Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32732 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
R.G.N. 27465NUMERO_DOCUMENTO18
C.C. 14/11/2023
ORDINANZA
Appalto -Rovina e difetti cose immobili -Responsabilità progettista e collaudatore -Azione ex art. 2043 c.c. -Nesso causale sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27465/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO Supplizi;
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), quale conferitaria del ramo d’azienda assicurativo RAGIONE_SOCIALE, in forza di atto pubblico del 28 giugno 2013, rep. n. 18.568, racc. n. 5.996, con effetto dal 1° luglio 2013, in persona del suo procuratore speciale COGNOME COGNOME, in forza di procura per atto pubblico del 18 dicembre 2014, rep. n. 186.906, racc. n. 30.368, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, ha eletto domicilio.
-controricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 885/2018, pubblicata il 13 giugno 2018, notificata il 21 giugno 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2013, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Ancona, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo che, previa acquisizione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam , fosse dichiarata la responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle loro rispettive qualifiche professionali, ai sensi dell’art. 1669 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 2043 c.c., in solido ovvero ciascuno per la percentuale ritenuta di giustizia in relazione all’attività professionale prestata, in ordine ai gravissimi vizi e difetti riscontrati e accertati sull’immobile e di quelli eventualmente accertandi, a seguito di ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, e per l’effetto che i convenuti fossero condannati, in solido o per la rispettiva percentuale di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti, corrispondenti al costo dell’intervento da effettuare per la completa e totale eliminazione dei vizi e difetti presenti sul bene, da quantificarsi all’esito dell’istruttoria ovvero, in subordine, nell’importo
determinato in sede di indagini peritali in euro 133.000,00, oltre alle spese necessarie sostenute per munirsi di altro alloggio e per la prolungata indisponibilità del cespite, al danno per il deprezzamento del valore immobiliare e alle spese legali e tecniche effettuate.
In proposito, l’attrice esponeva: che era proprietaria di un immobile sito in Senigallia, edificato negli anni 1967-68; che il bene era stato sottoposto, nel 1986, ad una prima ristrutturazione ed ampliamento, mediante l’utilizzo del sottotetto per la realizzazione di un ulteriore piano, nonché nel 1995 ad un’altra ristrutturazione ed ampliamento, per circa mq. 55; che il 24 gennaio 2010 si era vista costretta ad abbandonare l’abitazione in oggetto, a causa delle gravi lesioni presenti nell’immobile; che tali lesioni erano dovute ad un’inesatta e negligente esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, i quali eccepivano la prescrizione del diritto vantato e la decadenza dell’azione spiegata, risalendo l’intervento eseguito sull’immobile ad oltre 10 anni prima rispetto al momento in cui le lesioni erano emerse, senza che, peraltro, all’esito della loro rilevazione, l’attrice avesse proceduto alla relativa denuncia entro l’anno successivo; contestavano, in ogni caso, qualsiasi addebito, rilevando che il de COGNOME aveva limitato la propria opera professionale alla progettazione e direzione dei lavori architettonici, così da risultare del tutto estraneo alla progettazione statica e alla redazione dei relativi calcoli; chiedevano, ad ogni modo, di essere autorizzati a chiamare in
causa la RAGIONE_SOCIALE, per essere da questa manlevati e tenuti indenni.
Si costituiva in giudizio altresì COGNOME NOME, il quale contestava l’operatività della garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c., avendo parte attrice dedotto che i gravi difetti costruttivi dell’immobile manifestatisi nell’anno 2010 erano riconducibili ai lavori di ampliamento realizzati nell’edificio nel lontano anno 1995/1996; inoltre, eccepiva l’intervenuta decadenza dell’azione, poiché l’attrice aveva depositato l’accertamento tecnico preventivo il 14 giugno 2011, cioè a distanza di un anno e mezzo da quando aveva lasciato la sua abitazione a causa delle lesioni verificate; contestava, altresì, nel merito, la fondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia della RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva in giudizio ancora COGNOME NOME, il quale sollevava eccezione di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione sostanziale passiva, per essersi occupato del solo collaudo statico e di conformità, nonché le eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c.; in via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Ritualmente autorizzata la chiamata in causa delle assicurazioni indicate, si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva l’inoperatività della polizza; in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprio assicurato.
Si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto della
domanda di parte attrice, per infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata; in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata l’inoperatività della polizza e, in via ulteriormente subordinata, che l’obbligo di manleva fosse limitato al gradiente di responsabilità accertato a carico del proprio assicurato.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2000/2014, depositata il 27 novembre 2014, dichiarava la ‘prescrizione’ dell’azione risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c. per decorso del termine decennale, termine entro il quale poteva essere fatta valere la garanzia per i gravi difetti del fabbricato, a carico dell’appaltatore e dei professionisti a vario titolo intervenuti nelle opere ultimate nell’anno 1996, con il conseguente assorbimento di tutte le eccezioni sollevate in ordine alla tardività della denuncia e in merito all’eventuale prescrizione della domanda. Rigettava, poi, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., per difetto dell’assolvimento dell’onere probatorio, in quanto la pretesa azionata era stata basata sulle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, il quale aveva, di contro, appurato che, in relazione alla struttura relativa all’ampliamento, non vi erano state lesioni strutturali e che la lunghezza e il dimensionamento dei pali erano risultati idonei a sostenere le sollecitazioni trasmesse dalla struttura soprastante e l’eventuale spinta del terreno in frana. Sicché non vi erano stati elementi atti a ravvisare fatti illeciti, dolosi o colposi, commessi dai convenuti e soprattutto ad individuare un ragionevole nesso causale tra eventuali comportamenti negligenti dei professionisti e il danno lamentato dall’attrice.
2. -Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2015, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado COGNOME NOME, la quale lamentava: 1) l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui -con riferimento all’azione ex art. 1669 c.c. -era stato statuito il decorso del termine decennale, atteso che già nel 1996 erano emersi fenomeni fessurativi per i quali si era rivolta ai professionisti incaricati delle opere di ristrutturazione (e, in particolare, era stato effettuato un sopralluogo ed era stato predisposto un preventivo dei lavori necessari all’eliminazione di tali fessurazioni, a cura di COGNOME NOME); 2) la censurabilità della pronuncia, nella parte in cui aveva reputato assorbite le ulteriori questioni relative alla tardività della denuncia e alla prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., anche con riferimento alla sua applicabilità agli interventi di ristrutturazione; 3) l’erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva sostenuto -con riferimento all’azione ex art. 2043 c.c. -che l’onere probatorio incombente sull’attrice non fosse stato assolto alla luce del contenuto dell’accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso che le lesioni avevano riguardato soltanto il fabbricato realizzato negli anni ’60, poi oggetto di ristrutturazione ed ampliamento nell’anno 1984, in ragione della originaria progettazione e realizzazione con fondazioni superficiali, con un piano inadeguato rispetto alle caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno, mentre sul l’ampliamento realizzato in cemento armato nell’anno 1995 non erano state rilevate lesioni, sulla scorta dell’assunto contestato che l’edificio si sarebbe potuto distinguere in due parti, quella vecchia e quella nuova; 4) l’erroneità della pronuncia, in ordine
all’osservazione a mente della quale gli aspetti riguardanti la regolarità urbanistica dell’intervento o la conformità rispetto alla normativa sismica avrebbero potuto assumere rilievo soltanto in ipotesi di responsabilità contrattuale dei professionisti, ma non in relazione all’azione proposta ex art. 2043 c.c., a fronte della quale avrebbero assunto rilievo soltanto le violazioni inerenti al principio del neminem laedere ; 5) l’erroneità della sentenza, quanto alla mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta esplorativa; 6) la censurabilità della gravata sentenza avverso la mancata ammissione dei mezzi di prova costituendi.
Si costituivano nel giudizio d’impugnazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, i quali chiedevano il rigetto dell’appello, con la conferma della sentenza gravata; in subordine, per l’ipotesi di totale o parziale riforma della gravata sentenza, chiedevano che fosse accolta la domanda di garanzia avanzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; in via istruttoria, si opponevano alle richieste formulate dall’appellante e, per l’ipotesi di ammissione delle prove invocate da controparte, chiedevano che fossero ammesse le prove articolate con la propria memoria autorizzata.
Si costituiva nel giudizio d’appello anche COGNOME NOME, il quale contestava i motivi di gravame interposti e ne chiedeva il rigetto; con appello incidentale condizionato, chiedeva che fosse accolta la domanda di garanzia svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; in via istruttoria, chiedeva che fossero respinte le richieste delle parti avverse e, per l’ipotesi di ammissione, che fossero ammesse le prove indicate nella propria memoria.
Si costituiva nel giudizio di gravame altresì COGNOME NOME, il quale chiedeva il rigetto dell’appello; in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento del gravame, chiedeva che fosse accertato il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.
Si costituiva davanti alla Corte del gravame anche la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, che fosse rigettato, disattendendo comunque qualsiasi domanda proposta verso la compagnia assicuratrice per inoperatività della polizza e, in via subordinata, limitando l’obbligo della compagnia alle sole conseguenze percentuali derivanti dal gradiente di responsabilità del proprio assicurato.
Si costituiva nel giudizio impugnatorio, in ultimo, la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile oppure respinto nel merito.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, con riferimento all’azione ex art. 1669 c.c., era sicuramente decorso il decennio dal compimento dell’opera, risalente al 1995/96, decorso temporale che impediva l’ operatività della peculiare tutela approntata dalla norma di specie, né in ordine alle fessurazioni rilevate nel 1996 vi era stato alcun riconoscimento di responsabilità; b ) che l’esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’az ione ex art. 1669 c.c. era assorbito dalla
rilevazione della manifestazione dei gravi difetti in epoca successiva al decennio; c ) che l’azione ex art. 2043 c.c. era proponibile anche allorché, in concreto, non fosse stata esperibile l’azione ex art. 1669 c.c., come nel caso di danno manifestatosi oltre il decennio dal compimento dell’opera, con l’effetto però che il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore non avrebbe operato, in quanto il danneggiato sarebbe stato gravato dall’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; d ) che il consulente tecnico d’ufficio aveva individuato, in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam , quale causa primaria delle fessurazioni rilevate nella porzione in muratura di cui all’originaria progettazione, la realizzazione, sin dall’origine, di fondazioni superficiali dell’edificio, con un piano di imposta inadeguato alle caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno, sicché l’appoggio superficiale delle strutture di fondazione era la causa principale dei cedimenti differenziali del terreno, che avevano prodotto le lesioni della struttu ra muraria dell’edificio medesimo; e ) che, sempre secondo i rilievi del consulente tecnico d’ufficio, tali caratteristiche imponevano una fondazione su pali, in grado di scaricare in profondità le sollecitazioni trasmesse dalla struttura sovrastante, tecnica seguita per la realizzazione dell’ampliamento verso valle, che non aveva subito lesioni neanche in conseguenza della spinta del terreno in frana; f ) che l’ausiliare del giudice aveva altresì evidenziato, con riferimento al progetto strutturale a firma d ell’ingegner COGNOME NOME, che la scelta effettuata, come indicata anche nella collegata relazione geologica, di realizzare solo su due lati dell’edificio originario il
consolidamento delle fondazioni, con pali e mensole, era tecnicamente errata, poiché, di fatto, attraverso tale intervento, solo una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con il conseguente comportamento in fondazione disomogeneo, con cedimenti differenziati; g ) che, pertanto, il consulente d’ufficio in sede di ATP aveva concluso nel senso che l’intervento parziale di consolidamento sicuramente, non solo non aveva dato risultati positivi, ma li aveva ‘probabilmente aggravati’, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo; h ) che doveva essere, dunque, condivisa l’affermazione del Tribunale, secondo cui la semplice probabilità che gli interventi realizzati nell’anno 1996 avessero potuto aggravare il preesistente dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo, era insufficiente sia a fondare in via esclusiva una responsabilità, quantomeno concorrente, dei professionisti convenuti, sia ad imporre lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, che in tale contesto sarebbe risultata esplorativa; i ) che la realizzazione dei diversi interventi e dell’ampliamento, attraverso l’esecuzione della nuova porzione, costituiva un dato ineludibile, comprovante l’eterogeneità delle diverse porzioni dell’edificio di proprietà COGNOME, in conseguenza della quale era stata altresì rilevata la mancanza di lesioni nella porzione costruita mediante la realizzazione dei pali.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Hanno resistito con separati controricorsi COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME
NOME, quali eredi di COGNOME NOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE
4. -Hanno depositato memorie illustrative COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 348 -ter c.p.c., per avere la Corte di merito mancato di considerare -o, meglio, omesso completamente di tenere conto -del contenuto degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, ai fini di valorizzare le ragioni della domanda spiegata dalla ricorrente, sicché non avrebbe potuto sostenersi l’inammissibilità del ricorso per integrazione della fattispecie della ‘doppia conforme’, avendo peraltro il giudice d’appello manifestamente commesso un evidente e inconfutabile errore nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi in materia di giudizio di probabilità, per difetto di applicazione, nel caso concreto, degli insegnamenti nomofilattici secondo cui il giudizio di probabilità avrebbe potuto essere posto a fondamento del criterio causale di collegamento tra le condotte ascritte ai professionisti e gli eventi lesivi determinatisi.
Al riguardo, l’istante obietta che le indagini peritali effettuate in sede di ATP avevano acclarato che, attraverso gli interventi realizzati per effetto dell’opera dei professionisti incaricati, solo una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con la conseguenza che si
determinava un comportamento in fondazione non omogeneo, con cedimenti differenziati.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., le violazioni di cui al precedente motivo, per avere la Corte del gravame, in modo del tutto perplesso e surrettizio, oltre che contraddittorio, mancato di tenere conto di un ulteriore principio nomofilattico, in virtù del quale avrebbe dovuto essere valorizzato il rilievo del consulente tecnico d’ufficio sull’errata tecnica costruttiva scelta dai professionisti incaricati.
Ad avviso della ricorrente, secondo le evocate risultanze peritali, da un lato, sarebbe stata evidenziata la scelta costruttiva diversa utilizzata nell’ampliamento e, dall’altro, sarebbe comunque emerso che, optando per detta scelta, i professionisti non avevano ritenuto di preoccuparsi per le relative conseguenze sulla situazione pregressa, al punto da non aver effettuato i relativi calcoli tecnici, cosicché sarebbe stata manifesta, non solo l’integrazione di un errore progettuale, ma anche la rilevanza di un’omissione di valutazione delle conseguenze del loro operato, tale da connotare i loro comportamenti come colposi e gravemente dannosi, senza che tanto fosse stato ponderato negativamente dal giudicante.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto pienamente condivisibile l’affermazione del primo giudice, a mente della quale il generico riferimento del consulente tecnico d’ufficio, in ordine alla semplice ‘probabilità’ che gli interventi realizzati nel 1996
avessero potuto aggravare un preesistente dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo, sarebbe stato insufficiente sia a fondare, in via esclusiva, una responsabilità, quantomeno concorrente, dei professionisti convenuti, in relazione a quanto accaduto, sia ad imporre lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, che in tal caso sarebbe risultata esplorativa.
In proposito, l’istante osserva che il giudizio di probabilità espresso dal consulente d’ufficio sarebbe stato, per contro, idoneo a fondare un giudizio di responsabilità dei professionisti coinvolti nella vicenda, atteso che il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno avrebbe potuto essere affermato, non solo quando il secondo fosse stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne fosse stata una conseguenza ragionevolmente probabile, probabilità intesa non in senso statistico, ma in senso logico, cioè in base alle circostanze del caso concreto.
Con il corollario che, in presenza di più possibili, diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali apparisse del tutto inverosimile ovvero risultasse con evidenza avere efficacia esclusiva rispetto all’evento, sarebbe stato compito del giudice valutare quale di essa fosse stata ‘più probabile che non’, rispetto alle altre, nella determinazione dell’evento, e non già negare l’esistenza della prova del nesso causale per il solo fatto che il danno fosse stato teoricamente ascrivibile a varie e alternative ipotesi.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione speciale ex art. 1669 c.c., omettendo di considerare che, in tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la scoperta del vizio, ai fini del computo del termine decadenziale e del conseguente termine di prescrizione del diritto al risarcimento, avrebbe dovuto effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell’edificio, sia con riferimento al collegamento causale dei dissesti all’attività progettuale e costruttiva espletata, conoscenza idonea che avrebbe dovuto ritenersi acquisita solo all’atto dell’acquisizione dei relativi accertamenti peritali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto controverso e decisivo oggetto di discussione, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appellante non avesse impugnato la qualifica giuridica operata dal primo giudice.
5. -É pregiudiziale, sul piano logico, lo scrutinio del quarto motivo.
Tale motivo è infondato.
Infatti, la sentenza d’appello conformemente alla linea argomentativa adottata dalla sentenza di prime cure -ha, dapprima, disatteso la domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell’art. 1669 c.c., in ragione della manifestazione dei gravi difetti in un’epoca successiva al decorso del decennio rispetto al compimento dell’intervento di ristrutturazione imputato alla progettazione e direzione dei professionisti evocati in giudizio (e
segnatamente solo nell’anno 2010, con la rilevazione delle gravi lesioni sulla porzione originaria dell’edificio, tali da rendere necessario il suo sgombero, a fronte dell’esecuzione dell’opera ascritta all’intervento tecnico dei professionisti nel periodo 1995/1996); e, successivamente, ha respinto la domanda subordinata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. per carenza di prova del nesso causale.
E ciò conformemente al consolidato orientamento nomofilattico, secondo cui, essendo la responsabilità ex art. 1669 c.c. speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione dell’art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter «aggirare» il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977).
Con la precisazione che, nell’ipotesi di applicazione dell’art. 2043 c.c., non opererà il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014).
Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che sicuramente era decorso il decennio dal compimento dell’opera, risalente al 1995/96, decorso temporale che integrava un presupposto indispensabile per l’operatività della peculiare tutela approntata dalla norma di specie.
Ha altresì escluso -con giudizio meritale insindacabile in questa sede -che le fessurazioni riferite e rilevate nel 1996 potessero ricondursi alla rovina, pericolo di rovina o ai gravi difetti e che, in ordine a tali fessurazioni, vi fosse stato alcun riconoscimento di responsabilità.
Per l’effetto, la Corte ha ritenuto assorbito l’esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c.
Tale sviluppo della motivazione deve essere in questa sede convalidato.
E tanto perché l’insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell’opera, termine, quest’ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall’attuazione dell’intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014), rende del tutto superflua l’indagine sulla maturazione della decadenza (in base alla data di conoscenza dei difetti) e della prescrizione, secondo la tempistica regolata dalla norma speciale.
Non ha cioè alcuna utilità indagare sul momento in cui la COGNOME ha avuto piena conoscenza dei gravi difetti, ai fini della verifica
della tempestività della denuncia, una volta che si ritenga che la responsabilità ex art. 1669 c.c. non può, in ogni caso, essere applicata per difetto di uno dei suoi presupposti oggettivi di natura strutturale, ossia la manifestazione del difetto nell’arco temporale di un decennio dalla realizzazione dell’intervento contestato.
6. -A questo punto deve essere esaminato il terzo motivo. La doglianza è fondata.
Ora, la pronuncia impugnata ha escluso la responsabilità dei professionisti evocati in causa sotto il profilo del ritenuto difetto ( recte della mancanza di prova) circa l’integrazione del nesso eziologico tra i fatti ascritti ai tecnici incaricati (progettazione, calcoli e collaudo) e gli eventi lesivi lamentati (tali da determinare il pericolo di rovina o i gravi difetti dell’edificio e, in particolare, della porzione originaria dello stesso), adducendo i seguenti rilievi, come desunti dalla consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam : l’individuazione della causa primaria delle lesioni rilevate nella realizzazione, sin dall’origine, di fondazioni superficiali dell’edificio, con cedimenti differenziali del terreno; il riferimento alla parzialità dell’intervento di consolidamento delle fondazioni (su soli due lati dell’edificio originario), con l’effetto che esclusivamente una parte della costruzione era in grado di trasmettere le sollecitazioni in profondità, con il conseguente comportamento in fondazione disomogeneo; il richiamo alla mera ‘probabilità’ che l’intervento parziale di consolidamento avesse concorso a cagionare il dissesto, per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo.
Ebbene, la rilevazione della ‘probabilità’ che gli interventi realizzati nel 1995/96 avessero potuto concorrere nella causazione delle lesioni avrebbe dovuto indurre ad inquadrare diversamente la portata di dette condotte, a mente del consolidato formante giurisprudenziale.
Segnatamente, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della ‘probabilità prevalente’ e del ‘più probabile che non’. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Al riguardo, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell’autore dell’illecito all’evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non , cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l’evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta,
all’esito di un giudizio controfattuale ex post di eliminazione mentale ( sublata causa, tollitur effectus ), in base ad una prognosi postuma, ovvero di un giudizio ipotetico di inclusione nel caso di condotte omissive (se la condotta attiva dovuta, in base ad un obbligo di prevenzione specifico o generico, fosse stata posta in essere, quell’evento dannoso non si sarebbe verificato), esclusi, in ogni caso, dal novero della causalità i contegni atipici, anomali, inverosimili o eccezionali rispetto agli eventi realizzatisi, alla stregua di una valutazione ex ante .
In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell’ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l’evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l’evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).
Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o ‘del più probabile che non’, lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in
relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Non si tratta, dunque, di una rigorosa probabilità statistica o quantitativa (di tipo pascaliano), da desumere in termini percentuali per effetto del superamento della soglia del 50%, bensì di una probabilità logica (di tipo baconiano), sulla scorta di valutazioni tecniche.
Siffatti criteri di imputazione causale non sono stati debitamente valutati dal giudice di merito, il quale -alla luce della mera ‘probabilità’ che gli interventi contestati avessero potuto concorrere nella causazione del danno, unitamente ad altri fattori innestati nel processo causale -ha escluso categoricamente l’integrazione del nesso eziologico, nesso che dovrà essere nuovamente ponderato alla stregua delle direttrici esposte.
7. -All’esito, il primo e il secondo motivo sono assorbiti, in quanto dipendenti dall’accoglimento della terza censura.
8. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, il quarto deve essere respinto mentre i restanti motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti,
provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio della Seconda