SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 103 2025 – N. R.G. 00002891 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere –
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere – Relatore –
sciogliendo la riserva formulata all’esito dell’udienza del 25 novembre 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2891/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata il 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE corrente in Napoli al Centro Direzionale Isola E, int. 26, proposto, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in poi anche solo c.c.i.i.), con ricorso depositato il 9 ottobre 2025
DA
(c.f. ) nato a Napoli il DATA_NASCITA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede in Napoli INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. C.F.
C.F.
, – RECLAMANTE –
CONTRO
la in persona del
Curatore p.t., AVV_NOTAIO, pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli (n. R.F. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO), – RESISTENTE INTIMATA –
E
(c.f.
,
nato a
Napoli il
C.F.
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO (c.f.
22 luglio 1973,
C.F.
ed
NOME COGNOME (c.f.
C.F.
) – RESISTENTE –
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha chiesto alla Corte « 1) In via preliminare e per le motivazioni argomentate al presente atto, accertare e dichiarare l’assoluta illegittimità del titolo esecutivo su cui si fonda l’avversa domanda attesa la nullità e/o inesistenza della notificazione della sentenza per essere stata effettuata alla pec della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non alla persona fisica destinataria e, per l’effetto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva del Sig. , odierno reclamato e, sempre per l’effetto, revocare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, Pres. Scoppa, G.AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO; 2) Ancora in via preliminare e per le motivazioni argomentate al presente atto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva del Sig. , odierno reclamante, e per l’effetto revocare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, Pres. Scoppa, AVV_NOTAIO; 3) Accertare per le causali in narrativa esposte che il Sig. , nella spiegata qualità, non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale per il mancato superamento dei requisiti di cui all’art. 2 CCII nonché per l’inesistenza e, in ogni caso, per l’intervenuta prescrizione del presunto credito fatto valere ex adverso e, per l’effetto, che la stessa non versa in stato d’insolvenza; 4) Per l’effetto, revocare integralmente, dichiarare illegittima e/o inefficace e/o comunque caducare, in quanto infondata ed illegittima in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2025, pubbl. il 24/09/2025 dal Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, Pres. , AVV_NOTAIO, adottando ogni conseguente provvedimento; 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ».
ha chiesto che la Corte voglia «rigettare il reclamo per cui è causa in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto; con integrale vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso risultante depositato presso questa Corte il 9 ottobre 2025 e notificato, a cura del reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della di nonché a
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(d’ora in poi anche solo creditore), , quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi anche solo reclamante), anche in proprio, ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell’apertura della sua liquidazione giudiziale , pronunciata dal Tribunale di Napoli sulla base del ricorso presentato da , dichiaratosi creditore nei suoi confronti dell’importo di 414.932,12 € a titolo di differenze retributive, di cui € 42.340,02 a titolo di TFR, ‘…. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei diritti al saldo …’, per avere lavorato dal 2004 al 2021 presso la tabaccheria, formalmente intestata a , riconosciuto con sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli n. 577/2025 del 24 gennaio 2025, rimasto insoluto, anche a seguito di pignoramento mobiliare conclusosi negativamente presso la sede della RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, il reclamante, non costituitosi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
a) l’esistenza del credito dell’ , e comunque, la propria legittimazione passiva, per due ordini di motivi: i) perché doveva considerarsi nulla la citata sentenza e gli atti ad essa prodromici, in quanto notificati all’indirizzo di posta elettronica c ertificata riferito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a lui intestata (pec ), anziché personalmente allo stesso (che era privo di indirizzo pec), parte processuale e destinatario della pronuncia di condanna, con conseguente nullità e/o inesistenza di tale notifica; ii) perché egli non poteva considerarsi datore o co-datore di lavoro del creditore, risultando quest’ultimo aver lavorato presso la tabaccheria di INDIRIZZO in Napoli, intestata al padre defunto del reclamante, , di cui il reclamante non era erede (evidentemente per non averne accettato l’eredità), peraltro ceduta in data 7 ottobre 2021, con atto per notar (Rep. n. 3181 -Racc. n. 2299), a , né potendo il reclamante gestire contemporaneamente due tabaccherie visto che era titolare di un’altra, sita sempre in Napoli al Centro Direzionale INDIRIZZO E4;
b) la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 2, co.1 lett. d) c.c.i.i. per essere sottoposto a liquidazione giudiziale, come poteva facilmente evincersi dalle scritture contabili da lui sottoscritte, considerate attendibili e legittimamente depositate
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in sede di reclamo (non operando per tale procedimento il limite di cui all’art. 345 c.p.c.), relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sino all’apertura della liquidazione giudiziale, da cui risultava attivo, entità dei debiti e ricavi lordi rispettivament e di: 14.672,00 €, 11.180,00 € e 25.852,00 € per l’anno 2022, 4.472,00 €, 15.601,00 € e 20.073,00 € per l’anno 2023, 6.179,00 €, 8.915,00 € e 15.094,00 € per l’anno 2024. Inoltre, ha aggiunto che la maggior parte dei propri debiti previdenziali e contributivi erano stati estinti mediante procedura esecutiva immobiliare a suo danno, risalente al lontano 2004 ed estinta solo in data 29 maggio 2025, in cui avevano trovato soddisfazione tramite riparto buona parte dei crediti vantati nei suoi confronti (procedura esecutiva immobiliare Trib. Na. – RGE n. 256/2004), sicché residuava il solo importo di 62.179,27 € di debiti previdenziali (su di un totale di oltre 144.000,00 € );
il fatto che il creditore aveva azionato la procedura di liquidazione giudiziale senza prima tentare di agire in via esecutiva, atteso che la sentenza che consacrava il suo credito era di gennaio 2025 e la precedente procedura esecutiva che aveva riguardato il i era estinta soltanto nel maggio 2025.
Ha concluso come in epigrafe.
Con memoria del 23 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il creditore
, che ha contestato nello specifico il primo ed il terzo motivo di doglianza del reclamante, sostenendo, quanto al primo motivo, che per la validità della notifica a mezzo pec, oramai richiesta per le notifiche degli atti giudiziali a tutti i soggetti che hanno l’obbligo di indicarla, e nello specifico alle imprese, anche individuali, iscritte nel registro delle imprese, non era richiesto che l’oggetto del contende re riguardasse l’attività d’impresa, per cui non vi era distinzione tra persona fisica ed impresa RAGIONE_SOCIALE a quest’ultima facente capo, priva di qualsivoglia soggettività giuridica sotto il profilo sostanziale e processuale; inoltre, il debitore reclamante era stato citato in giudizio sia in proprio che come erede del proprio genitore, , col quale aveva costituito una società di fatto o impresa familiare per l’esercizio dell’attività di tabaccheria, sita in Napoli, alla INDIRIZZO, in cui l’ svolgeva la propria attività lavorativa, come peraltro riconosciuto dal Giudice del lavoro nella sentenza contestata di nullità, con conseguente responsabilità diretta, illimitata e solidale, del reclamante ex artt. 2297 e 2267 c.c. per i debiti sociali. Infine, ha ribadito di aver proceduto alla notifica degli atti processuali preliminari alla sentenza che aveva
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riconosciuto il proprio credito anche tramite procedimento di notificazione agli irreperibili di cui all’art. 143 c.p.c. dopo aver accertato l’impossibilità di recapitare i detti atti all’indirizzo indicato da .
Quanto al secondo motivo, ha sostenuto che non era affatto vero che egli non aveva tentato nessuna procedura esecutiva, avendo provato ad agire con pignoramento mobiliare, conclusosi negativamente, e non risultando il proprio debitore possedere altri beni da aggredire in via esecutiva, essendo quelli esistenti già risultati liquidati nella pregressa procedura esecutiva aperta nei confronti del debitore.
Ha concluso come in epigrafe.
Nessuno si è costituito per la liquidazione giudiziale.
All’udienza del 25 novembre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
5.1. Va, in via preliminare, rigettato il primo motivo di doglianza del debitore reclamante, risultando corretto, sul punto, quanto sostenuto dal reclamato in merito alla perfetta identità tra persona fisica e titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad essa intestata, priva di autonoma soggettività giuridica.
Anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito la regolarità della notifica di atti giudiziari alternativamente alla sede dell’impresa RAGIONE_SOCIALE oppure alla residenza della persona fisica titolare della RAGIONE_SOCIALE, così statuendo ‘ La citazione di un imprenditore RAGIONE_SOCIALE ovvero di una impresa RAGIONE_SOCIALE, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c., tenendo presente che l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio dove esercita l’industria o il commercio ‘ ( così, Cass. 7041/2020 ).
In ogni caso, va evidenziato che sia il ricorso che il decreto di comparizione dinnanzi al Giudice del lavoro sono stati notificati anche con la procedura di cui all’art.
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143 c.p.c. per l’irreperibilità del debitore; ne consegue che la sentenza che ha accertato il credito di non può ritenersi nulla ed, anzi, va ritenuta definitiva e passata in giudicato, perché non impugnata, sicché il credito di quest’ultimo deve ritenersi definitivamente accertato per un importo di oltre 500.000,00 €, comprensivo di interessi dal 2004 al 2021.
La definitività della citata sentenza consente di superare le altre doglianze del reclamante, relative all’esistenza affermata da tale sentenza – di una società di fatto tra lui ed il padre, poi deceduto, ed all’accertamento della qualifica di datore di lavoro del reclamato in capo all’attuale reclamante, con conseguente responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro esistente, ma solo formalmente, tra e .
5.2. Infondata è anche la censura relativa all’assenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 2, co. 1 lett. d) c.c.i.i. A parere del reclamante i dati contabili risultanti dalle proprie attendibili scritture contabili evidenzierebbero l’assenza dei tre presupposti congiuntamente richiesti dall’art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i. per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La tesi è infondata, giacché, indipendentemente dall’attivo esistente e dai ricavi realizzati negli ultimi tre anni, l’impresa RAGIONE_SOCIALE facente capo a è risultata avere una debitoria superiore a 500.000,00 € solo per il credito dell’ , comprensivo di interessi.
Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell’insolvenza, su cui invero il reclamante nulla dice, emerge dagli atti che quest’ultimo non possied e altri beni, risultando quelli immobili già liquidati nelle pregresse procedure esecutive che ha subìto e quelli mobili inesistenti, come accertato nel pignoramento mobiliare tentato dal creditore.
Tali emergenze portano a ritenere che non sia in grado di pagare il rilevante credito dell’ e sia perciò insolvente , non vertendosi in ipotesi di momentanea indisponibilità di cassa. Restano in tal modo superate le altre censure relative al concetto di insolvenza.
5.3 . In sintesi, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il Tribunale di Napoli ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE di e, pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza
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impugnata va confermata.
6 . Consegue la condanna del reclamante al pagamento a favore del reclamato, con attribuzione ai difensori di quest’ultimo, AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall’art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi (cioè, 1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.750,00 € per quella decisoria) e 787,50 € per spese generali, oltre even tuali ulteriori accessori se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater , del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in proprio e quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato il 9 ottobre 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, comunicata al debitore il successivo 25 settembre 2025, con la quale è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di , quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE :
rigetta il reclamo, e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il reclamante a rifondere a , con attribuzione ai difensori di quest’ultimo, AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura del 50%), le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi 6 .037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da egli proposto.
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Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere relatore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME