Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3238/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale procuratore speciale di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 34/2018 depositata il 23/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve, nei termini seguenti.
NOME COGNOME, anche nella qualità di procuratore di NOME COGNOME, citò in giudizio NOME COGNOME, chiedendo, previa risoluzione del contratto, di essere risarcito per il danno causato dal convenuto, il quale aveva proceduto a mettere in opera l’impianto termoidraulico nell’immobile in ristrutturazione degli attori, affetto da difetti ed eseguito non a regola d’arte, per la qual ragione, come verificato attraverso accertamento tecnico preventivo, si erano avute, per il cedimento della tubazione, fuoriuscite d’acqua, per
rimediare alle quali sarebbe occorso procedere all’installazione di nuovo impianto, previa eliminazione di quello difettoso.
Il convenuto chiese e ottenne la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, produttrice dei tubi, alla quale, secondo il chiamante, era da addebitare l’inconveniente.
La chiamata eccepì la prescrizione del diritto all’azione redibitoria, ex art. 1495 cod. civ. e, nel merito, negò di essere responsabile dell’accaduto
Il Tribunale, risolto il contratto tra i COGNOME e il COGNOME (titolare di un’impresa individuale avente ditta RAGIONE_SOCIALE), condannò il convenuto a risarcire il danno procurato all’attore, quantificato in € 112.300,00.
la Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ridusse il risarcimento del danno a € 82.300,00.
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso la sentenza d’appello fondato su due motivi. Gli intimati RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, anche nella qualità, resistevano con separati controricorsi.
Il Consigliere delegato della Sezione propose definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 27 marzo 2024.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111, co. 6, Cost, adducendo <>.
In particolare la critica si appunta sul passaggio motivazionale, giudicato assertivo, con il quale la Corte di Perugia aveva affermato
che la mancanza di collaudo dell’opera configurava evento interruttivo, in quanto indipendente, autonomo ed eccezionale, del nesso di causalità, che faceva risalire alla fabbricante la responsabilità dell’accaduto.
Con il secondo motivo, evidentemente collegato al primo, seppure espressamente posto in via di subordine, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 41, co. 2, cod. pen.
Posto che nel sistema civilistico, afferma il ricorso, il principio dell’equivalenza delle cause, come in penale, viene mitigato da quello della causa efficiente, <>. Al descritto assetto ordinamentale la Corte locale non si era uniformata, non avendo colto che <>.
8. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate.
La Corte perugina con motivazione pienamente intellegibile addebita all’appaltatore l’interruzione del nesso di causalità, poiché, ove costui avesse proceduto al collaudo avrebbe individuato <>.
Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha disatteso la <> sulla base di due autonome ‘rationes decidendi’, ognuna delle quali idonea a sorreggere l’assunto di rigetto:
non era applicabile il Codice del Consumo e, quindi, non poteva invocarsi la responsabilità extracontrattuale della produttrice;
il nesso di causalità era stato interrotto (si veda la parte motiva richiamata al paragrafo precedente) dal mancato collaudo, da addebitarsi al COGNOME.
Il ricorrente, come anticipato, censura solo la ratio sub b).
Mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le ‘ rationes decidendi ‘ , il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).
Nel suo complesso il ricorso merita, quindi, rigetto.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico del ricorrente e in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Nulla va corrisposto in favore dei COGNOME. La posizione di costoro, invero, chiamati in giudizio per mera ‘litis denunti atio’, non avrebbe potuto in alcun modo venire incisa dal ricorso del COGNOME, il quale, condannato a risarcire i committenti COGNOME, ha proposto ricorso al solo fine di poter recuperare dalla società produttrice l’equivalente di quanto era stato condannato a versare ai COGNOME per il danno procurato. Quest’ultimi, dal canto loro, nulla erano legittimati a chiedere perché soddisfatti dalla condanna
del COGNOME e perché nulla avevano domandato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Soccorre sul punto il principio di diritto già enunciato da questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, condividendolo pienamente, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di “litis denuntiatio”, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite (Sez. 2, 8491, 24/03/2023, Rv. 667313 -01).
12. Al rigetto del ricorso consegue , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
È appena il caso di soggiungere sul punto che, nella sostanza, risulta confermata la definizione anticipata per manifesta infondatezza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.000,00 (sempre in favore della controricorrente), ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 2.000, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Dichiara irripetibili le spese sopportate da NOME COGNOME, anche nella qualità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 marzo 2024.