Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6075  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21115/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato NOME  COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
E contro
TALI PIETRO COGNOME.
Sanzioni amministrative
– Intimato –
Avverso  la  sentenza  della Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  1644/2019 depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. con ricorso notificato il 02/11/2017, NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bologna avverso la delibera n. 19902 dell’08/03/2017 con la quale la RAGIONE_SOCIALE gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000, per la violazione de ll’art. 187 -bis, comma 4, TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di dodici mesi di cui all’ art. 187-quater, comma 1, TUF, nonché la confisca di beni fino alla concorrenza di euro 385.000, per avere acquistato sull’IDEM (mercato regolamentato gestito da lla Borsa RAGIONE_SOCIALE Spa), nella mattina del 5 dicembre 2012, duecento opzioni put aventi come valore sottostante azioni RAGIONE_SOCIALE con strike price di euro 34 e scadenza 18/01/2013, per il controvalore di euro 82.493,50, utilizzando l’informazione privilegiata , ricevuta da NOME COGNOME COGNOME, amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, circa la ‘promozione di forti discontinuità gestionali ed organizzative in RAGIONE_SOCIALE‘, incluse le dimissioni di COGNOME , informazione che quest’ultimo conosceva per il ruolo ricoperto in RAGIONE_SOCIALE e della quale COGNOME conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata per il proprio ruolo di Chief Executive Officer della RAGIONE_SOCIALE concorrente di RAGIONE_SOCIALE. Sanzione parametrata alla gravità della condotta e alla circostanza che l’ insider esterno aveva rivenduto sul mercato regolamentato i diritti di opzione in data 07/12/2012 con un profitto di euro 302.506,50.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME  –  intervenuto  in  giudizio ad  adiuvandum e  destinatario,  come
insider interno, per la stessa vicenda, della sanzione di euro 150.000, e  della  sanzione  accessoria  di  sei  mesi  di  interdizione,  ha  respinto l’opposizione .
Questo, in sintesi, per ciò che ancora rileva, il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata:
(a) la lettera di contestazione è stata validamente notificata ad NOME, presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal ‘ certificate ‘ versato in atti dalla RAGIONE_SOCIALE . Sul punto va disattesa l’eccezione dell’opponente secondo cui l’art. 1 del Regolamento ne escluderebbe l’applicabilità alla materia amministrativa : infatti, la RAGIONE_SOCIALE non ha esercitato un potere, non ha agito iure imperii, ma ha operato nell’ambito della materia rispetto alla quale il Regolamento è applicabile;
(b) è irrilevante  l’annullamento del certificate dichiarato dall’Alta Corte  di  giustizia  di  Londra  in  data  24/01/2018  poiché  il  giudizio  di opposizione alla sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sull’atto , il che impedisce al giudice di annullare la sanzione per un  difetto  di  contraddittorio  endoprocedimentale  che,  per  di  più,  è emerso ex post , quando il procedimento sanzionatorio era concluso;
(c) il primo tentativo di notifica della lettera di contestazione, in data 13/02/2016, è avvenuto entro il termine di 360 giorni dall’accertamento come previsto dall’art. 187 -septies, TUF: dalla cronistoria dell’attività istruttoria svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, non contestata quanto all’esecuzione materiale dei singoli atti, emerge che non già da settembre 2013, come prospetta l’opponente, ma dal 14/07/2015 poteva dirsi conclusa la raccolta dei potenziali elementi di prova e di convincimento, in particolare con l’acquisizione degli ultimi documenti atti nenti al viaggio a Londra di COGNOME e all’audizione di NOME COGNOME;
(d) è infondato anche il motivo di opposizione attinente al merito della controversia. Nello specifico: (i) tra il 29 novembre e il 1° dicembre, ossia prima del suo viaggio a Londra, COGNOME era venuto a conoscenza delle sue probabili dimissioni ‘ pilotate ‘ , che erano uno dei segnali di ‘ discontinuità ‘ che i vertici RAGIONE_SOCIALE volevano imprimere alla gestione di RAGIONE_SOCIALE a seguito della diffusione delle notizie di indagini della Procura di Milano che coinvolgevano la controllata di RAGIONE_SOCIALE per corruzione internazionale in Algeria; (ii) è vero che COGNOME, a.d. di RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME, presidente del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE, hanno riferito che solo il 2 dicembre era stata presa la decisione delle dimissioni di NOME, al quale la stessa determinazione era stata comunicata il giorno successivo (come risulta dalla sentenza della CDA di Milano n. 3941/2018, che ha accolto l’opposizione di NOME avverso la sanzione ad esso inflitta con il medesimo provvedimento oggetto di questo giudizio), ma ciò non esclude che il tema delle dimissioni ‘ pilotate ‘ fosse stato oggetto di discussioni prima interne e poi comunicate all’interessato . Militano in tal senso: l’audizione di NOME COGNOME, direttore del personale e organizzazione di RAGIONE_SOCIALE, il quale ha riferito di essere stato contattato, il 29 novembre, da NOME COGNOME, responsabile delle risorse umane di RAGIONE_SOCIALE e suo diretto ‘capo funzionale ‘ , al fine di pensare ad una possibile e ipotetica sostituzione del COGNOME, senza spiegare le ragioni; che, il giorno successivo, lo stesso COGNOME gli aveva chiesto di ‘ approfondire le modalità di risoluzione del contratto da dirigente del dott. COGNOME e di una sua ipotetica sostituzione ‘ , tanto che, lo stesso giorno, COGNOME aveva avuto contatti con l’ AVV_NOTAIO, consulente esterno di RAGIONE_SOCIALE, e con il dott. COGNOME, responsabile dell’ufficio contenzioso RAGIONE_SOCIALE; sei conversazioni telefoniche, tra COGNOME e COGNOME, nel pomeriggio-sera del 30 novembre, e una il primo dicembre , riguardanti ‘ la negoziazione della ipotetica e possibile uscita del dottCOGNOME COGNOME , e questo perché già dal 29 novembre
con RAGIONE_SOCIALE si cominciavano a ‘ imbastire ‘ i contenuti della negoziazione; la scelta di NOME di recarsi a Londra nella giornata di domenica 2 dicembre. Il manager , fin dal 30 novembre, dalle conversazioni telefoniche avute con COGNOME, aveva potuto rendersi conto che era molto probabile l’ipotesi delle sue dimissioni ‘pilotate’ , che dovevano assicurare l’auspicata discontinuità gestionale di RAGIONE_SOCIALE, evitando che il dirigente si opponesse, e dovevano portare alla nomina effettiva del nuovo a.d., ragione per cui la controllante RAGIONE_SOCIALE aveva scelto una strategia negoziata; (iii) nel pomeriggio del 30 novembre, pressoché contemporaneamente alle telefonate con COGNOME, COGNOME invia alla sua segretaria, sig.ra COGNOME, la seguente email : ‘ anticipo a domenica il viaggio a Londra. COGNOME già avvisato ‘ . Questo vuol dire che, dopo le telefonate con COGNOME, COGNOME ha scelto di incontrare l’COGNOME anziché il 3 dicembre (come già programmato in precedenza), il giorno prima, che per di più cade di domenica. Risulta dall’accertamento sulle celle telefoniche della sua utenza che, in effetti, COGNOME va a Londra il 2 dicembre; inoltre, e la sua scelta di anticipare il viaggio depone nel senso che, già il 1° dicembre, egli era in possesso dell’informazione circa le sue molto probabili dimissioni caldeggiate da RAGIONE_SOCIALE. Conosce da tempo NOME, per motivi professionali: sono entrambi amministratori delegati di società petrolifere concorrenti, e proprio le sue ventilate dimissioni lo inducono verosimilmente a incontrare il prima possibile NOME, anche solo per uno scambio di opinioni o per acquisire elementi per ricollocarsi nella nicchia di mercato in cui operano le due società. Non si vede quale altra ragione possa averlo indotto ad anticipare il viaggio a Londra, programmato per il giorno successivo, dato che COGNOME stesso non spiega perché si è recato comunque a Londra dopo che, a suo dire, NOME aveva dis detto l’appuntamento del 2 dicembre;
(e) l’informazione delle dimissioni di NOME è informazione privilegiata ex art. 181, TUF: si tratta di un evento di futuro accadimento, price sensitive , per il contraccolpo negativo che le azioni RAGIONE_SOCIALE avrebbero potuto subire a causa del repentino e inaspettato ricambio dei vertici societari . Circostanze, queste, che ‘in tutta verosimiglianza’, NOME ha scambiato, nel loro incontro del 2 dicembre, con COGNOME, il quale le ha utilizzate allorché ha acquistato le opzioni put il successivo 5 dicembre . L’incontro tra i due manager è dimostrato da una serie di elementi convergenti: l’ email del 30 novembre da NOME alla sua segretaria; la circostanza che entrambi abbiano ammesso che l’incontro era concordato, anche se ciascuno sostiene che sia stato disdetto su iniziativa dell’altro ; il fatto che la segretaria di NOME abbia dichiarato che NOME e NOME si sono incontrati il 2 dicembre; l’ organizzazione del viaggio da parte della segretaria di NOME, con previsione di un autista incaricato di accompagnare COGNOME presso la sede di RAGIONE_SOCIALE a Londra, e con due tele fonate dell’autista a COGNOME poco dopo le 13 e poco dopo le 14 del 2 dicembre;
(f) non vi è dubbio che l’informazione fosse price sensitive dato che si trattava di una notizia non pubblica quando, alle nove di mattina del 5 dicembre, COGNOME ha dato ordine alla sua banca di eseguire l’investimento . Sussistono, quindi, tutti gli elementi dell’illecito contestato e, per converso, sono irrilevanti gli argomenti difensivi addotti da COGNOME (come la circostanza che egli era un investitore abituale con alto profilo di rischio e che, fin da settembreottobre 2012, era a conoscenza che RAGIONE_SOCIALE era sottoposta a indagini penali in Algeria);
 NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  con  sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La  causa,  fissata  per  la  pubblica  udienza  dell’11/06/2024,  è  stata rinviata a nuovo ruolo.
In prossimità della precedente udienza, il PG ha depositato conclusioni  scritte  e  ha  chiesto l’accoglimento  del  primo  motivo  di ricorso, con assorbimento dei restanti.
Per la stessa udienza, le parti hanno depositato memorie.
I contraddittori hanno successivamente depositato memorie illustrative (anche) per l’udienza in camera di consiglio del 12/11/2024.
Con  istanza  del  31/10/2024,  la  difesa  della  RAGIONE_SOCIALE  ha  chiesto  di trattare la causa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto.
Considerato che:
Innanzitutto, non va disposta la rimessione in pubblica udienza della controversia, poiché non sussistono i requisiti di cui all’art. 375 comma  1  c.p.c.,  per  la  trattazione  della  controversia  in  pubblica udienza,  in  assenza  della  «particolare  rilevanza»  della  questione  di diritto  dedotta,  sulla  quale  esistono  precedenti  nomofilattici,  che  il Collegio  condivide  e  ai  quali  intende  aderire  (in  termini,  da  ultimo, Cass. 05/11/2024, n. 28378).
 Il  ricorso  di  NOME  COGNOME  è  articolato  in  sessantasei  pagine, suddivise in sette motivi: la particolare ampiezza dell’atto impone una sintetica  esposizione  di  ciascuna  censura,  con  rinvio  ad  esso  per relazione.
 il  primo  motivo  di  ricorso -violazione  e/o  falsa  applicazione degli  artt.  1,  2,  6,  7,  10  e  19  del  Regolamento  (CE)  1393/2007, relativo  alla  notificazione  e  alla  comunicazione  negli  Stati  membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, degli artt. 142 e 148 c.p.c. , dell’art. 187 -septies, commi 1 e 2, TUF, degli artt. 36 e 39 del Regolamento (UE) 1215/2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dell’art. 2909 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 14 della legge n. 689/1981, dell’art. 21 -octies della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 53 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché degli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948′ -censura la sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma che la lettera di contestazione ex art. 187-septies comma 1, TUF, sarebbe stata validamente notificata al ricorrente ai sensi del Regolamento n. 1393/2007, che riguarda la notificazione degli atti civili e commerciali e non quella degli atti amministrativi e, muovendo da tale erroneo presupposto, afferma che, ai fini dell’annullamento della sanzione, sono irrilevanti la mancata consegna ad NOME della lettera di contestazione, accertata con decisione definitiva della High Court of Justice di Londra, la quale ha annullato anche il certificate of service di cui all’art. 10 del Regolamento , e il conseguente vizio del contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento sanzionatorio, in ragione del fatto che, secondo la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, si tratterebbe di un vizio sopravvenuto, perché scoperto in pendenza dell’opposizione , quando il contraddittorio era comunque garantito dalla cognizione dell’opposizione in sede giurisdizionale;
2. il secondo motivo -‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 187-bis e 187-septies, TUF, art. 192 c.p.p., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 111 comma 1, Cost., art. 6, comma 1, CEDU rispetto alla valutazione delle prove e alla formazione della prova presuntiva -censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata da parte di COGNOME senza attenersi alle regole del ragionamento presuntivo, ricorrendo indebitamente all’uso della doppia presunzione e, in
generale, adottando un criterio di valutazione degli elementi presuntivi  non  coerente  con  la  natura  sostanzialmente  penale  degli illeciti amministrativi in materia di abuso di informazioni privilegiate;
il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis TUF -censura la sentenza per avere erroneamente qualificato come ‘ informazione privilegiata ‘ le informazioni esistenti il 2 dicembre 2012 (giorno del presunto passaggio della informazione price sensitive dal sig. COGNOME al sig. COGNOME) in punto di discontinuità organizzative e gestionali all’interno di RAGIONE_SOCIALE , trascurando che, a quella data, non si parlava delle dimissioni dell’ a.d. di RAGIONE_SOCIALE sig. COGNOME e che, in quel momento, le dimissioni del manager erano una circostanza improbabile;
4 il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.,  l’omesso  esame  circa  il  fatto  decisivo rappresentato  dalla telefonata ricevuta, la mattina del 03 dicembre 2012, dall’assistente di NOME, con la quale si cancellava l’appuntamento preso da NOME per il  giorno  stesso,  per  la  cui  dimostrazione  era  stata  chiesta  la  prova per testi, che la RAGIONE_SOCIALE non ha considerato;
il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo , ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione di possesso dell ‘i nformazione pri vilegiata e dunque rispetto alla commissione dell’illecito , relativo all’attività svolta dal ricorrente domenica 2 dicembre 2012, ovvero la sua permanenza a casa con la moglie e i nipoti, circostanza sulla quale il ricorrente aveva dedotto una prova per testi che il giudice di merito non ha considerato;
 il  sesto  motivo  denuncia  la  violazione  e  la  falsa  applicazione degli artt. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 CEDU, in relazione alle medesime  circostanze  illustrate  nei  due  motivi  precedenti,  perché, data la natura sostanzialmente penale delle sanzioni RAGIONE_SOCIALE,
l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova orale avanzate dal sanzionato integra la violazione del principio per il quale l’incolpato deve sempre essere messo nella condizione di ottenere la convocazione di testimoni a discarico;
il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 187 -septies, comma 1, TUF, perché la sentenza indica nel 14/07/2015 il momento di conclusione delle indagini, e nel 13/02/2016 il giorno della notificazione della delibera sanzionatoria e, quindi, ritiene che sia stato rispettato il termine decadenziale di 360 giorni per la contestazione della violazione, trascurando che, in realtà, a causa delle lungaggini della fase istruttoria, che deve intendersi esaurita nel settembre del 2013, allorché la RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto il questionario compilato da alcune delle persone coinvolte nella vicenda, detto termini era senz’altro scaduto all’epoca della contestazione della violazione;
8. il primo motivo è fondato;
8.1. la sentenza è viziata lì dove afferma (vedi supra punti a), b) del Rilevato che ) che la lettera di contestazione è stata validamente notificata a NOME, presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal certificate versato in atti dalla RAGIONE_SOCIALE; che detto Regolamento, riservato alla materia civile e commerciale, si applica nella specie perché la RAGIONE_SOCIALE non ha agito iure imperii ; che la sentenza dell’AG inglese che ha annullato il certificato attestante l’avvenuta notifica è irrilevante sia perché il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l’atto sanzionatorio sia perché la nullità è risultata ex post , quando il procedimento sanzionatorio era già concluso;
8.2. in primo  luogo,  l ‘art. 1 (‘Ambito  di  applicazione’) del Regolamento UE n. 1393/2007, in materia di notificazione o comunicazione  degli  atti,  dispone  (par.  1)  che  esso  «si  applica,  in
materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario», e aggiunge che «[e]sso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (« acta iure imperii »)’. Nel caso che qui occupa, alla notificazione della ‘lettera di contestazione’ a causa della natura amministrativa dell’atto, del procedimento sanzionatorio nel quale si inserisce e della sanzione, quale atto conclusivo del medesimo procedimento, lo stesso regolamento non è applicabile.
Va data continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, con riferimento alla notificazione all’estero (ad un cittadino tedesco) del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ha affermato il principio secondo cui, per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell ‘ Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia ‘ fiscale, doganale ed amministrativa ‘, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell ‘ esercizio di pubblici poteri (Sez. U, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021, Rv. 660403 -01).
Negli stessi termini, per quanto qui rileva, il successivo arresto della Cassazione, nella sua più autorevole composizione (Sez. U., Sentenza n. 11550 del 08/04/2022, Rv. 664424 -01) che (in motivazione, pag. 5, punto II.1.) afferma che «[a]lla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell’Unione europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, giacché l’art. 1
di esso espressamente  ne esclude l’operatività per la materia amministrativa»;
8.3.  in  secondo  luogo,  la  notifica all’incolpato della  lettera  di contestazione della RAGIONE_SOCIALE è viziata non soltanto per la scelta della tipologia del procedimento di notifica, ma anche in ragione dell’annullamento, da parte dell’Alta Corte di Giustizia di Londra, con decisione del 24/01/2018, del certificato di espletamento delle formalità relative alla notificazione ex art. 10 Reg. UE n. 1393, che, in maniera non veritiera, attestava l’avvenuta notificazione ;
8.4. e, terzo, rileva il Collegio che, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, l’omessa notificazione della lettera di contestazione di cui all’art. 187 -septies comma 1, TUF, non è rimasta sanata da ll’opposizione giurisdizionale proposta dal destinatario della sanzione. Per la giurisprudenza di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative previste dal TUF, la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull ‘ atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali fissate dagli artt. 187septies e 195, TUF e che, in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalla contestazione dell ‘ addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell ‘ interessato, impone di per sé l ‘ annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso (Sez. 2, Sentenza n. 4521 del 11/02/2022, Rv. 663829 -02, in connessione con Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21/03/2019, Rv. 653405 -02; in termini, Cass. nn. 17670/2022, 25348/2023). La RAGIONE_SOCIALE argomenta, nei seguenti termini, il sostrato concettuale di questo principio di diritto (vedi punti 30-32 della sentenza n. 4521/2022): «nel procedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE, la garanzia del contradittorio endoprocedimentale fissata
nell’articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell’articolo 187 septies T.U.F.) – ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, né la personale audizione dell ‘ interessato innanzi alla Commissione tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell ‘ adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato» (così Cass. 8046/2019, pagg. 12 e 13). La giurisprudenza in esame, in sostanza, ha ritenuto sussistere […] un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, individuato proprio nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell’interessato […] Il Collegio condivide tale orientamento, giacché la corretta identificazione delle caratteristiche del contraddittorio che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 195 T.U.F. e del secondo comma dell’ articolo 187 septies T.U.F., deve caratteriz zare i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni di competenza della RAGIONE_SOCIALE e della Banca d’Italia non può che emergere da un bilanciamento tra il riconoscimento della forte connessione che il nostro ordinamento instaura tra la funzione sanzionatoria e la funzione di vigilanza, da un lato, e il riconoscimento che la garanzia del contraddittorio procedimentale è comunque funzionale a tutelare, già nella sede amministrativa, anche un interesse proprio del cittadino, connesso allo status di incolpato, e che la protezione di tale interesse non può essere interamente rinviata alla fase della opposizione giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio […] Deve quindi conclusivamente affermarsi che la consolidata configurazione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative come giudizio sul rapporto e non sull’atto (cfr. Cass. SSUU 1786/2010 in materia di violazioni del codice della strada, ripresa, in materia di violazioni finanziarie, da Cass. 12503/2018) non
autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali, come se l’atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altro che lo strumento per deferire il rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice. Se infatti la possibilità di recuperare talune garanzie in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative consente di adottare, in aderenza al pragmatico principio della strumentalità delle forme, una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in coerenza con gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. CGEU 3 luglio 2014, C-129/13 e C130/13, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, § 82, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio determina l’annullamento dell’atto adottato al termine di tale procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di detta violazione, il procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26 settembre 2013 in causa C-418/11 , RAGIONE_SOCIALE e, più di recente, la sentenza 4 giugno 2020 in causa C-430/19 RAGIONE_SOCIALE), la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale a cui si è fatto cenno alla fine del precedente paragrafo 30 -contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell’interessato – non può che comportare di per se stessa la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso; diversamente, infatti, risulterebbe totalmente svalutato, prima ancora che il presidio delle garanzie procedimentali, lo stesso ruolo delle Autorità indipendenti e il senso della procedimentalizzazione della loro attività»;
l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure;
 in  conclusione,  accolto  il  primo  motivo,  assorbiti  i  restanti motivi, la sentenza è cassata; ai sensi dell’art. 384 , comma 3, c.p.c., non  essendo  necessari  ulteriori  accertamenti  di  fatto,  la  causa  può essere decisa nel merito con l’annullamento della delibera sanzionatoria della  RAGIONE_SOCIALE  n.  19902  dell’08/03/2017,  nella  parte relativa alle sanzioni e alla confisca a carico del ricorrente;
 le  spese  del  giudizio  di  merito  e  di  cassazione,  liquidate  in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e,  con decisione nel merito, annulla la delibera sanzionatoria della RAGIONE_SOCIALE n. 19902 dell’08/03/2017 , nella parte che ha irrogato a NOME COGNOME la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000 per l’illecito d i cui all’art. 187 -bis, comma 4, TUF, la sanzione ammnistrativa accessoria di  cui  all’art. 187quater ,  comma  1,  TUF,  per  dodici  mesi,  e  la confisca dei beni fino alla concorrenza di euro 385.000.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di merito, che  liquida  in  euro  10.100,00,  oltre  al  15%  sul  compenso  e  agli accessori  di  legge,  e  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  di cassazione, che liquida in euro 10.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00  per  esborsi,  oltre  al  15%  sul  compenso  e  agli  accessori  di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda sezione