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Codice Civile
Codice Penale

Compensazione delle spese, va congruamente motivata

Compensazione delle spese, tale statuizione deve essere motivata, a meno che le ragioni non siano deducibili dalla vicenda processuale

Pubblicato il 27 June 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott., ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 6224/2022 pubblicata il 21/06/2022

nella causa in grado di appello iscritta al n. 29710/2018 R.G., vertente

TRA

XXX, rappresentata e difesa dall’avv.

Appellante E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.;

Appellata

NONCHE’

COMUNE DI NAPOLI;

Appellato contumace

CONCLUSIONI

Per l’appellante: in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 4002/20, condannare Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite per il primo e per il secondo grado di giudizio.

Per Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli: rigettare l’appello, con vittoria di spese di lite.

DECISIONE

XXX con atto di citazione innanzi al giudice di pace di Napoli ha impugnato la cartella di pagamento, eccependo di non aver mai ricevuto i verbali di accertamento delle infrazioni del codice della strada ivi richiamati, oltre alla estinzione del credito per prescrizione.

Nella contumacia del Comune di Napoli, con sentenza 4002/2020 il giudice di pace di Napoli ha accolto la domanda, annullando l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata, con compensazione delle spese di lite.

Avverso questa sentenza ha proposto appello XXX, limitatamente alla statuizione delle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza e chiedendone la riforma con condanna degli opposti, odierni appellati, al pagamento delle spese di lite in suo favore.

Si è costituito l’agente della riscossione, chiedendo il rigetto dell’appello.

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Napoli, cui l’atto introduttivo è stato ritualmente notificato in data 7/9/2020, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.

Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto.

Il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Con sentenza 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. Ebbene, con sentenza 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” oltre a quelle espressamente menzionate (ovverosia, soccombenza reciproca; assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).

Nella sentenza impugnata il giudice di pace afferma che “si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 cpc, tenuto conto della mancata contestazione in ordine al merito della pretesa impositiva nonché della natura della pronuncia per compensare le spese tra le parti.”.

Tale motivazione non merita di essere condivisa perché non trova corrispondenza nel resto della motivazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione. Infatti, la domanda dell’opponente è stata accolta totalmente e non risulta che la sentenza affronti questioni assolutamente nuove ovvero una questione per la quale vi è stato un mutamento di giurisprudenza rilevante, trattandosi di una classica impugnazione di cartella esattoriale, non attraverso l’estratto del ruolo, bensì notificata dall’agente della riscossione in data 20/5/2019, come indicato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

La motivazione della pronuncia di compensazione delle spese non trova alcun riscontro nel contesto della motivazione della sentenza, essendo stata accolta interamente la domanda di XXX, basata sulla mancata prova della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni. Occorre, dunque, applicare il principio generale di soccombenza e condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell’appello proposto.

La Suprema Corte ha, del resto, più volte evidenziato che in caso di compensazione delle spese tale statuizione “deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede” (così, fra le tante, Cass. 4388/07).

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, sull’appello proposto da XXX nei confronti di Comune di Napoli e Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza n. 4002/20 del giudice di pace di Napoli, così provvede:

a) dichiara la contumacia del Comune di Napoli;

b) accoglie, per quanto di ragione, l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di Cappiello Alessadnra, liquidandole in euro 60,00 per spese ed euro 330,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;

c) conferma per il resto la sentenza impugnata;

d) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell’appellante, liquidandole in euro 80,00 per spese ed euro 560,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e

rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli il 20/06/2022.

Il giudice dott.

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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