Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4867 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28705/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e DI COGNOMEricorrente- contro
COGNOME, DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5853/2021 depositata il 08/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso:
1.NOME COGNOME convenuto nel giudizio di primo grado, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha accolto la domanda risarcitoria contro di lui proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per i danni subiti dal loro appartamento in conseguenza della demolizione di un ‘tramezzo longitudinale’ dei sottostanti locali del ricorrente;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c. e 1223 c.c. e dei principi generali in tema di nesso di causalità e responsabilità. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio’.
Il motivo attinge l’ affermazione della responsabilità del ricorrente, alla quale la Corte di Appello è giunta sulla scorta delle relazioni dei consulenti nominati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di primo grado: negli anni 50 del 1900 erano stati costruiti, al piano terra, i locali del Rabbai e successivamente, sul lastrico solare di questi locali, l’appartamento dei COGNOME
COGNOME; il tramezzo demolito era stato realizzato dopo il completamento di quest’appartamento; il tramezzo non aveva originariamente funzione portante; il solaio aveva capacità portante sottodimensionata; il solaio si era nel tempo progressivamente appoggiato sul tramezzo longitudinale e questo aveva assunto, pur non avendone la specifica funzione tecnica, il ruolo di ‘componente strutturale’; la ‘demolizione del tramezzo, accentuando la deformazione del solaio, aveva causato le lesioni dell’appartamento dei COGNOME
COGNOME NOME‘, la ‘conformazione del solaio non avrebbe potuto da sola causare alcun danno all’appartamento dei COGNOME proprio perché l’appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una
condizione di stabilità’. La Corte di Appello ha aggiunto che ‘la funzione di supporto assunta nel tempo dai tramezzi sottostanti e il deficit strutturale del solaio erano ben noti al Rabbai il quale già con DIA del 10.6.2008, relativa ai locali piano terra, dichiarava di volere sostituire i solai di copertura in quanto di scarsa stabilità per la loro vetustà’.
Il ricorrente, con il motivo in esame, contesta la conclusione tratta dalla Corte di Appello sostenendo che le condizioni di vetustà e instabilità del solaio avrebbero comunque causato, prima o poi, le lesioni anche se il tramezzo non fosse stato rimosso e che, in ogni caso, la demolizione del tramezzo non avrebbe dovuto esser considerata causa unica del danno in quanto essa non avrebbe potuto portare alle lesioni dell’appartamento se non per la preesistente situazione di precarietà del solaio. A dire del ricorrente, il fatto che il tramezzo avesse assunto funzione portante era un evento non prevedibile e che la contraria affermazione della Corte di Appello, al riguardo, era frutto di errata lettura della DIA del 10.6.2008 atteso che tale DIA non era relativa a locali sottostanti all’appartamento dei COGNOME ma era relativa a locali ‘addossati al corpo principale costituito dai due appartamenti’;
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n.576 del 11/01/2008) hanno affermato il principio per cui in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante”- del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi:
nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Questa Corte ha altresì precisato (Sez. 3, Sentenza n.26997 del 07/12/2005) che il nesso causale è elemento costitutivo dell’illecito e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta – censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali – correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all’art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all’identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo” – quale causa di per sé sufficiente a produrre l’evento -, secondo quanto dispone l’art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall’adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma si è attenuta ai suddetti principi di diritto laddove ha ritenuto la rimozione del tramezzo causa unica delle lesioni, in ragione del duplice accertamento per cui la rimozione del tramezzo è stata la condicio sine qua non delle lesioni stesse e per cui al pregresso deterioramento del solaio non poteva essere annessa alcuna concreta incidenza concausale atteso che ‘ l’appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità ‘ venuta meno solo per effetto della demolizione.
Orbene, non è consentito nel giudizio di legittimità contrapporre una propria valutazione sull’efficienza causale del deterioramento del solaio rispetto alla valutazione datane dalla Corte di merito in
linea con i principi di diritto, risolvendosi tale diversa valutazione in una questione di fatto non veicolabile come motivo di ricorso in sede di legittimità.
Parimenti e per la stessa ragione non è consentito sostenere, da parte del ricorrente, tramite una propria lettura della DIA del 10.6.2008, la imprevedibilità soggettiva dell’evento a fronte della lettura opposta data della DIA dalla Corte di Appello;
3. con il secondo motivo si lamenta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 112 e 345 c.p.c.’ censurandosi la condanna al consolidamento del solaio.
Il ricorrente sostiene che, pronunciando una siffatta condanna, la Corte di Appello è andata oltre i limiti della domanda posto che ‘il rifacimento del solaio non è mai stato oggetto del contendere tra le parti’ avendo ‘il contenzioso sempre riguardato esclusivamente i danni riportati dai tramezzi dell’appartamento dei Pasqualotto’;
4. il motivo è anch’esso infondato.
Come riportato a pagina 48 del controricorso, i COGNOME avevano con l’originario atto introduttivo della causa chiesto, oltre al risarcimento dei danni, anche la condanna del COGNOME ‘ al ripristino dello stato dei luoghi ‘. Sia il ricorrente sia i controricorrenti ricordano che il Tribunale, ritenuto che la demolizione del tramezzo non fosse stata la causa delle lesioni verificatesi nell’appartamento degli attori, aveva respinto le loro domande ed aveva poi aggiunto, per inciso, che il COGNOME si era reso disponibile a pagare il 50% delle spese di riparazione dell’appartamento ‘purché partecipassero nella misura del 50% alle opere strutturali necessarie’. Il ricorrente deduce che, in appello, i COGNOME avevano chiesto di dichiarare che essi nulla dovevano ‘per le spese di consolidamento o ristrutturazione del solaio a causa degli interventi di demolizione effettuati dal COGNOME da ritenersi unico responsabile dei danni’.
Sostiene, per questo, che la Corte di Appello non avrebbe dovuto pronunciare la condanna al (non richiesto) rifacimento del solaio. Il ricorrente trascura però di considerare che gli attori-appellanti avevano chiesto alla Corte di Appello di riformare la sentenza di primo grado e ‘per l’effetto condannare il COGNOME al pagamento delle somme come determinate e quantificate dal Consulente per la riparazione dei danni all’interno del loro appartamento’ così chiamando il giudice di appello a riconsiderare l’aspetto del danno al solaio. La Corte di Appello, laddove ha ‘accolto l’appello quanto all’accertamento della responsabilità del COGNOME per i danni arrecati al solaio con condanna del medesimo all’esecuzione dei lavori di consolidamento dello stesso secondo le indicazioni esposte dal CTU’, non ha affatto ecceduto rispetto ai limiti del devolutum ma ha assolto il proprio potere-dovere di decidere sulla domanda risarcitoria degli appellanti;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 3.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma 15 gennaio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME