Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6659/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, in qualità di titolare di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1140/2018 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 10-7-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-42024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: contratto d’opera
R.G. 6659/2019
C.C. 9-4-2024
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME in qualità di titolare di RAGIONE_SOCIALE, esponendo di avere eseguito riparazioni su tre vetture su incarico di RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto al Tribunale di Genova di condannare la società a pagare il corrispettivo di Euro 5.919,00.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto una delle vetture non le era mai stata intestata, comunque chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di una fornitura di un portoncino eseguita dalla società all ‘ attore.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2072/2014 del 4-6-2014 ha rigettato tutte le domande; ha dichiarato che dalle prove assunte era stato provato che i lavori sulle vetture erano stati ordinati dal defunto NOME COGNOME, o a nome proprio o per RAGIONE_SOCIALE, ma non vi era prova che tale società si fosse poi trasformata in RAGIONE_SOCIALE
2.NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Genova ha rigettato con sentenza n. 1140/2018 depositata il 10-72018 , condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza ha dichiarato che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella comparsa di risposta di primo grado, affermando che le due società erano soggetti diversi; quindi l’attore avrebbe dovuto produrre o copia dell’atto di trasformazione o visura camerale delle due società e, non avendolo fatto, cercava in appello di provare la trasformazione con il deferimento di giuramento decisorio; ha dichiarato che il giuramento decisorio era inammissibile in quanto deferito nell’atto di appello non sottoscritto né personalmente dalla parte né dal difensore munito di procura speciale come richiesto
dall’art. 233 cod. proc. civ., ed era inammissibile anche ex art. 2739 cod. civ., in quanto il contratto di trasformazione di società è contratto per il quale era necessaria forma scritta.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 9-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia escluso che operasse il principio di non contestazione in ordine alla trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE Evidenzia, anche trascrivendo il contenuto dei relativi atti della controparte, che la contestazione sul difetto di legittimazione passiva aveva riguardato la domanda relativa alla riparazione di una delle tre vetture, Fiat Idea, e non vi era mai stata alcuna contestazione specifica sul preciso fatto esposto in atto di citazione che RAGIONE_SOCIALE era divenuta RAGIONE_SOCIALE
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2725, 2729, 2730, 2739 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato che la prova della trasformazione della società dovesse essere data con atto scritto, senza considerare che la necessità della prova scritta dei contratti riguarda le parti e non i terzi e senza considerare le prove per ammissioni e per presunzioni che NOME COGNOME aveva fornito.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., dichiarando che la prova della continuità tra le due società e perciò della trasformazione emergeva dalla stessa linea difensiva della convenuta, perché se RAGIONE_SOCIALE fosse stata compagine creata ex novo e senza rapporti con la precedente, la convenuta avrebbe potuto e dovuto limitarsi a tale difesa; evidenzia che il certificato camerale di RAGIONE_SOCIALE di cui al proprio doc. 39 di primo grado, seppure non era una visura storica e non menzionava la trasformazione, indicava che la società esisteva dal 19-21996 e l’attività di impresa era iniziata nel 1989 e quindi ciò indicava l’avvenuta trasformazione, in quanto NOME COGNOME era divenuta legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE solo nel 2010; aggiunge che in sede di interrogatorio formale la stessa NOME COGNOME aveva dichiarato di essere divenuta legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE nel 2010, senza specificare la ragione sociale della società, a dimostrazione che era sempre esistita una sola società, e aveva aggiunto di essere stata in azienda dal 2009, affiancando maggiormente, rispetto agli anni precedenti, il padre, che era NOME COGNOME. Aggiunge che anche la proposizione della domanda riconvenzionale dimostrava la continuità tra le società, perché era relativa a fornitura di ringhiera risalente all’epoca della gestione di NOME COGNOME, nel 2008-2009.
4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 233 cod. proc. civ., travisamento della prova, omesso esame di atto decisivo ed errore su questione sulla quale la Corte d’appello si è pronunciata; evidenzia che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata al fine di ritenere l’inammissibilità del giuramento decisorio , l’atto di appello era stato sottoscritto personalmente anche da NOME COGNOME e di ciò si era dato atto anche a pag. 17 dell’atto di appello.
5.Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2739 cod. civ., evidenziando che la disposizione mira a evitare che attraverso il deferimento del giuramento il contraente possa superare la nullità derivante dall’inosservanza de lla forma stabilita ad substantiam e quindi il divieto opera tra le parti e non per i terzi.
6.Il primo motivo è ammissibile, facendo applicazione del principio secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’assenza di contestazioni sul punto (Cass. Sez. 6 -3 22-5-2017 n. 12840 Rv. 644383-01); il ricorso ha tale contenuto e consente alla Corte di verificare, esaminando direttamente gli atti ai quali il ricorso fa riferimento in ragione della natura processuale della censura, la veridicità e precisione delle allegazioni.
Il motivo è altresì fondato.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi -salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio- mentre è inammissibile la doglianza di avere attribuito maggior forza a una piuttosto che a un’altra prova, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ . e riservata al giudice di merito (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-01, Cass. Sez. U 5-82016 n. 16598 in motivazione par.14). Inoltre, spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il v alore di una condotta di non contestazione dei fatti
rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. Sez. 6-1 7-2-2019 n. 3680 Rv. 653130-01).
Nella fattispecie n on si rimane nell’ambito del giudizio riservato al giudice di merito di apprezzare l’esistenza di una condotta di non contestazione , in quanto la violazione lamentata dell’art. 115 co d. proc. civ. è consistita nel non avere rispettato il dovere di considerare i fatti non contestati.
L’attore aveva dedotto in atto di citazione di avere ricevuto l’incarico per la riparazione delle vetture da ‘RAGIONE_SOCIALE, ora divenuta RAGIONE_SOCIALE‘. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, l ‘allegazione era chiara nel dichiarare che vi era stata una trasformazione societaria, in quanto non poteva avere altro significato l’affermazione che la prima società era ‘ora divenuta’ la seconda. A fronte di tale allegazione in punto di fatto, trattandosi di fatto noto alla società convenuta, la stessa aveva l’onere ex art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione perché, non facendolo, i fatti dedotti dall’attore dovevano ritenersi non contestati per i fini di cui all’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 23-3-2022 n. 9439 Rv. 664451-01; Cass. Sez. 3 8-5-2023 n. 12064 Rv. 667555-01) . Tale contestazione non c’era stata, in quanto in comparsa di risposta la società convenuta aveva sì dedotto in via preliminare ‘difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta’, ma poi aveva prose guito, testualmente, dichiarando di tralasciare ‘ per il momento le ovvie problematiche relative al fatto che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono soggetti giuridici diversi’ ; di seguito aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva esclusivamente con riguardo al preventivo 5-2-2012 relativo alla Fiat Idea, ‘non essendo il predetto veicolo mai stato di proprietà della RAGIONE_SOCIALE‘; quindi aveva concluso chiedendo la dichiarazione di assenza di legittimazione passiva ‘in particolare’ relativamente al
preventivo 5-2-2012. Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. la convenuta aveva rilevato che per la vettura Fiat Idea era stata indicata una diversa targa, relativa a veicolo appartenente a NOME COGNOME e aveva dichiarato ‘continua a sussis tere, quindi -anche se per motivi diversi da quelli prospettati inizialmente- un evidente difetto di legittimazione passiva in capo alla Società convenuta, posto che a quest’ultima viene richiesto il pagamento di una prestazione eseguita a un soggetto terz o. Per cui si reitera l’eccezione già espressa’ ; in tale memoria aveva concluso nello stesso senso, chiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione ‘in particolare in relazione alla domanda scaturente dal NUMERO_DOCUMENTO‘ , chiedendo ‘dichiarare tale importo non dovuto dalla società convenuta’ e chiedendo per il resto il rigetto nel merito della domanda. Quindi, la convenuta aveva sicuramente contestato il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, laddove aveva dichiarato di eccepire il difetto di legittimazione passiva, ma non per il fatto che RAGIONE_SOCIALE non fosse il soggetto succeduto a RAGIONE_SOCIALE, ma per il fatto che alla società veniva chiesto il pagamento di prestazioni che RAGIONE_SOCIALE non aveva ordinato. Infatti, dichiarando in comparsa di risposta di ‘tralasciare’ le problematiche relative al fatto che le società fossero diverse, la convenuta non aveva contestato che l’una società si fosse trasformata nel l’altra , come aveva allegato l’attore in atto di citazione ; di seguito, la convenuta aveva negato di essere obbligata al pagamento soltanto per il fatto che i lavori erano stati eseguiti su vetture di proprietà di soggetti terzi rispetto alla società, e non per altri motivi che escludessero la successione dell’una all’altra società. Quindi l’attore non aveva motivo di offrire di provare quel dato relativo alla trasformazione societaria, che non era stato contestato, e la sentenza impugnata, ritenendo la mancanza di prova sulla trasformazione
dell ‘una società nell’altra, è incorsa nella violazione dell’art.115 cod. proc. civ. lamentata.
7.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, perché proceda all’esame nel merito delle domande di NOME COGNOME.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione