Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30046 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2041-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1279/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la sorella COGNOME NOME dinanzi al Tribunale di Verona al fine di procedere alla divisione della comunione esistente sui beni caduti nella successione del defunto genitore COGNOME NOME.
Non essendosi costituita la convenuta, il Tribunale all’esito dell’istruttoria, con ordinanza ex art. 789 c.p.c., approvava il progetto di divisione redatto dall’ausiliario d’ufficio, assegnando i beni ai comunisti.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la convenuta, denunciando l’inesistenza ovvero la nullità della notifica dell’atto di citazione, perché non eseguita presso la propria residenza anagrafica. Nel merito ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione, mediante espletamento di una nuova CTU.
Nella resistenza dell’attore, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1279 del 16 giugno 2017 ha rigettato l’appello.
Osservava che la notifica dell’atto di citazione avvenuta a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza in data 5 aprile 2011, a seguito di invio all’indirizzo di INDIRIZZO, in Lugo di Grezzana.
In tale luogo la convenuta aveva conservato la propria residenza anagrafica fino alla data del 29 dicembre 2009, allorché ebbe a trasferirla alla INDIRIZZO in Grezzana.
Tuttavia, non rilevava la diversità tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica, essendovi plurimi ed univoci elementi dai quali desumere che l’indirizzo ove era avvenuta la notifica era ancora il luogo di effettiva residenza della convenuta.
In primo luogo, la corrispondenza intercorsa tra le parti tra aprile 2009 ed agosto 2010 attestava che l’appellante ancora indicava come residenza quella di INDIRIZZO, avendo lì ricevuto le missive a lei spedite dal fratello.
Ancora, nell’avviso di ricevimento della notifica della citazione vi era l’indicazione di ‘temporanea assenza’, il che escludeva che vi fosse apparenza della non attualità della residenza indicata dal notificante.
Inoltre, l’ordinanza del 1 aprile 2015, con la quale il giudice della causa di merito aveva disposto la comunicazione alla convenuta dell’udienza di approvazione del progetto di divisone, era stata notificata per ben due volte, una a mezzo posta ed una seconda volta a mezzo ufficiale giudiziario, sempre all’indirizzo ove era stato notificato l’atto di citazione, e che a seguito di tale notifica, era comparso all’udienza di discussione del progetto il difensore della convenuta, dichiarando però di non volersi costituire, il tutto a conferma della effettiva residenza della convenuta presso il detto indirizzo.
Era, infine, rigettato il motivo di appello che lamentava l’erroneità della divisione, in quanto ancorato alla impossibilità di prendere parte alle operazioni divisionali, che, per quanto detto in occasione della disamina degli altri motivi di appello, era frutto di una libera scelta della stessa appellante.
In ogni caso le critiche alla CTU erano del tutto prive di fondamento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di tre motivi.
NOME NOME ha resistito con controricorso.
In data 4/10/2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stata altresì oggetto di accettazione dal controricorrente con atto depositato il 5/10/2033.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Quanto alle spese nulla deve disporsi avendo le parti dichiarato di averle regolate tra loro.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda