Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23657/2020 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7433/2019 depositata il 02/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME per chiedere che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione di un immobile, sito in Roma, alla INDIRIZZO a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’atto di citazione venne notifica to ai sensi dell’art.143 c.p.c. e la convenuta non si costituì.
Il Tribunale di Roma dispose lo scioglimento della comunione, assegnò la piena proprietà dell’immobile all’attore con addebito dell’eccedenza, pari ad € 317.821,83 in favore della convenuta.
NOME COGNOME impugnò la sentenza del Tribunale, eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione perché effettuata ai sensi dell’art.143 c.p.c.
NOME COGNOME si costituì, dedusse di aver proposto analogo giudizio nel 2006 e di aver notificato l’atto ai sensi dell’art.142 c.p.c., perchè la convenuta si era trasferita all’estero; poichè la notifica non era andata a buon fine, il Tribunale ne aveva disposto la rinnovazione ai sensi dell’art.143 c.p.c., nell’ipotesi di persistente irreperibilità.
Dalla certificazione del Consolato era risultato, infatti, che l’indirizzo era errato e negli Stati Uniti non esisteva un archivio anagrafico per effettuare le ricerche.
A seguito dell’estinzione del primo giudizio per omesso rinnovo della notifica, l’attore aveva introdotto un altro giudizio nel 2008, notificando l’atto ai sensi dell’art.143 c.p.c., come disposto precedentemente dal Tribunale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2.12.2009, accolse l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità
della notifica dell’atto di citazione con rimessione della causa al Tribunale, da riassumersi nei termini di legge.
La Corte di merito ritenne che non fosse applicabile la procedura ex art.143 c.p.c. in considerazione dell’esito della notifica nel giudizio estinto, essendo il notificante tenuto a svolgere ulteriori ricerche in ordine alla nuova residenza di NOME COGNOME tanto più che la notifica era stata effettuata dopo due anni dall’estinzione del primo giudizio.
Poiché era risultato dalla relata di notifica relativa al primo giudizio che l’indirizzo non era esatto, il notificante avrebbe dovuto accertare se l’errore dell’indirizzo fosse realmente esistente oppure se fosse ascrivibile ad una non corretta trascrizione dello stesso da parte del Consolato contenuto nella comunicazione all’ufficio degli ufficiali giudiziari.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, comma 2 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non correttamente compiute le attività prodromiche di ricerca del recapito del notificatario.
In particolare, il ricorrente sostiene che la richiesta di notifica del primo atto di citazione avvenuta nel 2006 – relativa al giudizio dichiarato estintovenne effettuata all’indirizzo esatto (25949, Branchaster), come risulterebbe sia dalla richiesta di notifica consolare del 6.10.2006 che dal plico di posta certificata
dell’11.10.2006; sarebbe stato il Consolato -a seguito della restituzione del plico per impossibilità di recapito da parte dell’ufficio postale statunitense, a causa dell’indirizzo errato – a commettere l’errore materiale di inversione dei numeri (29549) nella comunicazione della relata all’Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari di Roma. Tale certificazione non inciderebbe, però, sul perfezionamento della notifica perché afferente alla comunicazione amministrativa e non all’attività notificatoria.
Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia la violazione dell’art. 1147 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale riscontrato, nella condotta dell’odierno ricorrente, la mancanza di ordinaria diligenza nella procedura di notificazione dell’atto di citazione. Il ricorrente evidenzia che l’Ufficio Consolare aveva attestato che negli Stati Uniti non esiste un archivio anagrafico centrale e, per tale ragione, avrebbe effettuato altri tentativi al medesimo al fine di individuare la residenza o il domicilio di NOME COGNOME attraverso richieste di informazioni all’amministratore del condominio di INDIRIZZO ed alla portiera dello stabile, consegnataria pro tempore delle chiavi dell’appartamento.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di notifica ai sensi dell’art.143 c.p.c., con particolare riferimento alle ipotesi in cui il destinatario della notifica abbia trasferito la propria residenza all’estero.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il ricorso alle modalità di notificazione di cui all’art. 143 cod. proc. civ. è consentito quando sussista per il notificante l’oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del
destinatario, malgrado l’esperimento delle indagini suggerite nel caso concreto dalla comune diligenza; non può escludersi l’ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo, è stata compiuta ovvero non risulti dalla stessa relata di notifica il compimento di siffatte indagini (Cassazione civile sez. trib., 25/10/2024, n.27699; Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, n.40467; Sez. 1, Sentenza n. 3358 del 28/03/1991 )
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, indicando le attività a tal fine compiute (Cass. 16/12/2021, n. 40467; nello stesso senso, ex plurimis Cass. 28/11/2016, n. 24107; Cass. 08/03/2019, n. 6765; Cass. 31/07/2023, n. 23183; Cass. 11/01/2024, n. 1172).
Come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, l’ufficiale giudiziario deve accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine di attingere eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
Nel caso di specie, l’attore ha fatto ricorso alla notifica ex art.143 c.p.c. sulla base della notifica effettuata alla convenuta in altro giudizio, risalente a due anni prima, che si era estinto per omesso rinnovo della notifica,
Orbene, l’attore era tenuto ad effettuare ulteriori ricerche della residenza della convenuta, non essendo sufficiente la certificazione di irreperibilità rilasciata in precedenza dal Comune di Roma, sulla base
di un’attestazione del Consolato, di cui era stato dedotto un errore di trascrizione del numero civico della destinataria.
L’appellante sostiene che la notifica era stata effettuata all’indirizzo esatto (25949, Branchaster), come risultava sia dalla richiesta di notifica consolare del 6.10.2006 che dal plico di posta certificata dell’11.10.2006; sarebbe stato il Consolato -a seguito della restituzione del plico per impossibilità di recapito da parte dell’ufficio postale statunitense, a causa dell’indirizzo errato – a commettere l’errore materiale di inversione dei numeri (29549) nella comunicazione della relata all’Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari di Roma.
A fortiori, l’erroneità dell’indirizzo o dell’eventuale trascrizione del medesimo avrebbe dovuto indurre il notificante a svolgere ulteriori ricerche prima di ricorrere alla notifica ex art.143 c.p.c. nei confronti della destinataria, che si era trasferita all’estero.
Il notificante era tenuto a rinnovare le ricerche presso l’originaria residenza ed acquisire ulteriori informazioni presso l’ufficio consolare ed i registri dell’AIRE, e, anche in caso di difetto di risultanze anagrafiche relative a esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, a inerzia del destinatario di una notificazione, il notificante non è legittimato al ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. che resta, invece, subordinato all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare di cui all’art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470, costituendo tale ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia suddetta (Cassazione
civile sez. trib., 18/05/2023, n.13753; Cassazione civile sez. II, 13/01/2014, n.465; Cassazione civile sez. III, 31/08/2015, n.17307). In definitiva, poichè, in tema di notifiche, deve essere assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto, ove l’attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può eseguire la notificazione nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici (Cassazione civile sez. II, 27/12/2013, n.28695; Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n.1608).
L’attività di ricerca non può certamente essere soddisfatta solo dalle dichiarazioni dell’amministratore di condominio ma richiedeva opportune e più mirate ricerche attraverso gli organi istituzionali.
Ne consegue la nullità della notifica avvenuta ai sensi dell’art.143 c.p.c.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione