Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34805 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8852/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME FLAVIA, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 6444/2022 depositata il 14/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 6.4.2023, illustrato da successiva memoria, NOME COGNOME impugna la sentenza n. 6444/2022 della Corte d’ Appello di Roma, pubblicata il 14.10.2022.
La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto di citazione con cui NOME COGNOME ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (odierna ricorrente) per accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di compravendita per AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO stipulato in data 3.1.2017 Rep. n. 70.236 Racc. n. 29.384, intervenuto tra NOME COGNOME e le di lui figlie NOME e NOME COGNOME. Il Tribunale di AVV_NOTAIO, dopo aver dichiarato la contumacia di tutte le parti convenute ed aver espletato le prove orali ammesse su istanza della parte attrice, accoglieva la domanda revocatoria.
In sede di gravame interposto dalla NOME COGNOME, la Corte di Appello di Roma rigettava il motivo attinente alla nullità della notifica della citazione effettuata ex art. 140 c.p.c. sul rilievo che la notifica potesse eseguirsi presso la residenza o la dimora ovvero il domicilio dove sorge la casa di famiglia, della quale la stessa era comproprietaria per effetto dell’acquisto oggetto di revocatoria.
Argomentava, in particolare, la Corte, che nonostante il formale trasferimento della residenza anagrafica intervenuto sei mesi prima della notificazione, tali conclusioni risultavano ulteriormente suffragate dall’avvenuta notifica della sentenza di primo grado in data 3.12.2020 proprio allo stesso indirizzo di AVV_NOTAIO, ricevuta a mani della sorella dell’appellante, NOME COGNOME, qualificatasi nell’occasione come sorella convivente della odierna ricorrente.
Nel merito la corte di merito confermava la sentenza del giudice di prime cure.
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato a quattro motivi
Con il primo motivo, ex art. 360 1 comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta l’omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio e l’erronea valutazione delle risultanze processuali ex artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, si duole dell’omessa valutazione delle prove documentali offerte a dimostrazione del fatto che la stessa, al momento della notifica dell’atto di citazione introduttivo del primo grado (effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale di AVV_NOTAIO ed apparentemente perfezionatasi per compiuta giacenza), fosse residente presso il comune di Pavia.
Con il secondo motivo, ex art. art. 360 1 comma nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., lamentando la nullità della notifica dell’atto di citazione nei suoi confronti e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, in quanto resa in difetto di contraddittorio. La Corte di Appello, non considerando gli elementi documentali offerti, avrebbe trascurato la circostanza – decisiva ai fini della decisione del giudizio- della effettiva residenza della ricorrente a Pavia, facendo erronea applicazione di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., avendo evidenziato nell’atto di appello la piena coincidenza tra indirizzo anagrafico e dimora effettiva.
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 1 comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. In particolare, la ricorrente lamenta l’errata valutazione delle risultanze processuali per avere desunto, dalla notifica della sentenza di primo grado nei confronti della ricorrente, avvenuta il 3.12.2020, la prova di una situazione di fatto (convivenza) con riferimento all’epoca della notifica
dell’atto di citazione ex art. 140 c.p.c. con deposito effettuato presso la casa comunale di AVV_NOTAIO il 7.8.2018.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360 1 comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. Precipuamente, la ricorrente si duole dell’errata valutazione delle risultanze processuali per avere ravvisato – del tutto erroneamente – la mancata impugnazione del passaggio motivazionale relativo alla convivenza di NOME COGNOME presso l’abitazione di INDIRIZZO insieme a suo padre al momento dell’atto dispositivo (concluso nel 2017) per ritenere così -altrettanto erroneamente -oltre che in maniera inconferente- che la stessa non potesse non essere consapevole del debito paterno.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Quanto alla notifica dell’atto di citazione presso la dimora di AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ritenuta valida dalla Corte d’appello , va osservato che giusta orientamento consolidato il luogo di notificazione degli atti deve essere individuato, indipendentemente dal mero dato formale della residenza anagrafica, in quello in cui il destinatario dell’atto medesimo ha la concreta, effettiva e reale dimora di fatto (v. Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/12/2024, n. 32575; Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/03/2023 n. 8463; Cassazione civ., sez. Lavoro, ordinanza 20/09/2019 n. 23521; Cass. Civ., sez. I, Sentenza 18/05/2016 n. 10170).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione di tale principio, con accertamento di fatto in questa sede incensurabile in ordine alla sussistenza della dimora effettiva presso l’abitazione familiare ubicata in AVV_NOTAIO, coincidente con quella in cui la ricorrente aveva convissuto con i propri familiari fino alla verificazione dei fatti
per cui è processo, traendo ulteriori argomenti di valutazione proprio dalla circostanza che in data 3.12.2020 la notifica della sentenza di primo grado fosse stata ricevuta a mani della sorella della ricorrente, espressamente qualificatasi come convivente.
