Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32962 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32962 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.26379/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 239/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Isernia NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponendo azione di simulazione e -in subordine – azione revocatoria in relazione ad alcuni atti di trasferimento immobiliare. Adduceva:
di vantare un credito di ormai oltre 400 mila euro nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
che questi, tra settembre 2004 e gennaio 2005, le avevano versato, per ridurre il proprio debito, assegni bancari per complessivi euro 118.828,00;
che detti assegni erano rimasti insoluti e protestati e i debitori si erano spossessati di tutti i beni immobili di cui erano proprietari: in particolare, la COGNOME aveva venduto al prezzo di € 40.000 , senza indicare le modalità di pagamento, i suoi beni, già gravati da una ipoteca e da un pignoramento, al cognato COGNOME e alla sorella NOME – che avevano poi rivenduto al COGNOME -. e il COGNOME aveva venduto i suoi beni ai coniugi COGNOME.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, le altre parti rimanendo contumaci.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 690/16:
in parziale accoglimento della domanda revocatoria condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME, in via solidale, al pagamento all’ attrice, di euro 10.000,00 oltre accessori;
rigettava ogni ulteriore domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE chiedendo:
in via principale, accogliersi la domanda di simulazione, e per l’effetto dichiarare simulati entrambi gli atti indicati nella domanda introduttiva;
in conseguenza dell’accoglimento dell’azione revocatoria proposta in relazione al primo dei suddetti due atti, condannare NOME COGNOME e NOME COGNOME a pagarle euro 100.000,00 (in subordine euro 40.000,00), oltre accessori;
in accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei confronti di NOME COGNOME, dichiarare inefficace e a sé non opponibile anche il secondo atto indicato nella domanda introduttiva;
condannare tutti gli appellati al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio o in subordine disporre compensazione tra sé e il COGNOME.
Il COGNOME si costituiva resistendo, mentre gli altri appellati rimanevano contumaci.
La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 239/2020, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava simulati in misura assoluta entrambi gli atti dispositivi, condannando gli appellati in solido a rifondere le spese.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, già dichiarata contumace nel giudizio di primo grado ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha resistito con controricorso COGNOME, che ha depositato memoria.
RITENUTO CHE:
NOME COGNOME presenta un unico motivo con il quale denuncia la <>.
Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale per la dichiararne la contumacia, la notifica della citazione in appello non sarebbe mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza legale, in quanto presso la sua residenza anagrafica – sita in Frosolone di Isernia, INDIRIZZO -, non vi sarebbe mai stata una cassetta postale dove immettere l’avviso di notifica, come invece erroneamente dichiarato nella relata dal messo comunale che avrebbe provveduto alla notifica della citazione in appello: circostanza, questa, per la quale ella avrebbe proposto querela di falso ex art. 221 c.c. davanti al Tribunale di Isernia, disconoscendo la veridicità della dichiarazione sottoscritta dal messo.
Sarebbero state altresì omesse le formalità di cui all’art. 7, ultimo comma, l. n. 890/1992 e che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato invio della raccomandata e la mancata sottoscrizione della raccomandata informativa dell’affissione all’albo rend erebbero nulla la notifica effettuata.
In definitiva, l’irregolare notifica dell’atto di citazione, che non sarebbe mai pervenuto nella sfera di conoscenza legale della ricorrente, avrebbe reso nullo il procedimento notificatorio della sua citazione in appello.
Il ricorso è inammissibile.
Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha rilevato che NOME <> non si era costituita in giudizio e, per tale ragione, era stata dichiarata contumace all ‘udienza del 25 ottobre 2017.
La ricorrente, nell’esposizione sommaria del fatto che precede l’illustrazione dei motivi (p.2s.), ha contestato ciò in modo apodittico e soprattutto contraddittorio come segue: ella ‘non ha mai ricevuto l’atto di appello’; ‘Infatti, l’atto di citazione in appello risulta essere notificato con avviso immesso in cassetta’, però non le sarebbe pervenuto ‘nella sfera di conoscenza legale’ perché ella ‘non ha alcuna cassetta postale corrispondente allo stabile in indiri zzo’; non vi sarebbe la compiuta giacenza attestata dall’agente postale perché la ricorrente non ha ricevuto la notifica; la falsità della relata di notifica sarebbe ‘documentata’ con la fotografia di un luogo dove ‘presuntivamente’ sarebbe avvenuta la notifica, risultando che la ricorrente non ha ‘cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo’, e infatti ella avrebbe già proposto querela di falso davanti al Tribunale di Isernia.
Da qui deriva poi il motivo ut supra riassunto.
Orbene, l’inammissibilità del ricorso consegue alle modalità confuse e contraddittorie con le quali la ricorrente ha esposto i fatti da cui ha poi tratto la contestazione rappresentata nel motivo, soprattutto laddove afferma dapprima che l’atto di citazione <> e immediatamente dopo che la ricorrente non aveva cassetta – <> -.
3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, essendo stato il controricorso notificato il 30 novembre 2020 e depositato il 31 dicembre 2020 quando già erano rispettivamente spirati i termini decorrenti dalla data di notifica del ricorso (21 ottobre 2020), ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023