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Notifica al socio: vale per la società e interrompe

Un’ordinanza chiarisce che la notifica al socio illimitatamente responsabile di un atto di pignoramento è valida anche per la società, interrompendo la prescrizione. La corte ha inoltre confermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prova sufficiente per la cessione di crediti in blocco, respingendo l’opposizione dei debitori.

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Notifica al socio: valida per la società e interrompe la prescrizione

Una recente ordinanza del Tribunale di Sondrio offre importanti chiarimenti su due temi cruciali nel diritto civile e commerciale: l’efficacia della notifica al socio illimitatamente responsabile ai fini dell’interruzione della prescrizione nei confronti della società e la prova della cessione di crediti in blocco. La decisione conferma principi giurisprudenziali consolidati, fornendo una guida pratica per creditori e debitori in contesti societari.

I fatti del caso: un debito societario risalente

La vicenda trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2008. A seguito dell’inadempimento, una società creditrice, subentrata a quella originaria tramite una cessione di crediti, notificava nel 2024 un atto di precetto per oltre 111.000 euro ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, anch’essa debitrice.

I soci proponevano opposizione, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto e sollevando due principali eccezioni:
1. La prescrizione del diritto di credito, sostenendo la nullità di precedenti atti interruttivi.
2. La carenza di legittimazione attiva della società creditrice, poiché la cessione del credito non era stata adeguatamente provata.

Il giudice di primo grado respingeva la richiesta di sospensione, portando i soci a presentare reclamo al collegio.

La questione della notifica al socio illimitatamente responsabile e la prescrizione

Il cuore della controversia ruotava attorno all’eccezione di prescrizione. I reclamanti sostenevano che gli atti interruttivi precedenti non fossero validi. Il Tribunale, tuttavia, ha ricostruito la cronologia degli eventi e ha ritenuto l’eccezione infondata.

Un atto di pignoramento immobiliare era stato notificato nel 2011 ai soci, anche in qualità di legali rappresentanti della società. Sebbene la notifica alla sede legale della società non fosse andata a buon fine, il Tribunale ha stabilito, richiamando l’art. 145, co. 2 c.p.c. e la giurisprudenza di Cassazione, che la notifica al socio illimitatamente responsabile deve considerarsi valida anche nei confronti della società stessa. Questo perché tale notifica, per il principio del raggiungimento dello scopo, ha portato i legali rappresentanti a conoscenza della procedura esecutiva.

Questo atto ha prodotto un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che è rimasta sospesa per tutta la durata della procedura esecutiva (fino al 2014). Successivamente, un nuovo atto interruttivo (una diffida stragiudiziale) nel 2023 ha impedito il compimento del termine decennale.

La prova della cessione del credito in blocco

Anche la seconda eccezione, relativa alla legittimazione della creditrice, è stata respinta. I debitori non contestavano l’esistenza del contratto di cessione in blocco, ma l’incertezza sull’inclusione del loro specifico debito nell’operazione.

Il Collegio ha ribadito un principio consolidato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 17944/2023): in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce prova sufficiente dell’avvenuta cessione, a condizione che le indicazioni sui crediti ceduti siano abbastanza precise da consentirne l’identificazione.

Nel caso di specie, la Gazzetta Ufficiale specificava che la cessione includeva ‘tutti i crediti (…) derivanti da contratti di mutuo (…) sorti tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati ‘a sofferenza”. Il Tribunale ha ritenuto tale descrizione sufficientemente dettagliata per individuare il credito oggetto di causa, superando le obiezioni dei reclamanti.

Le motivazioni della decisione

Il Tribunale ha rigettato il reclamo confermando l’ordinanza di primo grado. Le motivazioni si fondano su una solida base normativa e giurisprudenziale. Per quanto riguarda la prescrizione, il giudice ha applicato il principio secondo cui la pendenza di una procedura esecutiva nei confronti del garante (i soci, in questo caso) interrompe e sospende la prescrizione anche nei confronti del debitore principale (la società), come previsto dall’art. 2945 c.c. La validità della notifica al socio illimitatamente responsabile è stata affermata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, poiché i legali rappresentanti erano stati messi a conoscenza dell’azione legale. Sul fronte della legittimazione attiva, la decisione si allinea all’orientamento prevalente che riconosce valore probatorio alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le cessioni in blocco, ritenendo che l’onere di contestare specificamente l’inclusione del proprio debito gravi sul debitore. L’assenza di un fumus boni iuris (la parvenza di un diritto fondato) ha quindi portato alla conferma del rigetto dell’istanza di sospensione.

Le conclusioni

L’ordinanza in esame rafforza due importanti principi. In primo luogo, nelle società di persone, la notifica di un atto giudiziario a un socio illimitatamente responsabile è un veicolo efficace per raggiungere legalmente anche la società, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, inclusa l’interruzione della prescrizione. Questo sottolinea la stretta interconnessione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci. In secondo luogo, conferma la semplificazione probatoria per i cessionari di crediti in blocco: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è uno strumento potente per dimostrare la propria titolarità del credito, spostando sul debitore l’onere di una contestazione specifica e dettagliata. Per i debitori, ciò significa che una contestazione generica sulla cessione ha scarse probabilità di successo.

La notifica di un atto di pignoramento a un socio illimitatamente responsabile ha effetto anche nei confronti della società?
Sì. Secondo l’ordinanza, in base all’art. 145 c.p.c. e al principio del raggiungimento dello scopo, la notifica effettuata ai soci illimitatamente responsabili, che sono anche legali rappresentanti, è ritenuta valida ed efficace anche nei confronti della società.

In che modo la pendenza di una procedura esecutiva influisce sulla prescrizione?
La pendenza di una procedura esecutiva ha un effetto interruttivo permanente della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. Ciò significa che la prescrizione non solo si interrompe, ma il suo decorso rimane sospeso per tutta la durata del processo esecutivo, ricominciando a decorrere solo dalla sua conclusione.

Per provare una cessione di crediti in blocco, è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?
Sì. Il provvedimento conferma l’orientamento della Cassazione secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., costituisce prova adeguata dell’avvenuta cessione, a condizione che i criteri di individuazione dei crediti ceduti siano sufficientemente precisi da ricondurre con certezza il credito specifico all’operazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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