Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27942 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23702/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1279/2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO depositata il 23/7/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/7/2022, la Corte d’appello di Palermo, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del danneggiamento di una gru concessa in noleggio al convenuto;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – ribadita la natura di nolo ‘a caldo’ della gru (ovvero di un noleggio integrato dalla presenza di un manovratore inviato dallo stesso concedente), e l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 1588 c.c. (in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile) -ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato che il deterioramento della gru era stato causato da una disattenzione dell’operatore inviato dallo stesso COGNOME, con la conseguente non riconducibilità di detto deterioramento alla responsabilità del COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (terza chiamata in causa, quale titolare del cantiere entro il quale si era verificato il fatto denunciato in giudizio) resiste con controricorso;
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima chiamata in causa in garanzia dalla RAGIONE_SOCIALE) non hanno svolto difese in questa sede;
entrambe le parti costituite (NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE) hanno depositato memoria in previsione dell’originaria adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025, allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato ulteriore memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 2733 e 2735 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito i fatti di causa, affermando senza fondamento che il danneggiamento della gru fosse nella specie riferibile al comportamento del manovratore inviato dal concedente, senza tener conto che l’uso e il godimento della cosa locata devono in ogni caso ritenersi imputabili al conduttore;
in particolare, indipendentemente dalla provenienza del manovratore del bene locato (se inviato dal concedente o diversamente assunto), quest’ultimo deve ritenersi sempre tenuto al rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal conduttore, quale responsabile ultimo dei lavori di cantiere, salvo che il conduttore non dimostri che la causa specifica del deterioramento del bene locato non sia stata a lui direttamente imputabile;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia molto chiaramente spiegato – riprendendo gli accertamenti operati in primo grado – come il danno provocato alla gru fosse dipeso direttamente da un’errata manovra compiuta da ll’operatore inviato dallo stesso concedente;
muovendo da tale presupposto, il giudice d’appello ha ritenuto di escludere che la causa del danneggiamento della gru potesse imputarsi al conduttore, poiché la persona dell’operatore, in quanto scelto e inviato dalla stessa concedente, doveva ritenersi espressione di una valutazione di idoneità o di capacità dell’operatore propria della parte concedente, sì che l’avvenuto accertamento dell’imputabilità del danneggiamento della gru a tale soggetto era valsa a integrare la prova che la causa dell’inadempiment o del conduttore (obiettivamente integrato dal deterioramento della cosa concessa in godimento) non fosse riconducibile a quest’ultimo, con il conseguente assolvimento dello stesso ai sensi dell’art. 1588 c.c.;
la censura in esame, dunque, nella parte in cui pretende di accreditare un accertamento alternativo dei fatti ( id est , una causa del deterioramento della gru diversa dall’errore di manovra dell’operatore inviato dal concedente, o una manovra dell’operatore immediatamente dipendente dalle indicazioni o dagli ordini del conduttore), lungi dal costituire la denuncia di un’i potesi di violazione di norme di legge, ossia dell’errata ricognizione della fattispecie astratta delle norme di legge richiamate, in altro non si risolve se non nella contestazione di un’errata ricognizione della fattispecie concreta mediata dalla pretesa erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle prove; e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso di esaminare le prove orali specificamente indicate in ricorso, pervenendo in tal modo a un’errata ricostruzione dei fatti di causa e, segnatamente, della causa del ribaltamento della gru, nella specie avvenuta, non già per un errore di manovra dell’operatore inviato dal concedente, bensì per l’assenza di perni di fissaggio;
il motivo è inammissibile;
osserva in primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360;
sotto un altro profilo (e in ogni caso), la doglianza in esame, lungi dal denunciare l’effettivo ricorso di un omesso esame di fatti decisivi concretamente controversi tra le parti, si risolve, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità;
sul punto, varrà sottolineare come, secondo l’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 – , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata
nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1587 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, così come il giudice di primo grado, trascurato di argomentare alcunché in ordine alla contestata responsabilità contrattuale del COGNOME per l’omessa custodia del cantiere dove insisteva la gru locata e per l’omessa custodia della stessa gru, in tal modo, omettendo di conferire il dovuto rilievo agli elementi probatori dai quali era incontestabilmente emersa la responsabilità del conduttore per la trascurata custodia del cantiere e della gru locata; responsabilità per omessa custodia nella specie conclamata dall’accertata riconducibilità del ribaltamento della gru alla rimozione dei perni di fissaggio, come confermato dagli elementi di prova specificamente richiamati in ricorso;
il motivo è inammissibile;
fermo il carente adempimento, da parte del ricorrente, degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366, n. 6 c.p.c., varrà ancora una volta rimarcare l’inammissibilità della censura in esame, nella parte in cui evoca il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 348ter c.p.c., ossia a fronte di una decisione d’appello fondata sui medesimi accertamenti in fatto operati dal giudice di primo grado;
nel resto, la doglianza, lungi dal prospettare un’effettiva ipotesi di violazione di legge, si muove, ancora una volta, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa e delle prove, rispetto a quella eseguita da entrambi i giudici di merito (come, ad esempio, in relazione alla riconducibilità del danneggiamento della gru a una causa diversa da quella accertata dai giudici di merito), tornando a risolversi nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza fuori dai limiti previsti dall’art. 360 n. 5 o dall’art. 132 n. 4 c.p.c.;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare (ritenendolo sostanzialmente assorbito) il motivo di gravame avanzato dall’odierno istante in relazione all’onere della prova concernente la quantificazione del danno subito dal COGNOME e in relazione al diritto di conseguire detto risarcimento, avendo il giudice a quo illegittimamente affermato la responsabilità del NOME nell’impedire le necessarie verifiche dei danni lamentati in conseguenza dell’avvenuta vendita della gru nel corso del giudizio, là dove, al contrario, detta gru era già stata visionata, sia pure documentalmente, dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio;
ciò posto, del tutto illegittimamente la corte territoriale avrebbe escluso la quantificabilità dei danni dovuti in favore dell’odierno istante, tanto a titolo di danno emergente, quanto a titolo di lucro cessante ex art. 1591 c.c.;
il motivo, in quanto relativo al tema della quantificazione dei danni, deve ritenersi sostanzialmente assorbito dalla rilevata inammissibilità dei primi tre motivi e dalla conseguente conferma dell’esclusione di
alcun diritto dell’odierno istante al conseguimento del rivendicato risarcimento dei danni;
sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 18/9/2025.
Il Presidente NOME COGNOME