ ordinanza di questa Corte 19.7.2024.
Queste le ragioni.
L ‘ esecuzione per rilascio è stata iniziata dalla società RAGIONE_SOCIALE. La suddetta società, secondo quanto essa stessa riferiva nell ‘ atto di precetto depositato dall ‘odierno ricorrente, si qualificava ‘ proprietaria dell ‘ immobile ‘ il cui rilascio è oggetto della presente opposizione all ‘ esecuzione, nonché cessionaria del credito avente ad oggetto le indennità dovute dall ‘ occupante. La difesa del ricorrente, sia nella istanza depositata il 6.8.2024, sia nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., afferma che la società RAGIONE_SOCIALE è estinta.
La difesa dell ‘ odierno ricorrente ha, di conseguenza, ritenuto di notificare il ricorso per cassazione a NOME COGNOME, indicato quale ‘ socio responsabile/amministratore  della  RAGIONE_SOCIALE ‘,  ed  a  NOME  COGNOME, indicato  quale  ‘ amministratore  della  RAGIONE_SOCIALE,  socia responsabile/amministratore della cessata RAGIONE_SOCIALE ‘ .
R.G.N. 10246/22
Camera di consiglio del 29.5.2024
Il  ricorrente,  in  definitiva,  ha  ritenuto  che  la  notifica  dell ‘ impugnazione potesse compiersi legittimamente nei confronti degli ex soci (ed amministratori) della società che ha iniziato l ‘ esecuzione per rilascio.
2.1. La notifica suddetta va dichiarata nulla, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell ‘ art. 371 bis c.p.c..
Essa infatti è stata eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi  ‘successore’  della  società  che  ha  iniziato  l’ esecuzione,  ed  ha assunto la veste di convenuto nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione.
Non per la legge italiana, in quanto la RAGIONE_SOCIALE era una società di diritto RAGIONE_SOCIALE, come tale assoggettata alla legislazione di quel Paese.
Non per la legge straniera, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva la veste sociale di RAGIONE_SOCIALE (forma  sconosciuta all ‘ ordinamento italiano)  ed  essa  si  è  sciolta  volontariamente  ( dissolved ),  secondo  quanto risulta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente.
Ai sensi dell ‘ art. 1012 del Companies Act 2006 (in UK Public General Acts , 2006 c. 46, Part 31), applicabile alle LLP in virtù del richiamo di cui all ‘ art. 52 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEs Regulations 2009 (in UK Statutory Instruments , 2009 n. 1804, Part 13, Chapter 2), a partire dalla data di scioglimento, tutti i beni di una LLP sciolta sono considerati ‘ bona vacantia ‘ . La proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP passa alla Corona oppure al Ducato di Lancaster o al Duca di Cornovaglia; i conti bancari vengono congelati e qualsiasi saldo a credito viene trasferito alla Corona.
2.2.  Questa  essendo  la  legge  applicabile  alla  successione  d ‘ una  LLP,  era onere  del  ricorrente  allegare  e  dimostrare  per  quale  ragione  di  diritto (RAGIONE_SOCIALE)  NOME COGNOME  e/o  NOME  COGNOME dovessero  ritenersi successori della RAGIONE_SOCIALE nel diritto di procedere esecutivamente (ad es., in quanto assegnatari dell ‘ immobile nel bilancio finale di liquidazione). Tale prova manca e, dunque, non è possibile per questa Corte stabilire chi,
dopo  l ‘ estinzione  della  RAGIONE_SOCIALE  Net,  sia  il  proprietario  dell ‘ immobile  e  di
R.G.N. 10246/22
Camera di consiglio del 29.5.2024
conseguenza sia il titolare della facoltà di mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma n. 2372 del 2014.
Infatti, quand’anche potesse dirsi applicabile alla fattispecie la legge italiana (circostanza, come visto, esclusa per la peculiarità del caso), la dichiarata qualità di ex-socio non implica di per sé la successione nella posizione giuridica della società estinta (Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; cfr. altresì Sez. 3 – , Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024, sulla necessità della prova che l ‘ ex socio d ‘ una società di persone ne sia anche il successore, per proseguirne la posizione processuale).
2.3. Né è possibile provvedere a fissare un nuovo termine ex art. 291 c.p.c., e  tanto  meno  rimettere  in  termini  la  parte  istante  ex  art.  153  c.p.c.,  dal momento che la rilevata decadenza non risulta possa ritenersi incolpevole.
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, dal  momento  che  la  RAGIONE_SOCIALE,  neppure  raggiunta  da  alcuna  valida notifica del ricorso, è rimasta intimata.
P. q. m.
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza  Sezione  civile