Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9103/2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 289/2021 del la Corte d’appello di Milano , pubblicata il 29.01.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME citava innanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni determinati dal ritardo con cui era stata eseguito l’ordine di un bonifico urgente.
Al riguardo, l’attore esponeva che: quale titolare di conto corrente presso la banca convenuta, aveva utilizzato la liquidità per euro 750.000,00 nel comparto remunerato denominato ‘ Iw Power Special 3+ 3 Winter 2014 ‘ ; scaduto tale contratto il 30.6.2015, la somma investita era stata però accreditata sul conto solo il 3.7.15 (e gli interessi il 7.7.15); il 2.7.15, l’attore aveva chiesto informazioni sulla disponibilità della somma, oggetto del suddetto comparto, essendo sua intenzione impiegarla per sottoscrivere stock options sulle azioni Mediobanca a lui riservate- avendo aderito al relativo piano- che egli avrebbe dovuto esercitare entro il 4.7.15; pertanto, il 3.7.15, avvenuto l’accredito della suddetta somma sul c onto corrente, aveva impartito l’ordine di bonifico urgente per la somma di euro 7450.000,00 fin dalla mattinata, su altro conto corrente da lui acceso presso Finecobank; secondo le norme contrattuali, tale ordine di bonifico urgente, siccome impartito prima delle ore 15,30, avrebbe dovuto essere effettuato dalla banca nella stessa giornata, mentre invece esso fu eseguito soltanto il 6.7.15; il ritardo nell’esecuzione di tale bonifico gli aveva impedito d i sottoscrivere le predette stock options che, secondo quanto stabilito da una comunicazione di Mediobanca, avrebbero potuto essere alienate dall’investitore solo a partire dal 5.8.15.
Pertanto, l’attore chiedeva la condanna della banca a pagare la somma di euro 396.166,00 a titolo di risarcimento dei danni pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto dei titolo alla data del 3.7.15 e il valore di mercato alla data del 5.8.15.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta, oltre rivalutazione dal 5.8.15 al saldo.
Con sentenza del 29.1.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello della banca, rigettando la domanda dell’attore con sua condanna a restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza riformata, osservando che: il Tribunale aveva correttamente riconosciuto le responsabilità della banca per non aver tempestivamente eseguito l’ordine di bonifico, evidenziando che dalle registrazioni delle telefonate tra l’attore e gli operatori della banca era emerso che il 2.7.15 il cliente aveva fatto presente la sua assoluta necessità di dover trasferire, entro il successivo 3.7.15, la somma proveniente dal comparto di liquidità; al riguardo, l’interlocutore aveva suggerito all’attore di richiedere nella mattinata del 3 luglio un bonifico urgente che, a norma del contratto di conto corrente, avrebbe dovuto essere eseguito in giornata; pertanto, rilevato che dall’e stratto conto si desumeva che il bonifico in questione era stato eseguito dalla convenuta il 6.7.15, andava confermata la responsabilità della banca per inadempimento delle obbligazioni fondate sul rapporto bancario (considerando altresì che quest’ultima non aveva offerto elementi di prova idonei a dimostrare di aver diligentemente eseguito l’operazione); erano però fondate le censure alla sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno; al riguardo, era da evidenziare che l’attore aveva richiesto il bonifico venerdì 3 luglio 2015, con valuta da regolare su altro conto con Finecobank e, conseguentemente, era verosimile ritenere che, laddove la disposizione impartita fosse stata effettuata tempestivamente, l’accredito della somma di denaro non sarebbe stata ‘verosimilmente’ disponibile se non nelle prime ore del pomeriggio e,
pertanto, ‘ appariva francamente difficile ipotizzare che nella stessa giornata l’attore, prima della chiusura della borsa italiana, potesse ( rectius, avrebbe potuto ) dar corso all’investimento ‘; né tanto meno era ipotizzabile che sarebbe riuscito ad acquistare in così breve lasso di tempo azioni Mediobanca nel considerevole quantitativo in questione (114.731); in conclusione, atteso che i tempi per dar corso all’operazione erano obiettivamente ristretti, era ‘verosimile’ ritenere che l’esecuzione in die del bonifico non avrebbe comunque consentito all’attor e di acquistare le azioni entro venerdì 3 luglio (tanto più che il giorno dopo i mercati erano chiusi), anche considerando la complessità della procedura di acquisto di stock options ; invero il regolamento di tale procedura prevedeva che l’amministrazione del piano fosse affidata alla società fiduciaria RAGIONE_SOCIALE (controllata al 100% da Mediobanca) alla quale era stato assegnato il compito di effettuare tutte le operazioni connesse all’e sercizio delle opzioni e all’amministrazione fiduciaria dei titoli; tale regolamento prevedeva che al momento dell’esercizio dei diritti d’opzione, i partecipanti avrebbero dovuto manifestare per iscritto a Mediobanca la loro volontà d’esercizio, indicando i tempi d’acquisto e i quantitativi richiesti, mentre Mediobanca avrebbe poi comunicato alla Spafid di predisporre la documentazione necessaria per realizzare l’operazione; l’attore non aveva dimostrato di aver ‘prenotato’ tempestivamente le stock options producendo la relativa ‘scheda esercizio opzioni’ e non aveva prodotto altra documentazione idonea a dimostrare di aver manifestato in tempo utile la volontà di esercitare i diritti di opzione secondo le modalità indicate nel suddetto regolamento; in definitiva, dagli atti di causa non emergevano convincenti elementi di prova dai quali desumere che, al 3 luglio 2015, fossero maturate tutte le circostanze idonee a consentire all’attore di acquistare le predette azioni e che, di conseguenza,
l’eventuale esecuzione urgente del bonifico non avrebbe comunque consentito all’attore di realizzare l’investimento prospettato, in ogni caso, era da evidenziare la condotta colposa dell’attore , di carattere assorbente per la determinazione del danno ; infatti, se l’attore avesse agito con la dovuta prudenza avrebbe potuto richiedere in anticipo l’accredito delle somme derivanti dal predetto comparto IV Power, evitando così di incorrere nel rischio (poi concretizzatosi) di non potere effettuare l’operazi one in questione nel tempo utile; per altro verso, successivamente al 4 agosto 2015 vi era un’ulteriore finestra temporale all’interno della quale l’attore avrebbe potuto investire il proprio capitale, sfruttando prezzi di rivendita favorevoli alla data del 28 ottobre 2015 (e comunque di poco inferiori a quelli del 5 agosto); per quanto esposto, anche un’eventuale condotta diligente della banca sarebbe stata inidonea ad evitare il danno lamentato dall’attore .
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. IW Bank spa resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, cc, ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non aver la corte d’appello, pur confermando l’inadempimento della banca, riconosciuto la sua conseguenza dannosa per non aver potuto il ricorrente esercitare i diritti di stock options di cui era titolare a causa dell’indisponibilità della somma deriv ante dallo svincolo delle somme depositate nel comparto IV Power, e della mancata tempestiva esecuzione del bonifico urgente da parte della banca,.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ristretto la sua analisi alla sola finestra temporale del 3 luglio 2015, senza tener conto del fatto che il danno era il risultato di
una catena di inadempimenti posti in essere dalla banca già dall’1 luglio 2015 e tra loro eziologicamente collegati.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2727, 2729, 2697, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente escluso il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno sulla base di ragionamenti di tipo presuntivo, considerando che non ricorrevano i presupposti caratterizzanti l’operatività delle presunzioni, e per aver attribuito al ricorrente un onere probatorio non esigibile, imponendo così al danneggiato la prova dell’esercizio di un d iritto che lo stesso non aveva potuto realizzare proprio a causa del duplice inadempimento della banca.
Il terzo motivo denunzia violazione de ll’art. 1227 cc, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente un obbligo di attivazione preventiva a carico del ricorrente, a fronte dell’inadempimento della banca, e, pur nell’ipotesi di fatto colposo del danneggiato, per aver del tutto escluso il risarcimento del danno, specie in relazione all ‘ipotesi della rivendita delle azioni il 28 ottobre 2015, al minor prezzo rispetto a quello del 5 agosto.
Il quarto motivo denunzia violazione d ell’art. 91 cpc, per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, senza disporne la compensazione, almeno parziale, in ragione dell’accertato inadempimento della banca.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili .
Invero, le critiche in questione afferiscono al merito e non attingono in toto le rationes decidendi.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che a causa di due inadempimenti della banca (mancata disponibilità immediata della liquidità svincolata dal comparto RAGIONE_SOCIALE, e omessa esecuzione urgente del bonifico
nella giornata del 3 luglio), avrebbe subito il danno consistito nel non aver potuto esercitare i diritti connessi all’operazione di stock options sulle azioni Mediobanca nel termine del 4 luglio 2015, in vista della rivendita stabilita per il 5.8.2015.
La Corte territoriale , pur ritenendo accertato l’inadempimento ascritto alla banca, ha tuttavia ritenuto non dimostrato il rapporto di causalità tra i medesimi inadempimenti e il danno allegato per una serie di rationes : 1) mancata prova del rispetto della procedura di stock options , per non aver il correntista dimostrato di aver prenotato tempestivamente le azioni, producendo la relativa ‘scheda esercizio opzioni’ , e per non aver prodotto la documentazione atta a dimostrare di aver manifestato in tempo utile la volontà di esercitare i diritti di opzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’operazione; 2) la condotta colposa del ricorrente- consistita nel non aver receduto anticipatamente dal comparto Iw Power in modo da procedere all’esercizio delle stock options utilizzando la liquidità- aveva eliso il rapporto di causalità tra gli inadempimenti della banca e il danno lamentato; 3) la condotta non diligente dello stesso ricorrente il quale, esercitando comunque le stock options , avrebbe potuto rivendere le azioni, non alla prima possibilità secondo il regolamento dell’operazione, ma alla seconda finestra temporale del 28 ottobre 2025, sebbene ad un prezzo lievemente inferiore.
Ora, come eccepito dal controricorrente, emerge che il ricorrente non ha attinto la prima ratio decidendi , in ordine alla mancata prova dell’esercizio dei diritti delle stock options , non avendo prodotto la relativa documentazione prevista dal regolamento; al riguardo, lo stesso si è limitato a lamentare di non aver potuto esercitare il proprio diritto tempestivamente, in ragione dell’inadempimento della banca.
Ora, tale doglianza non attinge adeguatamente la predetta ratio , in quanto l’osservanza della procedura suddetta , doverosa secondo il predetto regolamento, avrebbe comunque consentito al ricorrente di esercitare fruttuosamente i diritti invocati, vendendo le azioni alla data del 28 ottobre 2015, quantunque ad un prezzo lievemente più basso di quello che avrebbe conseguito alla prima finestra temporale del 5 agosto.
Al riguardo, va osservato, in punto di diritto, che qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all’art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell’esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell’illecito, da ritenersi idonea ad impedire l’evento od a ridurne le conseguenze (Cass., n. 3779/2019; n. 18753/2017).
Nel solco di tale orientamento, è stato soggiunto che la vittima di un fatto illecito ha l’obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod.civ., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo sussiste anche quando l’attività necessaria per ridurre le conseguenze del danno possa portare all’eliminazione della prova di esso, venendo meno soltanto dinanzi ad attività gravose, eccezionali o che comportano notevoli rischi (Cass., n. 20684/2009; n. 20589/2024).
Nella specie , la condotta del ricorrente, nell’omettere di realizzare la procedura contemplata dal regolamento delle stock options ha
concorso in maniera esclusiva alla causazione dell’evento dannoso, elidendo il nesso causale con l’inadempimento della banca.
Invero, l’aver omesso , da parte del cliente, di ottemperare alle prescrizioni dettate dal regolamento della procedura di vendita dei diritti in questione, ha costituito causa sopravvenuta alla condotta inadempiente ascritta alla banca, di per sé idonea ad interrompere il rapporto di causalità predetto ; tanto risulta confermato dall’indubbia possibilità di cui disponeva il COGNOME di vendere le azioni nel mese di ottobre che gli avrebbe consentito, come detto, di limitare sensibilmente il danno che, invece, ha subito senza attivarsi.
Al riguardo, sono del tutto irrilevanti i motivi per i quali il ricorrente non abbia rispettato la procedura.
Né può dirsi che i motivi di ricorso attingano adeguatamente la ratio inerente alla tardiva liquidazione del comparto monetario, per impiegarlo tempestivamente nell’esercizio delle stock options, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato il suo diritto di utilizzare la somma derivante dal comparto monetario alla relativa scadenza (30 giugno) secondo il contratto stipulato, anteriormente al 4 luglio (giorno di scadenza dell’operazione in questione , che cadeva di sabato).
Invero, sul punto, la banca ha rilevato che erano stati applicati i due giorni di ‘valuta’ sulla somma oggetto dello strumento monetario, circostanza non espressamente contestata dal ricorrente.
Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è conseguentemente inammissibile per quanto suesposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per
esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.