Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14454/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 901/2021, pubblicata il 29 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2017 presso il Tribunale di Bologna NOME COGNOME ha chiesto, previa sospensione dell’avviso di addebito opposto, la dichiarazione di nullità dello stesso e, in subordine, la dichiarazione di insussistenza della pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 669/2018, ha accolto il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 901/2021, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 1, 4 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif ., dalla legge n. 122 del 2010, e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere illegittima la notificazione dell’avviso di addebito oggetto di causa avvenuta, ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge n. 122 del 2010, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e perfezionata mediante consegna al domestico, stante l’irreperibilità relativa del destinatario, che si sarebbe allontanato dalla propria residenza, perché non sarebbe stata inviata una ulteriore lettera raccomandata informativa con la quale dare notizia, al destinatario, della notificazione a mani del domestico. L’interesse alla contestazione deriverebbe dal fatto che, ritenuta la dedotta illegittimità della notifica, i giudici del merito avrebbero ritenuto ammissibile l’opposizione della controparte , benché proposta oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
La censura merita accoglimento.
Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell ‘ art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010,
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l ‘ intermediazione dell ‘ ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell ‘ avviso di giacenza e di deposito presso l ‘U fficio Postale (o dalla data di spedizione dell ‘ avviso di giacenza, qualora l ‘ agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, volto a rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Cass., Sez. L, n. 21847 del 29 luglio 2025).
Questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da questo indirizzo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, l’8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME