Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22122-2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 1010/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2019 R.G.N. 229/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 1010/2018 della Corte d’appello di Bologna,
Oggetto
R.G.N.22122/2019
COGNOME
Rep.
Ud.14/03/2025
CC
depositata il 28 gennaio 2019, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso volto ad accertare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 57esimo anno di età nella misura dovuta in base al criterio contributivo, congiungendo nella gestione separata i contributi versati nelle altre gestioni, nonché il supplemento di pensione dal 1° dicembre 2012, per aver presentato la domanda oltre il quinquennio dalla data di decorrenza del trattamento.
INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME propone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 come interpretato autenticamente dall’art. 2 del D.L. n. 335/2001, convertito con modificazioni in legge n. 417/2001, dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 243/204 e dell’art. 6 della legge n. 155/1981.
Preliminarmente va evidenziato che il ricorso è stato notificato ad INPS mediante il servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ.; in atti sono presenti solo la ricevuta della presentazione all’Unep -Corte appello di Roma del 12 luglio 2019 e dell’invio a mezzo servizio postale del 15 luglio 2019 mentre difetta la ricevuta di ritorno della raccomandata, ossia l’avviso di ricevimento.
INPS non si è costituito.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Infatti, nel caso di notifica ex art. 149 cod. proc. civ. il difetto della cartolina di ricevimento, nell’ipotesi di mancata
costituzione del controricorrente, comporta inammissibilità del ricorso, come ex multis, Cass. n. 24727/2023 che, in un caso sovrapponibile al presente, ha precisato che «ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c. Ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021; Sez. 5, Sentenza n. 8885 del 19/06/2002; Sez. L, Sentenza n. 6987 del 22/05/2001; Sez. L, Sentenza n. 13380 del 07/10/2000; Sez. L, Sentenza n. 8403 del 03/08/1999; Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995)».
E ancora più di recente, Cass. n. 2803/2024 ha ribadito che ‘La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale’ (in
termini: Cass. n. 4559 del 2001; cfr., anche, Cass. n. 70 del 2002; Cass. n. 13639 del 2010; Cass. n. 25552 del 2017)».
E’, infatti, pacifico che «l’avviso di ricevimento costituisce elemento costitutivo della notifica a mezzo posta e, pertanto, in assenza deve constatarsi inesistenza e non mera nullità sanabile della notifica ( ex multis , Cass. nn. 25912/2017, 13760/2007, 7469/2007, 1180/2006, 2394/2005, 12289/2005, 5529/2005, 2723/2005, 1423/2005, 2722/2005)» (Cass. n. 10253/2019 ex multis ).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che non si è instaurato alcun rapporto processuale con l’intimato.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell ‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo