Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5559/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
RIVER
HOLDING
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3811/2020 depositata il 20.7.2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha concluso una transazione con la RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima aveva iniziato una procedura esecutiva ed aveva iscritto pignoramento su due beni immobili di proprietà del Paiano, in quanto costui era garante della società RAGIONE_SOCIALE
Sulla base di tale transazione, la banca si era impegnata a cancellare entro 30 giorni dalla sottoscrizione tutti i pignoramenti trascritti, rinunciando ai giudizi esecutivi.
-Secondo il ricorrente, la banca ha adempiuto a tale adempimento con notevole ritardo, con la conseguenza che le società di cui il ricorrente era agente o mandatario, venute a conoscenza del pignoramento ai suoi danni, hanno revocato il mandato, causandogli un notevole danno economico, specialmente in termini di lucro cessante.
3. –NOME COGNOME ha dunque agito in giudizio davanti al Tribunale di Roma, dove ha convenuto la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni pari a 2.559.620, 00 euro.
Il Tribunale ha escluso l’inadempimento della banca rilevando che quest’ultima si era impegnata solo a depositare la rinuncia agli atti esecutivi e a depositare istanze di estinzione dei procedimenti, obbligazioni a cui aveva tempestivamente adempiuto.
4. -La Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato questa decisione, nel senso che ha accertato l’inadempimento della banca, ma ha escluso la prova di un danno conseguente, ed ha ritenuto irrilevanti le prove testimoniali a quel fine richieste dal ricorrente.
5. -Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di NOME COGNOME con due motivi di censura. Ha proposto ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1218, 1226 del codice civile.
Come si è accennato, la Corte di appello, pur ritenendo che la banca si era resa inadempiente all’obbligo di cancellare le ipoteche nei termini stabiliti dalla transazione, ha tuttavia rigettato la domanda di risarcimento sul presupposto che l’attore non avesse pienamente provato il danno conseguente.
Il ricorrente contesta tale assunto. Egli ritiene che il danno poteva essere provato anche per presunzioni e che gli elementi da cui presumerlo erano chiaramente disponibili.
Egli aveva depositato, quanto al danno non patrimoniale, una relazione medica e, quanto al danno patrimoniale, oltre ad una consulenza di parte redatta sulla base dei fatturati maturati, altresì le lettere ed il carteggio intercorsi con la società che aveva revocato il mandato, ed inoltre aveva offerto la prova documentale
del fatto che il sistema bancario gli aveva rifiutato il credito in ragione del pignoramento subito.
Da questo insieme di elementi avrebbe dovuto ricavarsi la prova che, a causa della mancata cancellazione del pignoramento, il ricorrente non ha più potuto continuare il rapporto contrattuale di agenzia con la RAGIONE_SOCIALE perdendo quindi gli utili connessi a tale rapporto oltre che le future provvigioni che avrebbe potuto altrimenti percepire.
1.1. -Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 244 e 345 del codice di procedura civile.
Il ricorrente lamenta con tale censura l’erroneità della decisione istruttoria di non ammettere le prove richieste, in particolare la prova testimoniale e la consulenza tecnica.
A dimostrazione del fatto che non si trattava di prove generiche o inconferenti il ricorrente riporta il contenuto dei capitoli di prova, al fine di dimostrare come essi, ove ammessi, avrebbero dimostrato che la condotta illecita della banca aveva provocato il danno lamentato.
Questi due motivi sono logicamente connessi e devono ritenersi inammissibili.
Essi non colgono infatti la ratio della decisione impugnata la quale ha escluso non soltanto la prova della conseguenza dannosa, quanto la prova del nesso di causa tra l’omissione della banca e il danno lamentato.
Ed infatti i giudici di appello scrivono che ‘ dall’esame della documentazione versata in atti non emerge alcun concreto collegamento tra il recesso (non prodotto agli atti) della preponente società di RAGIONE_SOCIALE dal mandato di agenzia, avvenuto sicuramente prima della raccomandata del 31/12/2008 con cui la stessa proponente respinge la richiesta del paiano.. Di revoca del recesso, con i fatti di causa ‘.
Dunque, i giudici di merito hanno escluso l’esistenza di un nesso di causa tra l’inadempimento della banca ed il danno, ipotizzando che il recesso della banca sia avvenuto per ragioni diverse.
Questa ratio non è contestata dal ricorrente, il quale piuttosto fa una questione di prova della conseguenza dannosa, che però è questione diversa da quella che ha giustificato il rigetto della sua domanda.
2. -Il ricorso incidentale.
È basato su un motivo, che prospetta violazione degli articoli 1176, 1218, 1362 e ss. cod.civ.
La banca, con tale motivo, si duole del fatto che il giudice d’appello, a differenza di quello di primo grado, l’ha ritenuta inadempiente all’obbligo assunto con la transazione di provvedere alla cancellazione dei pignoramenti entro un termine stabilito.
Secondo la ricorrente incidentale, il giudice d’appello ha violato le regole sulla interpretazione del contratto, e comunque sull’ inadempimento, in quanto avrebbe dovuto intendere che la clausola che poneva l’obbligo alla banca presupponeva che tale obbligo potesse essere rispettato. In particolare, la cancellazione del pignoramento non poteva che presupporre l’estinzione del procedimento esecutivo, che era attività riservata al giudice e senza la quale non si poteva ovviamente procedere a cancellare i pignoramenti.
Non aver tenuto conto di tale dato ha comportato la conseguenza di ritenere la banca inadempiente, pur essendo impossibile l’adempimento sin dall’origine: se l’obbligazione di cancellare il pignoramento fosse stata assunta a prescindere dalla estinzione della procedura esecutiva quella obbligazione evidentemente era sin dall’inizio impossibile.
Una tale interpretazione, secondo la ricorrente, ovviamente viola il canone interpretativo posto dall’articolo 1367 codice civile, secondo cui il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno.
Il motivo può ritenersi assorbito dal rigetto del precedente, non avendo la banca interesse a contestare un mero inadempimento che non sia fonte di responsabilità nei confronti della controparte, e che, al di fuori di tale rapporto contrattuale, non produce alcun altro effetto pregiudizievole.
Va dunque rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale. Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME