Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5153 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10283/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocata NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso
-controricorrente-
nonché contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore p.t. , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso
–
contro
ricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Brescia n. 327/2022 depositata l’ 11/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Brescia , con sentenza dell’11.3 .2022, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Brescia dichiarativa del suo fallimento ad istanza del Condominio RAGIONE_SOCIALE di Gardone Riviera.
La corte d ‘ appello – per quanto qui ancora interessa -ha ritenuto che nel procedimento di primo grado il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato attraverso la notificazione dell’istanza di fallimento al curatore speciale, nominato dopo che la notifica eseguita presso l’apparente sede di Londra della reclamante (in realtà una mera domiciliazione) non era andata a buon fine e che era emerso che il legale rappresentante della stessa era deceduto e non era stato sostituito; in particolare, il giudice del reclamo ha rilevato che solo il 9.11.2022, ovvero il giorno prima che il giudice delegato si riservasse di riferire al collegio e due giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa, il nuovo amministratore, NOME COGNOME aveva inviato comunicazione della propria nomina alla RAGIONE_SOCIALE (il registro delle imprese del Regno Unito), essendo, per contro, rimasto del tutto indimostrato che questi avesse assunto la carica sin dal 1°.6.2021.
2. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale il Condominio RAGIONE_SOCIALE e il Fallimento RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘ Nullità del procedimento (art. 360 c.p.c n. 5) ovvero in subordine violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c n. 3) -violazione del principio del contraddittorio e del principio di difesa in relazione alla sussistenza della nomina del Curatore Special e alla data dell’udienza anticipata nella fase prefallimentare ‘.
La ricorrente deduce che il socio unico NOME COGNOME (poi nominato suo legale rappresentante) in tale veste aveva ricevuto il 9.11.2021, a mezzo raccomandata a.r., comunicazione dal curatore speciale, nominato il 7.10.2021, che l’udienza prefallimentare dinanzi al giudice delegato alla trattazione si sarebbe tenuta il 15.12.2021; che tuttavia, su richiesta del Condominio istante, l’udienza era stata anticipata al 10.11.2021, senza che COGNOME ne venisse informato; assume dunque che, pur a voler dare per scontato che, secondo quanto affermato dalla corte d’appello, quest’ultimo fosse subentrato nella carica all’amministratore defunto solo il 9.11.2021 l’avvenuta anticipazione dell’udienza, mai comunicatagli, tenutasi però in una data in cui essa risultava regolarmente amministrata, le aveva impedito di costituirsi e difendersi nel procedimento.
1.1.Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, contesta in via meramente generica e assertiva l’accertamento della corte del merito in ordine al fatto che colui che figurava quale amministratore della ricorrente all’atto del deposito dell’istanza di fallimento era da tempo deceduto e che la comunicazione della nomina del nuovo amministratore, NOME COGNOME fu inviata alla RAGIONE_SOCIALE
House solo il 9.11.2022 (con conseguente, corretta instaurazione del procedimento prefallimentare nei confronti del curatore speciale nominato al fine di rappresentare in giudizio la fallenda); p er l’altro si fonda su una ragione di doglianza (l’avvenuta anticipazione dell’udienza prefallimentare, che avrebbe impedito alla società di costituirsi e difendersi nel procedimento) che non risulta essere stata prospettata nel giudizio di reclamo (nel quale l’odierna ricorrente si era limitata a sostenere che la nomina di COGNOME risaliva al giugno 2021) e che dunque non poteva essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
1.3.Va escluso, peraltro, che il sig. COGNOME che alla data di emissione del provvedimento di anticipazione (6.11.2022) non figurava quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avesse diritto a riceverne comunicazione nella sua qualità di socio unico.
2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024