Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
Oggetto
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Presupposto oggettivo – Prova dello stesso Asserita ‘non contestazione’ -Esclusione
R.G.N. 20023/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 23/4/2025
sul ricorso 20023-2024 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 548/2024 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 13/06/2024;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 548/24, del 13 giugno 2024, della Corte d’appello di Torino, che – accogliendo il gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 161/22, del 21 febbraio 2022, del Tribunale di Cuneo – lo ha condannato al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dell’importo di € 8.183,41, somma che il giudice di seconde cure ha ritenuto essere state poste indebitamente a carico dell’appellante nell’ambito di operazioni di vendita competitiva, effettuate dal Notaio COGNOME quale professionista incaricato nell’ambito di una procedura fallimentare.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio da NOME COGNOME che esperiva nei suoi confronti azione ex art. 2033 cod. civ., e di essersi costituito in giudizio eccependo, innanzitutto, il proprio difetto di titolarità passiva, ma in ogni caso contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Ritenuta non necessaria l’assunzione delle prove richieste dalle parti e, dunque, istruita la causa solo documentalmente, il giudice di prime cure rigettava la domanda, dando rilievo all’eccepito difetto di titolarità passiva del convenuto, attribuendo al Notaio COGNOME la qualifica di ausiliario del fallimento e, quindi, di mandatario all ‘ incasso della procedura fallimentare.
Esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice d’appello lo accoglieva, sul rilievo che NOME COGNOME avesse agito quale professionista incaricato dal curatore del fallimento, risultando, pertanto, unico legittimato passivo nell ‘ azione proposta dal Rivoira.
Avverso la sentenza della Corte piemontese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base – come già detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione di diritto ed in particolare dell’art. 2033 cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l’esperibilità della azione di ripetizione dell’indebito, mancando però di accertare se il pagamento percepito dal Notaio COGNOME fosse effettivamente non dovuto nella misura sostenuta da NOME COGNOME, come, invece, richiesto dall’art. 2033 cod. civ.
Si addebita, in altri termini, alla sentenza impugnata di essersi limitata ad affermare che NOME COGNOME non fosse da considerarsi ausiliario del fallimento, così come era stato erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, bensì professionista incaricato dal curatore fallimentare e, in quanto tale, unico titolare passivo della azione di restituzione esperita dall’attore, nulla essendosi, invece, accertato sulla ricorrenza dei presupposti per ritenere indebite le somme incassate dal predetto professionista.
Nessuna statuizione, pertanto, recherebbe la sentenza impugnata circa il fatto se il N otaio COGNOMEavesse o non avesse diritto a esigere dal COGNOME le somme da quest’ultimo richieste in ripetizione, in q uanto ritenute in eccesso’. Silenzio tanto più rimarchevole, considerato che ‘il complesso di attività cui le somme ineriscono’ (anticipazioni per verbale di apertura buste e verbale di aggiudicazione; spese forfettarie per verbali; diritti e onorari verbali; spese documentate – pubblicazione avviso – per verbale di asta), risulterebbero ‘essere state tutte regolarmente effettuate e fatturate dal notaio (cfr. fattura n. 722 del
04.05.2018)’, senza che ‘la fattura emessa sia neppure mai stata contestata dal Rivoira nelle forme di legge’.
In tale contesto, quindi, sarebbe rimasto non assolto l’onere -a carico di chi agisce a norma dell’art. 2033 cod. civ. – di dimostrare il carattere indebito del pagamento del quale chieda la restituzione.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, là dove la Corte d’appello ‘ha mancato di considerare difese e produzioni del Notaio COGNOME circa il diritto a richiedere al Rivoira la somma in eccesso pagata, anche con riferimento all’art. 78 Legge Notarile’.
Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che non vi sarebbero state contestazioni da parte del Notaio COGNOME circa la somma pagata in eccesso da NOME COGNOME.
Assume, per contro, l’odierno ricorrente di aver ‘prodotto in atti tutta una serie di difese e allegazioni documentali decisive volte a evidenziare, da un lato, la carenza del principale elemento fondante l’azione esperita dal Rivoira, ovvero il già ricord ato accertamento della mancanza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta e/o comunque della non doverosità del pagamento effettuato in eccedenza, dall’altro, la legittimazione (in ogni caso) del notaio a esigere dal Rivoira il pagamento delle spese richieste in ripetizione, in quanto afferenti ad atti dei quali il Rivoira è stato, con evidenza documentale, parte, anche alla luce del disposto di cui all’art. 78 Legge Notarile, per cui «le parti sono tenute in solido verso il notaro, tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese».
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.
8.1. Nello scrutinare i due suoi motivi, suscettibili di disamina unitaria, data la loro connessione, deve muoversi dalla constatazione che il tema oggetto degli stessi è esclusivamente quello della prova del carattere ‘indebito’ dei pagamenti posti a carico di NOME COGNOME (e dell’asserita assenza di ogni motivazione sul punto, nella sentenza impugnata) e non più quello della carenza di legittimazione passiva del professionista, sul quale si era, invece, incentrata la decisione del primo giudice.
Il ricorrente, per vero, non mette più in discussione tale questione, lamentandosi, anzi, del fatto che il giudice d’appello si sarebbe limitato a considerare solo tale profilo, ‘esaurendo’ in ciò la verifica dei presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art 2033 cod. civ., disinteressandosi dal verificare il carattere indebito del pagamento del quale si è chiesta la ripetizione (primo motivo), ovvero dando rilievo, sul punto, al comportamento di ‘non contestazione’ di esso COGNOME (secondo motivo).
Di conseguenza, l a questione che ‘investe la natura del notaio nelle vendite competitive’ (pur certamente sottesa alla presente controversia) – e quelle, correlate e di notevole impatto pratico, della legittimazione passiva nelle azioni relative alla vendita competitiva fallimentare ed ai suoi atti, nonché dell’individuazione ed esclusività del sistema di rimedi previsto dalla procedura nel cui ambito quella si inserisce – resta , ormai, solo ‘sullo sfondo’ .
Resta, pertanto, preclusa – per scelta delle parti in causa – la possibilità di interrogarsi su di essa e sulla correttezza o meno delle conclusioni sul punto date per acquisite dalla corte territoriale: l’una e l’altra, pur essendo ormai irretrattabili tra le parti (nel senso che legittimato passivo deve ritenersi appunto il Notaio odierno ricorrente), rimangono quindi impregiudicate.
8.2. Ciò premesso, poiché i motivi di ricorso attengono al (solo) presupposto ‘oggettivo’ dell’azione di ripetizione, deve osservarsi che il ‘ thema decidendum ‘ resta circoscritto a tale questione.
Essa è, peraltro, prospettata quale censura di ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 2033 cod. civ. (primo motivo di ricorso), lamentando un difetto assoluto di motivazione circa la ricorrenza del carattere ‘indebito’ di quanto forma oggetto dell’azione di ripetizione (secondo motivo).
Sotto questo specifico profilo, il ricorso merita accoglimento.
Difatti, partendo proprio dallo scrutinio del secondo motivo, deve osservarsi che una motivazione sul presupposto ‘oggettivo’ della ‘ condictio indebiti ‘ è presente nella sentenza impugnata, ed è quella della (pretesa) ‘non contestazione’ di tale presupposto da parte di NOME COGNOME: ciò che l’odierno ricorrente, tuttavia, recisamente nega.
Così, dunque, intesa la censura, reputa questo Collegio che sussistano i presupposti per una riqualificazione del secondo
motivo di ricorso come, appunto, denuncia di una cattiva applicazione del principio di ‘non contestazione’.
Di qui, pertanto, la necessità di ribadire che – come chiarito, da tempo, dalle Sezioni Unite di questa Corte ‘l’onere della specificità ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360’ citato (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).
Nella specie, appunto, la volontà di NOME COGNOME è quella di lamentare che esso, diversamente da quanto affermato in sentenza, effettivamente ebbe a contestare la sussistenza del presupposto oggettivo (il carattere ‘indebito’ del pagamento) dell’azione ex art. 2033 cod. civ., risultando, oltretutto, tale censura anche rispettosa del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., avendo il ricorrente riprodotto -dettagliatamente – il contenuto delle difese che ebbe a svolgere in ogni singolo momento del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. 6-
3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2024, n. 15058, Rv. 671191-01).
In presenza di una puntuale contestazione, la sentenza impugnata ha, quindi, falsamente applicato l’art. 115 cod. proc. civ., come, nella sostanza, lamentato dal COGNOME con il secondo motivo di ricorso, che merita, pertanto, accoglimento.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata , con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della