Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21115/2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrente –
E contro
TALI NOME COGNOME.
Sanzioni amministrative
– Intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1644/2019 depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. con ricorso notificato il 02/11/2017, NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bologna avverso la delibera n. 19902 dell’08/03/2017 con la quale la Consob gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000, per la violazione de ll’art. 187 -bis, comma 4, TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di dodici mesi di cui all’ art. 187-quater, comma 1, TUF, nonché la confisca di beni fino alla concorrenza di euro 385.000, per avere acquistato sull’IDEM (mercato regolamentato gestito da lla Borsa Italiana Spa), nella mattina del 5 dicembre 2012, duecento opzioni put aventi come valore sottostante azioni RAGIONE_SOCIALE con strike price di euro 34 e scadenza 18/01/2013, per il controvalore di euro 82.493,50, utilizzando l’informazione privilegiata , ricevuta da NOME COGNOME COGNOME, amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, circa la ‘promozione di forti discontinuità gestionali ed organizzative in RAGIONE_SOCIALE‘, incluse le dimissioni di COGNOME , informazione che quest’ultimo conosceva per il ruolo ricoperto in RAGIONE_SOCIALE e della quale COGNOME conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata per il proprio ruolo di Chief Executive Officer della RAGIONE_SOCIALE concorrente di RAGIONE_SOCIALE Sanzione parametrata alla gravità della condotta e alla circostanza che l’ insider esterno aveva rivenduto sul mercato regolamentato i diritti di opzione in data 07/12/2012 con un profitto di euro 302.506,50.
La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio della Consob e di Tali – intervenuto in giudizio ad adiuvandum e destinatario, come
insider interno, per la stessa vicenda, della sanzione di euro 150.000, e della sanzione accessoria di sei mesi di interdizione, ha respinto l’opposizione .
Questo, in sintesi, per ciò che ancora rileva, il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata:
(a) la lettera di contestazione è stata validamente notificata ad Asfari, presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal ‘ certificate ‘ versato in atti dalla Consob . Sul punto va disattesa l’eccezione dell’opponente secondo cui l’art. 1 del Regolamento ne escluderebbe l’applicabilità alla materia amministrativa : infatti, la Consob non ha esercitato un potere, non ha agito iure imperii, ma ha operato nell’ambito della materia rispetto alla quale il Regolamento è applicabile;
(b) è irrilevante l’annullamento del certificate dichiarato dall’Alta Corte di giustizia di Londra in data 24/01/2018 poiché il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è un giudizio sul rapporto e non sull’atto , il che impedisce al giudice di annullare la sanzione per un difetto di contraddittorio endoprocedimentale che, per di più, è emerso ex post , quando il procedimento sanzionatorio era concluso;
(c) il primo tentativo di notifica della lettera di contestazione, in data 13/02/2016, è avvenuto entro il termine di 360 giorni dall’accertamento come previsto dall’art. 187 -septies, TUF: dalla cronistoria dell’attività istruttoria svolta dalla Consob, non contestata quanto all’esecuzione materiale dei singoli atti, emerge che non già da settembre 2013, come prospetta l’opponente, ma dal 14/07/2015 poteva dirsi conclusa la raccolta dei potenziali elementi di prova e di convincimento, in particolare con l’acquisizione degli ultimi documenti atti nenti al viaggio a Londra di Tali e all’audizione di NOME COGNOME;
(d) è infondato anche il motivo di opposizione attinente al merito della controversia. Nello specifico: (i) tra il 29 novembre e il 1° dicembre, ossia prima del suo viaggio a Londra, Tali era venuto a conoscenza delle sue probabili dimissioni ‘ pilotate ‘ , che erano uno dei segnali di ‘ discontinuità ‘ che i vertici Eni volevano imprimere alla gestione di Saipem a seguito della diffusione delle notizie di indagini della Procura di Milano che coinvolgevano la controllata di Eni per corruzione internazionale in Algeria; (ii) è vero che COGNOME, a.d. di Eni, e COGNOME, presidente del c.d.a. di Saipem, hanno riferito che solo il 2 dicembre era stata presa la decisione delle dimissioni di COGNOME, al quale la stessa determinazione era stata comunicata il giorno successivo (come risulta dalla sentenza della CDA di Milano n. 3941/2018, che ha accolto l’opposizione di Tali avverso la sanzione ad esso inflitta con il medesimo provvedimento oggetto di questo giudizio), ma ciò non esclude che il tema delle dimissioni ‘ pilotate ‘ fosse stato oggetto di discussioni prima interne e poi comunicate all’interessato . Militano in tal senso: l’audizione di NOME COGNOME, direttore del personale e organizzazione di Saipem, il quale ha riferito di essere stato contattato, il 29 novembre, da NOME COGNOME, responsabile delle risorse umane di Eni e suo diretto ‘capo funzionale ‘ , al fine di pensare ad una possibile e ipotetica sostituzione del Tali, senza spiegare le ragioni; che, il giorno successivo, lo stesso COGNOME gli aveva chiesto di ‘ approfondire le modalità di risoluzione del contratto da dirigente del dott. COGNOME e di una sua ipotetica sostituzione ‘ , tanto che, lo stesso giorno, COGNOME aveva avuto contatti con l’ avv. COGNOME, consulente esterno di Eni, e con il dott. COGNOME, responsabile dell’ufficio contenzioso Eni; sei conversazioni telefoniche, tra COGNOME e COGNOME, nel pomeriggio-sera del 30 novembre, e una il primo dicembre , riguardanti ‘ la negoziazione della ipotetica e possibile uscita del dott. COGNOME e questo perché già dal 29 novembre
con Eni si cominciavano a ‘ imbastire ‘ i contenuti della negoziazione; la scelta di Tali di recarsi a Londra nella giornata di domenica 2 dicembre. Il manager , fin dal 30 novembre, dalle conversazioni telefoniche avute con COGNOME, aveva potuto rendersi conto che era molto probabile l’ipotesi delle sue dimissioni ‘pilotate’ , che dovevano assicurare l’auspicata discontinuità gestionale di Saipem, evitando che il dirigente si opponesse, e dovevano portare alla nomina effettiva del nuovo a.d., ragione per cui la controllante Eni aveva scelto una strategia negoziata; (iii) nel pomeriggio del 30 novembre, pressoché contemporaneamente alle telefonate con COGNOME, COGNOME invia alla sua segretaria, sig.ra COGNOME, la seguente email : ‘ anticipo a domenica il viaggio a Londra. Asfari già avvisato ‘ . Questo vuol dire che, dopo le telefonate con COGNOME, COGNOME ha scelto di incontrare l’Asfari anziché il 3 dicembre (come già programmato in precedenza), il giorno prima, che per di più cade di domenica. Risulta dall’accertamento sulle celle telefoniche della sua utenza che, in effetti, Tali va a Londra il 2 dicembre; inoltre, e la sua scelta di anticipare il viaggio depone nel senso che, già il 1° dicembre, egli era in possesso dell’informazione circa le sue molto probabili dimissioni caldeggiate da Eni. Conosce da tempo NOMECOGNOME per motivi professionali: sono entrambi amministratori delegati di società petrolifere concorrenti, e proprio le sue ventilate dimissioni lo inducono verosimilmente a incontrare il prima possibile Asfari, anche solo per uno scambio di opinioni o per acquisire elementi per ricollocarsi nella nicchia di mercato in cui operano le due società. Non si vede quale altra ragione possa averlo indotto ad anticipare il viaggio a Londra, programmato per il giorno successivo, dato che Tali stesso non spiega perché si è recato comunque a Londra dopo che, a suo dire, Asfari aveva dis detto l’appuntamento del 2 dicembre;
(e) l’informazione delle dimissioni di Tali è informazione privilegiata ex art. 181, TUF: si tratta di un evento di futuro accadimento, price sensitive , per il contraccolpo negativo che le azioni Saipem avrebbero potuto subire a causa del repentino e inaspettato ricambio dei vertici societari . Circostanze, queste, che ‘in tutta verosimiglianza’, Tali ha scambiato, nel loro incontro del 2 dicembre, con COGNOME, il quale le ha utilizzate allorché ha acquistato le opzioni put il successivo 5 dicembre . L’incontro tra i due manager è dimostrato da una serie di elementi convergenti: l’ email del 30 novembre da NOME alla sua segretaria; la circostanza che entrambi abbiano ammesso che l’incontro era concordato, anche se ciascuno sostiene che sia stato disdetto su iniziativa dell’altro ; il fatto che la segretaria di NOME abbia dichiarato che NOME e COGNOME si sono incontrati il 2 dicembre; l’ organizzazione del viaggio da parte della segretaria di NOME, con previsione di un autista incaricato di accompagnare Tali presso la sede di Petrofac a Londra, e con due tele fonate dell’autista a Tali poco dopo le 13 e poco dopo le 14 del 2 dicembre;
(f) non vi è dubbio che l’informazione fosse price sensitive dato che si trattava di una notizia non pubblica quando, alle nove di mattina del 5 dicembre, COGNOME ha dato ordine alla sua banca di eseguire l’investimento . Sussistono, quindi, tutti gli elementi dell’illecito contestato e, per converso, sono irrilevanti gli argomenti difensivi addotti da COGNOME (come la circostanza che egli era un investitore abituale con alto profilo di rischio e che, fin da settembreottobre 2012, era a conoscenza che RAGIONE_SOCIALE era sottoposta a indagini penali in Algeria);
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi.
La Consob ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La causa, fissata per la pubblica udienza dell’11/06/2024, è stata rinviata a nuovo ruolo.
In prossimità della precedente udienza, il PG ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
Per la stessa udienza, le parti hanno depositato memorie.
I contraddittori hanno successivamente depositato memorie illustrative (anche) per l’udienza in camera di consiglio del 12/11/2024.
Con istanza del 31/10/2024, la difesa della Consob ha chiesto di trattare la causa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto.
Considerato che:
Innanzitutto, non va disposta la rimessione in pubblica udienza della controversia, poiché non sussistono i requisiti di cui all’art. 375 comma 1 c.p.c., per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in assenza della «particolare rilevanza» della questione di diritto dedotta, sulla quale esistono precedenti nomofilattici, che il Collegio condivide e ai quali intende aderire (in termini, da ultimo, Cass. 05/11/2024, n. 28378).
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in sessantasei pagine, suddivise in sette motivi: la particolare ampiezza dell’atto impone una sintetica esposizione di ciascuna censura, con rinvio ad esso per relazione.
il primo motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 7, 10 e 19 del Regolamento (CE) 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, degli artt. 142 e 148 c.p.c. , dell’art. 187 -septies, commi 1 e 2, TUF, degli artt. 36 e 39 del Regolamento (UE) 1215/2012, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dell’art. 2909 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 14 della legge n. 689/1981, dell’art. 21 -octies della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 53 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché degli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948′ -censura la sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma che la lettera di contestazione ex art. 187-septies comma 1, TUF, sarebbe stata validamente notificata al ricorrente ai sensi del Regolamento n. 1393/2007, che riguarda la notificazione degli atti civili e commerciali e non quella degli atti amministrativi e, muovendo da tale erroneo presupposto, afferma che, ai fini dell’annullamento della sanzione, sono irrilevanti la mancata consegna ad Asfari della lettera di contestazione, accertata con decisione definitiva della High Court of Justice di Londra, la quale ha annullato anche il certificate of service di cui all’art. 10 del Regolamento , e il conseguente vizio del contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento sanzionatorio, in ragione del fatto che, secondo la Corte d’appello di Roma, si tratterebbe di un vizio sopravvenuto, perché scoperto in pendenza dell’opposizione , quando il contraddittorio era comunque garantito dalla cognizione dell’opposizione in sede giurisdizionale;
2. il secondo motivo -‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 187-bis e 187-septies, TUF, art. 192 c.p.p., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 111 comma 1, Cost., art. 6, comma 1, CEDU rispetto alla valutazione delle prove e alla formazione della prova presuntiva -censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso e l’utilizzo dell’informazione privilegiata da parte di Asfari senza attenersi alle regole del ragionamento presuntivo, ricorrendo indebitamente all’uso della doppia presunzione e, in
generale, adottando un criterio di valutazione degli elementi presuntivi non coerente con la natura sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi in materia di abuso di informazioni privilegiate;
il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis TUF -censura la sentenza per avere erroneamente qualificato come ‘ informazione privilegiata ‘ le informazioni esistenti il 2 dicembre 2012 (giorno del presunto passaggio della informazione price sensitive dal sig. COGNOME al sig. COGNOME in punto di discontinuità organizzative e gestionali all’interno di Saipem , trascurando che, a quella data, non si parlava delle dimissioni dell’ a.d. di Saipem sig. COGNOME e che, in quel momento, le dimissioni del manager erano una circostanza improbabile;
4 il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato dalla telefonata ricevuta, la mattina del 03 dicembre 2012, dall’assistente di NOMECOGNOME con la quale si cancellava l’appuntamento preso da Tali per il giorno stesso, per la cui dimostrazione era stata chiesta la prova per testi, che la CDA di Roma non ha considerato;
il quinto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa il fatto decisivo , ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione di possesso dell ‘i nformazione pri vilegiata e dunque rispetto alla commissione dell’illecito , relativo all’attività svolta dal ricorrente domenica 2 dicembre 2012, ovvero la sua permanenza a casa con la moglie e i nipoti, circostanza sulla quale il ricorrente aveva dedotto una prova per testi che il giudice di merito non ha considerato;
il sesto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 CEDU, in relazione alle medesime circostanze illustrate nei due motivi precedenti, perché, data la natura sostanzialmente penale delle sanzioni Consob,
l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle istanze di prova orale avanzate dal sanzionato integra la violazione del principio per il quale l’incolpato deve sempre essere messo nella condizione di ottenere la convocazione di testimoni a discarico;
il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 187 -septies, comma 1, TUF, perché la sentenza indica nel 14/07/2015 il momento di conclusione delle indagini, e nel 13/02/2016 il giorno della notificazione della delibera sanzionatoria e, quindi, ritiene che sia stato rispettato il termine decadenziale di 360 giorni per la contestazione della violazione, trascurando che, in realtà, a causa delle lungaggini della fase istruttoria, che deve intendersi esaurita nel settembre del 2013, allorché la Consob ha ricevuto il questionario compilato da alcune delle persone coinvolte nella vicenda, detto termini era senz’altro scaduto all’epoca della contestazione della violazione;
8. il primo motivo è fondato;
8.1. la sentenza è viziata lì dove afferma (vedi supra punti a), b) del Rilevato che ) che la lettera di contestazione è stata validamente notificata a Asfari, presso la sua residenza londinese, nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e del Regolamento UE n. 1393/2007, come risulta dal certificate versato in atti dalla Consob; che detto Regolamento, riservato alla materia civile e commerciale, si applica nella specie perché la Consob non ha agito iure imperii ; che la sentenza dell’AG inglese che ha annullato il certificato attestante l’avvenuta notifica è irrilevante sia perché il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l’atto sanzionatorio sia perché la nullità è risultata ex post , quando il procedimento sanzionatorio era già concluso;
8.2. in primo luogo, l ‘art. 1 (‘Ambito di applicazione’) del Regolamento UE n. 1393/2007, in materia di notificazione o comunicazione degli atti, dispone (par. 1) che esso «si applica, in
materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario», e aggiunge che «sso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (« acta iure imperii »)’. Nel caso che qui occupa, alla notificazione della ‘lettera di contestazione’ a causa della natura amministrativa dell’atto, del procedimento sanzionatorio nel quale si inserisce e della sanzione, quale atto conclusivo del medesimo procedimento, lo stesso regolamento non è applicabile.
Va data continuità all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, con riferimento alla notificazione all’estero (ad un cittadino tedesco) del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ha affermato il principio secondo cui, per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell ‘ Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia ‘ fiscale, doganale ed amministrativa ‘, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell ‘ esercizio di pubblici poteri (Sez. U, Sentenza n. 2866 del 05/02/2021, Rv. 660403 -01).
Negli stessi termini, per quanto qui rileva, il successivo arresto della Cassazione, nella sua più autorevole composizione (Sez. U., Sentenza n. 11550 del 08/04/2022, Rv. 664424 -01) che (in motivazione, pag. 5, punto II.1.) afferma che «lla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell’Unione europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, giacché l’art. 1
di esso espressamente ne esclude l’operatività per la materia amministrativa»;
8.3. in secondo luogo, la notifica all’incolpato della lettera di contestazione della Consob è viziata non soltanto per la scelta della tipologia del procedimento di notifica, ma anche in ragione dell’annullamento, da parte dell’Alta Corte di Giustizia di Londra, con decisione del 24/01/2018, del certificato di espletamento delle formalità relative alla notificazione ex art. 10 Reg. UE n. 1393, che, in maniera non veritiera, attestava l’avvenuta notificazione ;
8.4. e, terzo, rileva il Collegio che, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata, l’omessa notificazione della lettera di contestazione di cui all’art. 187 -septies comma 1, TUF, non è rimasta sanata da ll’opposizione giurisdizionale proposta dal destinatario della sanzione. Per la giurisprudenza di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative previste dal TUF, la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull ‘ atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali fissate dagli artt. 187septies e 195, TUF e che, in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalla contestazione dell ‘ addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell ‘ interessato, impone di per sé l ‘ annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso (Sez. 2, Sentenza n. 4521 del 11/02/2022, Rv. 663829 -02, in connessione con Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21/03/2019, Rv. 653405 -02; in termini, Cass. nn. 17670/2022, 25348/2023). La SRAGIONE_SOCIALE argomenta, nei seguenti termini, il sostrato concettuale di questo principio di diritto (vedi punti 30-32 della sentenza n. 4521/2022): «nel procedimento sanzionatorio della Consob, la garanzia del contradittorio endoprocedimentale fissata
nell’articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell’articolo 187 septies T.U.F.) – ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all’interessato delle conclusioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, né la personale audizione dell ‘ interessato innanzi alla Commissione tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell ‘ adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato» (così Cass. 8046/2019, pagg. 12 e 13). La giurisprudenza in esame, in sostanza, ha ritenuto sussistere un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, individuato proprio nella contestazione dell’addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell’interessato Il Collegio condivide tale orientamento, giacché la corretta identificazione delle caratteristiche del contraddittorio che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 195 T.U.F. e del secondo comma dell’ articolo 187 septies T.U.F., deve caratteriz zare i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Consob e della Banca d’Italia non può che emergere da un bilanciamento tra il riconoscimento della forte connessione che il nostro ordinamento instaura tra la funzione sanzionatoria e la funzione di vigilanza, da un lato, e il riconoscimento che la garanzia del contraddittorio procedimentale è comunque funzionale a tutelare, già nella sede amministrativa, anche un interesse proprio del cittadino, connesso allo status di incolpato, e che la protezione di tale interesse non può essere interamente rinviata alla fase della opposizione giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio Deve quindi conclusivamente affermarsi che la consolidata configurazione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative come giudizio sul rapporto e non sull’atto (cfr. Cass. SSUU 1786/2010 in materia di violazioni del codice della strada, ripresa, in materia di violazioni finanziarie, da Cass. 12503/2018) non
autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endoprocedimentali, come se l’atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altro che lo strumento per deferire il rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice. Se infatti la possibilità di recuperare talune garanzie in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative consente di adottare, in aderenza al pragmatico principio della strumentalità delle forme, una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in coerenza con gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. CGEU 3 luglio 2014, C-129/13 e C130/13, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, § 82, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio determina l’annullamento dell’atto adottato al termine di tale procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di detta violazione, il procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 26 settembre 2013 in causa C-418/11 , RAGIONE_SOCIALE e, più di recente, la sentenza 4 giugno 2020 in causa C-430/19 SC CRAGIONE_SOCIALE, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale a cui si è fatto cenno alla fine del precedente paragrafo 30 -contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell’interessato – non può che comportare di per se stessa la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso; diversamente, infatti, risulterebbe totalmente svalutato, prima ancora che il presidio delle garanzie procedimentali, lo stesso ruolo delle Autorità indipendenti e il senso della procedimentalizzazione della loro attività»;
l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure;
in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata; ai sensi dell’art. 384 , comma 3, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della delibera sanzionatoria della Consob n. 19902 dell’08/03/2017, nella parte relativa alle sanzioni e alla confisca a carico del ricorrente;
le spese del giudizio di merito e di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, annulla la delibera sanzionatoria della Consob n. 19902 dell’08/03/2017 , nella parte che ha irrogato a NOME COGNOME la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000 per l’illecito d i cui all’art. 187 -bis, comma 4, TUF, la sanzione ammnistrativa accessoria di cui all’art. 187quater , comma 1, TUF, per dodici mesi, e la confisca dei beni fino alla concorrenza di euro 385.000.
Condanna la Consob al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 10.100,00, oltre al 15% sul compenso e agli accessori di legge, e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione