Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5153  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10283/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,    rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, per procura in calce al controricorso
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore p.t. , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso
–
controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Brescia n. 327/2022 depositata l’ 11/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La  Corte  di  appello  di  Brescia ,  con  sentenza  dell’11.3 .2022,      ha rigettato  il  reclamo  ex  art.  18  l.  fall.  proposto  da  RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Brescia dichiarativa del suo  fallimento  ad  istanza  del  RAGIONE_SOCIALE  di Gardone Riviera.
La corte d ‘ appello – per quanto qui ancora interessa -ha ritenuto che nel procedimento di primo grado il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato attraverso la notificazione dell’istanza di fallimento al curatore speciale, nominato dopo che la notifica eseguita presso l’apparente sede di Londra della reclamante (in realtà una mera domiciliazione) non era andata a buon fine e che era emerso che il legale rappresentante della stessa era deceduto e non era stato sostituito; in particolare, il giudice del reclamo ha rilevato che solo il 9.11.2022, ovvero il giorno prima che il giudice delegato si riservasse di riferire al collegio e due giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa, il nuovo amministratore, NOME COGNOME, aveva inviato comunicazione della propria nomina alla RAGIONE_SOCIALE (il registro delle imprese del Regno Unito), essendo, per contro, rimasto del tutto indimostrato che questi avesse assunto la carica sin dal 1°.6.2021.
2.  La  sentenza  è  stata  impugnata  da  RAGIONE_SOCIALE  con ricorso  per  cassazione  affidato  ad  un  unico  motivo,  al  quale  il RAGIONE_SOCIALE  e  il  RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con  il  primo  ed  unico  motivo  RAGIONE_SOCIALE  lamenta ‘ Nullità  del  procedimento  (art.  360  c.p.c  n.  5)  ovvero  in  subordine violazione  di  norme  di  diritto  (art.  360  c.p.c  n.  3) -violazione  del principio del contraddittorio e del principio di difesa in relazione alla sussistenza della nomina del Curatore Special e alla data dell’udienza anticipata nella fase prefallimentare ‘.
La ricorrente deduce che il socio unico NOME COGNOME (poi nominato suo legale rappresentante) in tale veste aveva ricevuto il 9.11.2021, a mezzo raccomandata a.r., comunicazione dal curatore speciale, nominato il 7.10.2021, che l’udienza prefallimentare dinanzi al giudice delegato alla trattazione si sarebbe tenuta il 15.12.2021; che tuttavia, su richiesta del RAGIONE_SOCIALE istante, l’udienza era stata anticipata al 10.11.2021, senza che COGNOME ne venisse informato; assume dunque che, pur a voler dare per scontato che, secondo quanto affermato dalla corte d’appello, quest’ultimo fosse subentrato nella carica all’amministratore defunto solo il 9.11.2021 l’avvenuta anticipazione dell’udienza, mai comunicatagli, tenutasi però in una data in cui essa risultava regolarmente amministrata, le aveva impedito di costituirsi e difendersi nel procedimento.
1.1.Il  motivo  va  dichiarato  inammissibile,  in  quanto,  per  un  verso, contesta in via meramente generica e assertiva l’accertamento della corte  del  merito  in  ordine  al  fatto  che  colui  che  figurava  quale amministratore  della  ricorrente  all’atto  del  deposito  dell’istanza  di fallimento era da tempo deceduto e che la comunicazione della nomina del nuovo amministratore, NOME COGNOME,  fu inviata  alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE solo il 9.11.2022 (con conseguente, corretta instaurazione del procedimento prefallimentare nei confronti del curatore speciale nominato al fine di rappresentare in giudizio la fallenda); p er l’altro si fonda su una ragione di doglianza (l’avvenuta anticipazione dell’udienza prefallimentare, che avrebbe impedito alla società di costituirsi e difendersi nel procedimento) che non risulta essere stata prospettata nel giudizio di reclamo (nel quale l’odierna ricorrente si era limitata a sostenere che la nomina di COGNOME risaliva al giugno 2021) e che dunque non poteva essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
1.3.Va escluso, peraltro, che il sig. COGNOME, che alla data di emissione del  provvedimento  di  anticipazione  (6.11.2022)  non  figurava  quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avesse diritto a riceverne comunicazione nella sua qualità di socio unico.
2.Le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi,  oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13 ,  comma  1 quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024