Con le mosse censure, anziché porgere argomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni di norme processuali, la ricorrente mira in realtà ad una rivalutazione di tale accertamento compiuto dalla corte di merito invero inammissibile in sede di legittimità, giacché non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (così, Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).
La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia trascurato circostanze documentali di segno opposto al quadro indiziario sopra indicato (in particolare: il certificato storico di residenza in Pavia datato 15.1.2018; i contratti di locazione; la prova documentale di avere effettuato la scuola RAGIONE_SOCIALE specializzazione per le professioni legali in Pavia; la prova documentale di avere effettuato il tirocinio presso il Tribunale di Pavia), risultando invece che tali elementi sono stati valutati, contrariamente a quanto dedotto, ma ritenuti del tutto inidonei a provare che la appellante non avesse mantenuto la propria dimora nella casa di famiglia, nonostante il formale trasferimento della residenza anagrafica.
Quanto alle violazioni di legge in tema di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. , di cui al terzo motivo, l’inammissibilità della censura è del tutto evidente là dove tende
a offrire una differente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dal giudice del merito attraverso l’esame delle suddette circostanze, posto che non viene messa in questione l’interpretazione o l’applicazione dei paradigmi normativamente indicati in tema di prove, bensì l’esito della loro valutazione (così, Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016). Mentre, con riferimento all’art. 116 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità l’errata applicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3, 05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
La suesposta valutazione di inammissibilità vale anche con riguardo alla denuncia di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la quale non può prospettarsi quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L – , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
Vanno ritenuti, infine, inammissibili i motivi là dove deducono il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Nell’ipotesi di “doppia
conforme” ex art. 348 ter comma 5 c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Sicché la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, aveva l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Quanto al quarto motivo, esso si appalesa inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c. per difetto del requisito di autosufficienza, poiché omette di riportare, per la parte che rileva, il motivo di appello sulla ritenuta scientia damni della terza acquirente ai fini dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (ravvisata dal giudice di prime cure in ragione della stretta parentela della convenuta NOME NOME il padre) che la Corte ha ritenuto non specificamente formulato, rilevando in via preliminare la carenza di uno specifico motivo di appello sul punto. A tal proposito del tutto fuori contesto risulta la deduzione della ricorrente di avere, a tal fine, dedotto e provato che la residenza era a Pavia sin dal 2014 e non a AVV_NOTAIO. La ricorrente, invero, in sede di appello avrebbe dovuto aggredire la preliminare statuizione di mancato appello della statuizione del primo giudice, cui è seguita altra statuizione inerente alla sua infondatezza nel merito (non altrettanto impugnata in questa sede), per non essere risultato provato il versamento di un prezzo per la vendita, a parte l’accollo di un nuovo mutuo da parte delle figlie, e per essere entrambe le sorelle in giovane età e conviventi con il padre al tempo della cessione, e dunque presumibilmente e verosimilmente consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore .
Conseguentemente, la censura risulta inammissibile anche perché non altrettanto impugnata in questa sede risulta la statuizione di merito sulla ritenuta sussistenza della scientia fraudis (ass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME