Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05035/2021 R.G., proposto da
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
di
NOME
COGNOME
NOME COGNOME GOLAM REZA
GOLAM
REZA;
, in proprio; rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO ( virtù di procura in calce al ricorso;
), in
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n.1856/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 luglio 2020;
C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. COGNOME Est. COGNOME
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2003, la società RAGIONE_SOCIALE e il suo socio accomandatario NOME COGNOME citarono, dinanzi al Tribunale di Venezia, la RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro s.p.a. e -dopo avere esposto che tale istituto, pur avendo dato atto, con lettera del 9 maggio 2000, dell ‘ estinzione di tutte le posizioni creditorie nei loro confronti, aveva illegittimamente protratto, sino al giugno 2002, la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che del sig. NOME NOME COGNOME per le garanzie prestate -ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni causati dalle illecite segnalazioni (precisamente: dei danni patrimoniali, per complessivi Euro 354.776,39; del danno all’immagine e alla reputazione, per Euro 200.000,00 ciascuno; e del danno morale, da liquidarsi equitativamente).
Costituitasi la banca convenuta, il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione degli originari attori.
Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Con ordinanza 7 settembre 2018, n.21917, questa Corte di legittimità accolse, anzitutto, il primo motivo con cui i ricorrenti avevano censurato la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, ex art.342 cod. proc. civ., del motivo di appello concernente l ‘ omessa valutazione, da parte del Tribunale, dell’efficienza causale (anche se in concorso con la condotta posta in essere da altri due istituti: Monte Paschi di Siena e RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza) RAGIONE_SOCIALE
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protratta, illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro, in relazione ai danni da loro subìti; in secondo luogo, dato atto dell’ assorbimento del secondo motivo, questa Corte accolse altresì il terzo, con cui era stato in sostanza lamentato il mancato esame del capo di domanda relativo al danno non patrimoniale, ritenuto indebitamente assorbito dalla reiezione di quello relativo al danno patrimoniale, per mancata prova del nesso di causalità, nonostante i diversi presupposti di tale pregiudizio.
Rinviata la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione con il mandato di « riesaminare il merito » RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria, « anche in ordine alla sussistenza effettiva dei danni e alla loro configurabilità » (così Cass. 07/09/2018, n. 21917, cit. ), quest’ultima l’ha rigettata, con sentenza 21 luglio 2020, n.1856, sulla base dei seguenti rilievi:
Ipremesso che la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro, si era illegittimamente protratta, « anche dopo l’intero saldo del dovuto », dal maggio 2000 al giugno 2002, essa era bensì concorsa, con quelle operate da altri istituti di credito (la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza e la Monte dei Paschi di Siena) a cagionare la revoca degli affidamenti concessi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma, tuttavia, tale revoca -avvenuta nel maggio del 2002 -non aveva, a sua volta, cagionato o concorso a cagionare le conseguenze dannose patrimoniali lamentate dagli attori-appellanti; infatti, la dedotta chiusura del negozio storico di Vicenza, con liquidazione a metà prezzo RAGIONE_SOCIALE merce ivi contenuta, quantunque provata con documenti attestanti l’attuazione di una serie di vendite promozionali e la liquidazione per cessata attività, si era verificata tra
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il febbraio e l’ottobre del 2001 e non poteva essere stata generata dalla revoca degli affidamenti, che sarebbe avvenuta nel maggio 2002; la dedotta cessione RAGIONE_SOCIALE quota di un immobile a prezzo svantaggioso non era provata poiché non era dimostrata l ‘ incongruità del prezzo di vendita; infine, la dedotta impossibilità di ottenere credito da altre banche (segnatamente, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Deutsche Bank), era stata dimostrata solo con riferimento al primo istituto, ma il testimone escusso sul punt o l’av eva datata al settembre 2001, allorché la crisi dell’ impresa era già evidente;
IIil capo di domanda relativo al danno non patrimoniale era del tutto sfornito di prova, non essendovi in atti « né documenti né capitoli di prova sul punto su cui poter fondare, anche solo in via presuntiva, la sussistenza del danno lamentato all’immagine commerciale RAGIONE_SOCIALE società e al patimento lamentato dal RAGIONE_SOCIALE » (pp.9 e 10 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte veneta ricorrono la RAGIONE_SOCIALE e il suo socio accomandatario NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro s.p.a..
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ..
Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 . Con il primo motivo viene denunciata la « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per errore di percezione nella
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valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., visto anche l’art. 111 Cost. ».
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., visti gli artt. 112, 113 c.p.c., 1218, 2043 e 2050 c.c. ».
1.3. Con il terzo motivo viene denunciata la « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 113 c.p.c., 1175, 1375, 1218, 2050, 2727, 2729 c.c. e art. 5 del T.U.B. ».
1.4. Con il quarto motivo viene denunciata la « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., 2043, 2056 e 2059, 2727 c.c. e art. 9 e 29 RAGIONE_SOCIALE legge n. 675/1996 ».
Il primo e il quarto motivo censurano la valutazione delle risultanze istruttorie, in via generale e con riferimento al danno non patrimoniale: essi, dunque, sono inammissibili perché, ad onta RAGIONE_SOCIALE loro formale intestazione, attengono a profili di merito e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dal giudice d’appello e ad esso incensurabilmente riservata.
Invece, sono fondati il secondo e il terzo motivo (che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione), i quali censurano debitamente i vizi di legittimità presenti nella pronuncia impugnata con riferimento alla ricostruzione del nesso di causalità, nei due segmenti RAGIONE_SOCIALE causalità materiale e RAGIONE_SOCIALE causalità giuridica, e all’osservanza delle relative regole di struttura.
I ricorrenti lamentano in sostanza, l’ erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sequenza condotta -danno/evento -danni/conseguenza, operata dalla Corte di merito, la quale, al riguardo, avrebbe commesso due errori:
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per un verso, avrebbe individuato un primo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita (la protrazione RAGIONE_SOCIALE segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nella revoca degli affidamenti operata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2002, per inferirne che esso evento di danno non poteva essere la causa dei danni-conseguenza, identificati, in particolare, con la liquidazione del negozio effettuata tra il febbraio e l’ottobre del 2001; in proposito, i ricorrenti deducono che il danno-evento avrebbe dovuto essere individuato non nella revoca formale degli affidamenti, bensì nel blocco degli stessi operato dal RAGIONE_SOCIALE sin dal dicembre del 1999;
per altro verso, la Corte d’appello avrebbe omesso di identificare il secondo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita, che -nelle allegazioni attoree -era stato individuato nella preclusione all’accesso al credito presso altri istituti; evento che avrebbe dovuto presumersi come la naturale conseguenza, sul piano RAGIONE_SOCIALE causalità materiale, RAGIONE_SOCIALE illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Le illustrate doglianze, come si è anticipato, sono fondate.
Le circostanze di fatto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria erano:
l ‘ illegittima protrazione RAGIONE_SOCIALE segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE operata dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro per due anni (dal maggio 2000 al giugno 2002) dopo l’ estinzione dell’obbligazione : questa circostanza costituiva, nelle allegazioni attoree, il primo presupposto costitutivo RAGIONE_SOCIALE dedotta fattispecie illecita, ovverosia la condotta antigiuridica imputata alla banca convenuta;
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ii) il blocco (non la revoca) degli affidamenti da parte del RAGIONE_SOCIALE: questa circostanza, dedotta quale conseguenza materiale RAGIONE_SOCIALE condotta illecita, integrava il secondo presupposto costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie, ovverosia un primo danno-evento;
iii) il mancato accesso al credito di altri istituti : si tratta dell’a ltra circostanza dedotta come conseguenza materiale RAGIONE_SOCIALE illecita protrazione RAGIONE_SOCIALE segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, dunque di un secondo danno-evento;
iiii) la perdita patrimoniale derivata dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE merce e dalla chiusura del negozio di Vicenza, ossia -sempre nelle allegazioni attoree -il primo danno-conseguenza causato giuridicamente dai due danni-eventi;
iiiii) la perdita patrimoniale derivante dalla vendita sotto costo RAGIONE_SOCIALE quota dell’immobile : il secondo danno-conseguenza giuridicamente imputabile ai due danni-eventi;
iiiiii) il pregiudizio non patrimoniale all’immagine commerciale e alla reputazione: il terzo danno-conseguenza dei due eventi dannosi.
La Corte di merito ha ritenuto non provati il secondo e il terzo fatto dedotti come conseguenze dannose, reputando che non vi fosse prova del prezzo incongruo RAGIONE_SOCIALE vendita immobiliare e del pregiudizio non patrimoniale.
Invece, ha ritenuto provato il primo fatto dedotto come conseguenza dannosa, ovverosia la liquidazione del negozio e RAGIONE_SOCIALE merce dal febbraio al settembre 2001; circostanza che è stata ritenuta dimostrata documentalmente.
Indebitamente, però (così commettendo un primo errore in iure ), la Corte territoriale, anziché indagare se tale conseguenza fosse causalmente collegabile al blocco dell’affidamento , verificatosi sin dal
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1999, si è limitata ad osservare che essa non poteva essere stata provocata dalla successiva revoca dell’affidamento medesimo, che era sopravvenuta soltanto nel maggio 2002.
In modo altrettanto illegittimo, poi (così commettendo un secondo errore in iure ), dopo aver reputato provata (per testimoni) la circostanza di fatto del mancato accesso al credito, per lo meno con riferimento al rifiuto opposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto tale circostanza causalmente ininfluente, sul rilievo che il rifiuto di tale istituto risaliva al settembre 2001, così evidentemente escludendo che potesse essere la conseguenza RAGIONE_SOCIALE revoca dell’affidamento del successivo maggio 2002; ciò, tuttavia, senza considerare che tale circostanza non era stata dedotta come danno-conseguenza, ma come evento di danno collegabile, sul piano RAGIONE_SOCIALE causalità materiale, alla condotta illecita RAGIONE_SOCIALE protrazione RAGIONE_SOCIALE segnalazione dopo il maggio 2000.
3.2. Per effetto del doppio errore compiuto, la Corte territoriale ha considerato la revoca degli affidamenti verificatasi nel 2002 (che in realtà costituiva l’ultima conseguenza del l’illecito commesso dall’istituto bancario) come il presupposto delle conseguenze dannose, escludendo quindi la causalità giuridica; invece, avrebbe dovuto considerare tali (non la revoca ma) il blocco dei fidi del dicembre 1999 ( recte : la mancata riattivazione degli stessi a partire dal maggio 2000, epoca dell’estinzione delle posizioni debitorie) operato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il mancato accesso al credito per il rifiuto opposto dal RAGIONE_SOCIALE nel settembre 2001, quali eventi dannosi materialmente causati dalla condotta di illecita protrazione delle segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE dopo il maggio 2000; effettuata in tal modo l’indagine sulla causalità materiale, la Corte d’appello avrebbe
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quindi dovuto svolgere l’accertamento in ordine al la sussistenza RAGIONE_SOCIALE causalità giuridica tra i predetti eventi dannosi e il danno-conseguenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE merce e del negozio.
4. I motivi in esame vanno dunque accolti e la sentenza va cassata in relazione ad essi, con ulteriore rinvio alla Corte veneta, in altra composizione, la quale tornerà a delibare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale derivante dalla vendita del negozio di Vicenza e dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE merce ivi presente, effettuate nell’anno 2001, previo accertamento del nesso di causalità giuridica tra la perdita patrimoniale derivante da tali attività e gli eventi dannosi consistenti nel blocco e nella mancata riattivazione degli affidamenti operati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente nel 1999 e nel maggio 2000, e nel rifiuto di accesso al credito opposto dal RAGIONE_SOCIALE, nonché prima ancora, del nesso di causalità materiale tra tali eventi dannosi e l’accertata condotta illecita tenuta dall ‘istituto bancario controricorrente, originario convenuto.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il primo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione