Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
Oggetto: specializzandi in medicina – danno da tardiva attuazione direttive comunitarie
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25503/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché
-) NOME ;
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 25 giugno 2021 n. 4684; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME intervenne, in un giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell ‘ amministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 29.3.2016 n. 6424 il Tribunale accolse la domanda.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale dedusse che NOME COGNOME aveva già proposto identica domanda, decisa sin dal 2006 con sentenza passata in giudicato.
NOME COGNOME si costituì in appello eccependo – per quanto qui rileva l’inammissibilità del gravame, per non avere la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in primo grado nulla osservato in merito all’esistenza d’un giudicato esterno. Contestò comunque che la decisione del Tribunale di Roma del 2006 e quella del 2016 avessero il medesimo oggetto.
Con sentenza 25.6.2021 n. 4684 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME.
La Corte d’appello fondò la sua decisione su una motivazione così riassumibile:
-) in primo grado NOME COGNOME intervenne in giudizio dopo che la RAGIONE_SOCIALE si era già costituita;
-) dopo l’intervento, la RAGIONE_SOCIALE ‘ non si era costituita nei confronti’ dell’interveniente, e nulla aveva dedotto sulle deduzioni di quest’ultima;
-) con tale condotta, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE aveva ‘ rinunciato al giudizio ‘ rispetto alla domanda proposta da NOME COGNOME;
-) di conseguenza la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal difensore di NOME COGNOME direttamente alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, invece che all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva fatto decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., termine non rispettato dall’appellante.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per incomprensibilità della motivazione.
1.1. Esso è infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata è invero singolare, ma non incomprensibile.
Secondo la Corte d’appello, infatti, il silenzio serbato dal convenuto rispetto alla domanda dell’interventore avrebbe l’effetto d’una ‘rinuncia preventiva’ ad impugnare, rendendo per conseguenza legittima la notifica della sentenza nella sede della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE , invece che presso l’RAGIONE_SOCIALE.
E’ una motivazione inusitata sub specie iuris , ma ben chiara quanto al contenuto. E va da sé che una sentenza può dirsi nulla quando la motivazione sia incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ma non quando sostenga tesi giuridiche più fantasiose che erronee.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 325, 329 c.p.c. e 2909 c.c..
Nella illustrazione del motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che l’eccezione di giudicato esterno può legittimamente essere sollevata per la prima volta in appello, e che pertanto erroneamente la Corte capitolina avrebbe ritenuto sussistere una ‘acquiescenza’ della RAGIONE_SOCIALE alla irrilevanza del giudicato esterno.
2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
La Corte d’appello infatti ha ritenuto l’appello della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE inammissibile per tardività, e non perché prospettante una questione nuova, come tale inammissibile in sede di gravame.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 144, 325 c.p.c . e dell’art. 11 r.d. 30.10.1933 n. 1611.
Deduce che, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c. , la notificazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui distretto ha sede l’ufficio giudiziario che ha provveduto. Erroneamente., perciò, la Corte d’appello ritenne che la notifica della sentenza di primo grado direttamente nella sede della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE fu idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ‘ la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, invece che presso l’RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione ‘ (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017, Rv. 644586 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L – , Sentenza n. 27424 del 01/12/2020, Rv. 659793 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15415 del 21/06/2017, Rv. 645069 – 02).
3.2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel valutare la tempestività del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE applicherà il principio di cui al § che precede.
Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, reputa opportuno questa Corte aggiungere che l’ iter argomentativo in base al quale la sentenza impugnata è pervenuta a ritenere legittima la notifica della sentenza presso la sede della P residenza del RAGIONE_SOCIALE, e di conseguenza tardivo l’appello proposto da quest’ultima, trascura alcune istituzionali regole del processo, ovvero:
-) il convenuto contro il quale sia proposta una domanda da parte di un interventore autonomo non ha alcun onere di ‘costituirsi’ ex novo ;
-) una rinuncia alla domanda od all’eccezione può essere anche tacita, ma deve comunque essere inequivoca, ed il mero silenzio in àmbito processuale non costituisce di per sé ‘rinuncia alla domanda’;
-) per la stessa ragione deve escludersi che il mero silenzio non circostanziato d’una delle parti rispetto alla domanda contro di essa proposta possa valere come rinuncia preventiva ad impugnare;
-) il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in