Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17123 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8616/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 258/2023, depositata il 06/02/2023 e notificata in data 8/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 258/23, resa pubblica il 6/02/2023 e notificata in data 8/02/2023, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto l’unico motivo di gravame formulato dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 236/2020 del Tribunale di Livorno che aveva accolto integralmente la domanda revocatoria, ex art. 2901 cod.civ., formulata dalla Curatela del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME (amministratore della società fallita) e della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’atto di trasferimento del diritto di nuda proprietà di tutti gli immobili di sua proprietà da parte di NOME COGNOME in favore del Trust COGNOME, nel quale la RAGIONE_SOCIALE era designata trustee .
In particolare, ha ritenuto la convenuta RAGIONE_SOCIALE liticonsorte necessario nella causa promossa avanti al Tribunale di Livorno dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE ma ha accertato che detta società non aveva mai ricevuto l’atto di citazione, essendo stato detto atto di citazione avviato alla notificazione all’indirizzo ’15 Aglantzias, 2° piano, 2018, Nicosia, Cipro’ anziché all’indirizzo ‘INDIRIZZO, Aglantzia, 2019, Nicosia, Cipro’, ove la notificanda aveva sede legale. Ha aggiunto che: a) il fatto che RAGIONE_SOCIALE avesse comunicato, restituendo il plico contenente l’atto da notificare, che il primo tentativo di recapito era stato effettuato in data 23 marzo 2017, ma non era andato a buon fine a causa
dell’assenza del destinatario, non certificava il fatto che il destinatario assente fosse potenzialmente presente, poiché radicato in quel luogo, potendo l’assenza spiegarsi appunto con l’erroneità dell’indirizzo; b) la curatela non aveva dimostrato l’esattezza della destinazione, mentre invece controparte aveva dimostrato la diversità dell’indirizzo ove aveva sede legale; c) alla curatela del fallimento doveva essere imputato di non aver provveduto, una volta ricevuto il plico la cui consegna non era andata a buon fine, a verificare la correttezza dell’indirizzo di destinazione prima di procedere in contumacia della controparte.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi illustrati con memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 102 e 331 cod.proc.civ.
La tesi di parte ricorrente è che il giudice d’appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME che era stato parte del giudizio di primo grado, e che per tal ragione sia incorso nella violazione delle disposizioni di cui all’art.102 e all’art. 331 cod.proc.civ.
2) Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 182 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo concesso un termine per sanare il difetto del potere di NOME COGNOME COGNOME, procuratore speciale della società appellata, di sottoscrivere una procura alle liti per la rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE nel processo. La curatela fallimentare evoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando il difetto del potere di rappresentanza sia eccepito dalla controparte sorge immediatamente per il rappresentato l’onere di procedere alla
sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo: « Non v’è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l’avversario è chiamato a contraddire » (cfr. Cass., Sez. Un., 4/03/2016, n. 4248) e in mancanza di tale tempestiva sanatoria la nullità è «divenuta insanabile» (Cass. 9/9/2021, n. 24381; Cass. 16/10/20 n. 22564; Cass. 4/10/2018, n. 24212).
Nella specie, avendo sollevato l’eccezione del difetto di potere di rappresentanza del procuratore speciale per la sottoscrizione di valida procura alle liti con la comparsa conclusionale depositata il 24.5.22, era onere di parte appellante provvedere alla sanatoria con la memoria di replica, quale prima difesa successiva alla formulazione dell’eccezione, o quantomeno formulare con la memoria di replica un’istanza motivata per la concessione di un termine per sanare il difetto. Con la memoria di replica del 10.06.22 controparte, invece, si limitava a formulare istanza di concessione di termine ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 cod.proc.civ. senza addurre alcuna motivazione a fondamento dell’istanza medesima e produceva poi la procura speciale del 16.2.2015 in data 27.09.22, entro il termine ex art. 182 cod.proc.civ. concessogli dal giudice di appello.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 132 n. 4) cod.proc.civ., non avendo la corte d’appello motivato alcunché in merito alla eccezione di tardività della produzione della procura, limitandosi ad affermare che «la procura inizialmente dimessa da parte appellante è stata ritualmente sanata nei termini assegnati con apposita ordinanza».
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione dell’art. 2697 cod.civ. sotto due diversi profili: a) per non avere preteso dall’appellante la dimostrazione del fondamento dell’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione ovvero la
non correttezza della notifica effettuata alla RAGIONE_SOCIALE atteso che il documento prodotto da parte appellante, al fine di dimostrare che la notifica non era stata regolarmente eseguita, non dimostrava qual era l’indirizzo della sede della società notificanda al momento della notifica, certificando solo l’indirizzo della sede legale in una data anteriore: nel doc. n. 3, contenente la visura camerale apostillata, si leggeva soltanto che alla data del 19 maggio 2015 la sede era in Athalassis 54, ma non indicava l’indirizzo della società al momento della spedizione per posta dell’atto di citazione avvenuta il 10 marzo 2017 e nei mesi successivi, quando l’atto rimaneva in giacenza presso il competente ufficio postale per poi esser rispedito al mittente dopo la compiuta giacenza; b) per non aver considerato che la correttezza della notifica risultava dalla relata (non contestata né impugnata con querela di falso) e dalle dichiarazioni di Poste Italiane (non contestate).
5) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 160 cod.proc.civ. nella parte in cui prevede che la notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve esser consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
Attinta da censura è la seguente statuizione: «il fatto che le Poste Italiane, restituendo il plico con comunicazione del 17 novembre 2017, abbiano riferito che: ‘il primo tentativo di recapito è stato effettuato in data 23.03.2017 ma non è andato a buon fine a causa dell’assenza del destinatario’ non smentisce l’assunto, ovvero non certifica che il destinatario ‘assente’ fosse potenzialmente ‘presente’ perché radicato in quel luogo, potendo l’assenza spiegarsi appunto con l’erroneità dell’indirizzo ».
La curatela fallimentare precisa che: i) la notifica era avvenuta per posta con raccomandata a/r spedita il 10.03.2017; ii) dalla busta risultava che l’atto non veniva reclamato e non che il
destinatario risultava irreperibile in loco, risultava infatti barrata la casella Unclamed e non quella Unkwown o altre caselle; iii) Poste Italiane S.p.A., invitata a dare indicazioni su tale invio, rendeva dichiarazioni esplicative a conferma che per il plico era stato effettuato un regolare tentativo di recapito presso l’indirizzo del destinatario della spedizione (indirizzo quindi che, secondo il ricorrente, era stato verificato dal postino con esito positivo); e che, stante l’assenza del destinatario per il ritiro, il plico veniva depositato presso l’ufficio postale competente indicato sull’avviso lasciato dall’addetto al recapito alla sezione inesitati per rimanervi per il periodo di giacenza previsto dal servizio e per esser poi rispedito al mittente il 19.05.2017, non essendo stato reclamato dal destinatario; iv) tutti i predetti documenti (busta e dichiarazioni di Poste Italiane RAGIONE_SOCIALE.p.A.) non venivano in alcun modo e sotto alcun profilo contestati dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello.
Ragioni di ordine logico, legate alla valutazione di ammissibilità del primo motivo, impongono di esaminare previamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo.
7) Il secondo motivo è infondato.
E’ vero che secondo questa Corte, qualora (proprio come accaduto nella fattispecie in esame) il rilievo del vizio di difetto di rappresentanza processuale non sia officioso, l’onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l’avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l’ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae » (cfr. Cass., Sez.Un., n. 4248/2016).
In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d’ufficio ex art. 182 cod. proc. civ. non
incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l’onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (cfr. Cass. n. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l’eccezione, l’attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici; nello stesso senso v. Cass. n. 34467/2019; Cass. n. 18074/2019; Cass. n. 17974/2019; Cass. n. 13312/2019).
Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem , non rilevata d’ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte, si è affermato che quest’ultima deve produrre immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell’art. 182 cod.proc.civ., giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all’eccezione della controparte il rischio che quest’ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (cfr. Cass. n. 22564/2020).
Nondimeno, nel caso di specie, atteso l’accoglimento da parte del giudice d’appello dell’istanza di concessione di termine che parte ricorrente in maniera del tutto assertiva, quindi, senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., ritiene non motivata, senza fornire a questa Corte gli strumenti conoscitivi necessari per apprezzare la fondatezza della censura e senza neppure dimostrare di avere contestato l’ordinanza con cui la
corte d’appello aveva disposto la concessione del termine -ed essendo pacifico che la procura era stata depositata entro il termine assegnato dal giudice a quo , non vi è ragione per adottare la soluzione pretesa da parte ricorrente, la quale, per di più, risulterebbe incompatibile con l’art. 6 CEDU che, nell’assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell’interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis , Corte EDU 19/12/1997, COGNOME c. Spagna; 29/07/1998, COGNOME c. Francia; 28/10/1998, COGNOME c. Spagna; 28/06/2005, COGNOME c. Repubblica Ceca).
Del resto, la giurisprudenza evocata dalla curatela fallimentare non è in contrasto con detta conclusione, giacché in tutte le ipotesi esaminate il difetto di rappresentanza processuale non era stato sanato, rendendo il difetto definitivamente insanabile.
Nella vicenda per cui è causa, invece, ciò che si contesta è l’assegnazione di un termine senza che ne ricorressero asseritamente i presupposti, non avendo l’istante motivato almeno, secondo l’assunto della curatela fallimentare – la richiesta di concessione del termine.
8) Il terzo motivo è infondato.
La corte territoriale ha motivato la ragione per cui ha ritenuto sanato il vizio denunciato, quando ha affermato che la parte tenutavi aveva depositato la procura nei termini assegnatale con apposita ordinanza.
Detta motivazione rende del tutto percepibile l’iter logico -giuridico seguito dal giudice a quo , a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell’esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (sanatoria del vizio) e il fondamento di essa (tenore concreto delle motivazioni addotte a sostegno dell’ordinanza che aveva concesso un termine per sanare l difetto); né le affermazioni motivazionali
presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 n. 4 cod.proc.civ.
Il quarto e il quinto motivo, i quali sono basati su argomentazioni connesse che ne giustificano la trattazione congiunta, sono infondati.
Innanzitutto, va osservato che poiché l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario, l’accertamento di esso costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante, il quale, nella specie, avrebbe dovuto provvedervi attraverso la consultazione del registro delle imprese che rappresenta la fonte legale di conoscenza della sede legale delle società e nel quale le società hanno l’obbligo di rendere pubblici gli eventuali mutamenti di sede.
Erra dunque parte ricorrente quando imputa al giudice a quo di aver posto a suo carico un onere, quello di verificare l’indirizzo della sede legale della società al momento della notifica e ai fini della notificazione, piuttosto che esigere dalla società notificanda la prova di quale fosse la sua sede legale alla data della notificazione.
Quanto alle restanti censure mette conto osservare che la notifica, tramite posta, alla RAGIONE_SOCIALE residente all’estero in uno Stato appartenente all’Unione europea, è regolata dall’art. 14 Regolamento n. 1393/2007, oggi sostituito dall’art. 18 Regolamento (Ue) 2020/1784, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»).
L’applicazione di detta normativa, come interpretata dalla Corte di giustizia, impone di considerare che proprio la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2017, nella causa C- 354/15,
Henderson vs. RAGIONE_SOCIALE, occupandosi della notifica tramite posta, a norma dell’art. 14 del Regolamento n. 1393/2007, ha preliminarmente affermato che la previsione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario in quanto tale modalità offre la garanzia che il destinatario riceva ‘effettivamente’ la raccomandata contenente l’atto notificato (par. 75). La possibilità di notifica a mezzo posta con lettera raccomandata consente alla parte mittente una modalità di notifica alternativa alle vie ordinarie – che avviene tramite gli organi mittenti e riceventi designati dagli Stati membri, secondo la disciplina di cui agli artt. da 4 a 8 del reg. n. 1393/2007 – idonea a realizzare l’obiettivo della efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali, dall’altro, con l’introduzione delle formalità dell’avviso di ricevimento o mezzo equivalente (come interpretate nei termini sopra illustrati dalla Corte di Giustizia) ha inteso comunque assicurare una tutela adeguata dei diritti di difesa del destinatario degli atti da notificare. In particolare, ha precisato che: i) «le disposizioni del Regolamento n. 1393/2007 devono essere interpretate in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell’atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del 16 settembre 2015, RAGIONE_SOCIALE, C519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza citata)»; ii) detti requisiti «sono particolarmente importanti quando si tratta, come nel procedimento principale, della notificazione di un atto di citazione, in quanto si impone che il destinatario dell’atto sia informato dell’esistenza di un procedimento giudiziario nei suoi confronti in un altro Stato membro e comprenda il senso, la portata e le modalità processuali, segnatamente in materia di termini,
dell’azione intentata contro di lui affinché possa difendersi utilmente» e quindi occorre « fare in modo che tutte le garanzie necessarie alla tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario dell’atto siano rispettate »; iii) a maggior ragione quando «il convenuto non è comparso all’udienza di citazione la cui data di fissazione era precisata nell’atto che gli era stato notificato a mezzo posta, è effettivamente di primaria importanza sincerarsi del fatto che, da un lato, detto convenuto abbia realmente ricevuto l’atto di citazione, consentendogli sia di apprendere che era stata avviato un procedimento giudiziario contro di lui in un altro Stato membro sia di identificare l’ oggetto e la causa della domanda giudiziale, e, dall’altro, che abbia avuto sufficiente tempo per preparare la propria difesa».
Nel caso di specie, il diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE non è stato in alcun modo tutelato, risultando per tabulas dall’esame degli atti processuali – attività consentita a questa Corte quando viene dedotta la violazione di una norma processuale -e dalle affermazioni della stessa curatela ricorrente che il plico è stato restituito al mittente “non reclamato”. In sostanza, la corte d’appello, ai fini di valutare la regolarità della notifica, non solo non ha potuto verificare che la destinataria fosse effettivamente venuta a conoscenza dell’atto notificando (come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria), ma anzi ha acquisito la certezza dell’esatto contrario.
Il che consente di escludere che la corte d’appello sia incorsa in errore (v., per una vicenda analoga a quella per cui è causa Cass. 12/06/2020, n.11351 che proprio facendo applicazione dell’art. 14 del Regolamento n. 1393/2007, ha ritenuto non andata a buon fine la notifica di un atto che senza che il destinatario lo avesse ricevuto, essendo stato il plico che lo conteneva, in quanto non reclamato, restituito al mittente).
Va altresì ricordato che «Nell’ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute dallo ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova» (Cass. 8/08/2013, n. 19021). La relazione dell’ufficiale giudiziario, proprio come ha ritenuto il giudice a quo , quanto alla circostanza che il luogo di notifica corrispondesse a quello della sede legale della società notificanda ha contenuto meramente informativo, superabile con qualsiasi mezzo di prova e non è assistita da pubblica fede (Cass. 18/05/2020, n. 9049).
Mette conto osservare, peraltro, che niente lascia intendere che la RAGIONE_SOCIALE avesse cambiato la sua sede legale; il che impedisce di ritenere che l’indirizzo ove era stato consegnato il plico contenente l’atto da notificare avesse e/o avesse avuto una qualche relazione con la società notificanda.
10) Alla luce della dichiarata infondatezza dei suddetti motivi di ricorso, può procedersi all’esame del primo motivo, il quale pone la questione della nullità della ordinanza gravata, per la non integrità del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME che era stato parte del giudizio di primo grado.
Come anche di recente chiarito da questa Corte, la soluzione del problema va coordinata con il comportamento processuale della parte, con il suo interesse ad agire e con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
In particolare, si ritiene opportuno porsi nel solco dell’orientamento espresso da Cass. 26/09/2019, n. 24071 seguito anche da Cass. 28/06/2024, n.17893. Entrambe dette decisioni
hanno attribuito rilievo all’«interesse ad agire (e ad impugnare), cristallizzato nell’articolo 100 cod.proc.civ., come illuminato dal principio della ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’articolo 111 Cost.» e «al divieto di abuso del processo, cristallizzato nell’articolo 88 cod.proc.civ.» e concluso che «la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa degli attori (e dei convenuti, integralmente vittoriosi) risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte, che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale e antiformalistica».
Nel caso in esame, per l’infondatezza delle altre censure mosse dal ricorrente alla impugnata sentenza, il presente giudizio non è destinato a proseguire in sede di rinvio, cosicché alla fattispecie risulta attagliarsi il seguente principio: «La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente» (Cass. 28/6/2024, n. 17893).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della curatela fallimentare all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025 dalla