Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28357/2022 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1153/2022 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 15/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 15/09/2022, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dagli architetti NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e confermata l’ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. relativa alla somma non contestata dovuta dalla società ingiunta in favore dei due architetti, ha accertato come questi ultimi avessero svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato professionale loro conferito dalla RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come i due professionisti incaricati dalla RAGIONE_SOCIALE non potessero in alcun modo ritenersi responsabili dell’evento franoso verificatosi nel 2011 sui luoghi ove sorgono gli immobili della società committente, non essendo stata acquisita alcuna prova certa del nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento franoso verificatosi ai danni della società committente;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione; NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e contraddittoria in relazione a un fatto decisivo della controversia con
riferimento all’asserita regolarità della prestazione professionale resa dalle controparti e dall’assenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili a carico dei architetti avversari e il movimento franoso determinatosi sui luoghi di causa;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come l’odiern a società ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01);
varrà in ogni caso considerare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto
nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica conAVV_NOTAIOa sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, di come, sulla base del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio (con particolare riguardo ai contenuti delle consulenze tecniche esaminate), fosse rimasta priva di adeguata certezza probatoria la sussistenza di alcun nesso causale tra gli errori progettuali imputabili agli architetti e il movimento franoso deAVV_NOTAIOo in giudizio;
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale
dettato una motivazione carente e contraddittoria in ordine alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla dimostrazione del nesso causale in materia di inadempimento contrattuale, e per avere altresì violato il criterio di accertamento del nesso di causalità consistente nella verifica della c.d. probabilità prevalente;
il motivo è complessivamente infondato;
dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla società ricorrente con riguardo al preteso carattere contraddittorio o meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, occorrendo ribadire la piena comprensibilità e la piena linearità logicogiuridica del ragionamento motivazionale argomentato dal giudice a quo ;
varrà al riguardo sottolineare come la corte territoriale abbia, da un lato, evidenziato l’assenza di alcuna prova certa in ordine al nesso causale tra il comportamento contrattuale dei professionisti e l’evento dannoso denunciato dalla società committente e, dall’altro, correttamente distribuito gli oneri probatori incombenti a carico delle parti del rapporto contrattuale;
sul punto, è appena il caso di richiamare il vigore del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non , tra la conAVV_NOTAIOa del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l ‘ impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l ‘ inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all ‘ agente
(cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022, Rv. 664402 – 01);
allo stesso modo, la corte territoriale risulta aver correttamente impostato e svolto in iure il ragionamento argomentato con riguardo all’effettivo ricorso (o meno) di una probabilità prevalente (più probabile che non) di una determinata ipotesi ricostruttiva rispetto a quella contraria, avendo analiticamente richiamato le evidenze probatorie suscettibili di confermare in concreto l’impossibilità di affermare, con sufficiente certezza, la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra il comportamento contrattuale dei professionisti e il danno lamentato dalla committente;
con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176 e 1669 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla verifica del corretto adempimento, da parte degli avversari, della prestazione professionale loro affidata in relazione alla prevenzione dell’evento franoso deAVV_NOTAIOo in giudizio, con particolare riguardo alla presunzione di colpa su di essi incombente secondo la legge;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, una volta esclusa la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra la prestazione professionale degli architetti e l’evento franoso deAVV_NOTAIOo in giudizio dalla società committente, ogni ulteriore considerazione in ordine all’accertamento della colpa di questi ultimi (con particolare riguardo al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla relazione geologica dagli stessi trascurata) deve ritenersi del tutto irrilevante, dovendo ritenersi che, pur quando i professionisti incaricati si fossero adeguati a quanto pretesamente loro prescritto (secondo l’argomentazione sostenuta
da ll’odierna società istante), l’evento franoso denunciato si sarebbe in ogni caso verificato, avendo i giudici del merito propriamente escluso il ricorso di alcun possibile nesso di causalità tra il comportamento contrattuale (attivo od omissivo) dei professionisti incaricati e detto evento franoso;
ogni eventuale valutazione critica ulteriore, in ordine ai contenuti di tale valutazione discrezionale del giudice del merito, deve dunque ritenersi espressione di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’eccezione di inadempimento sollevata da detta società in considerazione degli inadempimenti della controparte;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 -01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 -01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01);
ciò posto, nel caso di specie, una volta esclusa, da parte del giudice a quo , l’avvenuta dimostrazione della sussistenza di un qualunque nesso causale tra gli inadempimenti contestati a carico dei professionisti e l’evento di danno denunciato dalla società committente, incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare il vizio (proprio o derivato) della decisione per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere (in tesi) errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione relativa all’eccezione di inadempimento sollevata dalla società committente;
con il quinto e il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 1176 e 1669 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico della società committente l’onere della prova relativo alla dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento dei professionisti e l’evento dannoso denunciato, avendo proprio le controparti agito al fine di accertare l’avvenuto corretto adempimento delle proprie obbligazioni;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono complessivamente infondati;
la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, con riguardo alla richiesta di accertamento del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, da parte dei professionisti opposti, ‘ più che di domanda riconvenzionale si deve piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente relative al ritenuto inadempimento della pratica ‘Vinea’ e dell’evento franoso verificatosi ‘, sottolineando come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse nato con riferimento alla quantificazione del compenso professionale, essendosi la società ricorrente opposta al provvedimento monitorio ritenendo di aver già complessivamente saldato quanto dovuto, e di
aver inoltre successivamente rivendicato l’accertamento dell’inadempimento delle controparti riferendolo all’evento di danno consistito nel movimento franoso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE imputato alla negligenza e imperizia dei professionisti;
da qui l’indispensabile necessità di procedere in ogni caso all’accertamento dell’eventuale ricorso di profili di inadempimento e di responsabilità contrattuale dei professionisti in relazione allo specifico evento di danno denunciato e la conseguente correttezza dell’affermazione della corte territoriale circa l’imputabilità, a carico della società danneggiata, dell’onere di fornire la prova della riconducibilità causale di detto evento di danno al comportamento contrattuale dei professionisti, in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamati (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022, Rv. 664402 – 01);
con il settimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di acquisire la relazione di c.t.u. proveniente da altro giudizio offerta dalla RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della relativa inutilità;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come -al di là della pertinenza del richiamo operato dall’odierna società ricorrente alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo all’omessa acquisizione di un mezzo istruttorio -la censura in esame si risolva, nella sua più significativa sostanza, nella valutazione critica della decisione, assunta dal giudice di merito (nell’esercizio della discrezionalità sua propria), circa l’utilità o meno dei mezzi istruttori proposti dalla società ricorrente, senza che quest’ultima abbia adeguatamente provveduto ad argomentare il
carattere sicuramente decisivo connesso a ll’eventuale considerazione, da parte del giudice d’appello, del documento non acquisito ;
a tale riguardo è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’ inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione aAVV_NOTAIOata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 -01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’ assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);
nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logicogiuridica della valutazione del giudice a quo in ordine alla sostanziale inutilità della consulenza tecnica offerta dall’odierna istante, avendo la corte territoriale espressamente riferito tale giudizio alla ritenuta completezza del compendio probatorio già acquisito;
sul punto, è appena il caso di ribadire come, secondo l ‘ insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione conferisca al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, 167 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’inammissibilità, per assoluta genericità dei relativi presupposti, della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti in ordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ogni caso, l’estraneità della stessa domanda per estraneità al thema decidendum ;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la società ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l ‘ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell ‘ esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa
è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , è espressamente sanzionata con l ‘ inammissibilità ai sensi dell ‘ art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo la corte territoriale espressamente escluso che i professionisti opposti avessero avanzato una specifica domanda riconvenzionale dovendosi ‘ piuttosto parlare di mera difesa conseguente alle doglianze di parte opponente ‘ (cfr. supra quanto osservato a proposito della decisione relativa al quinto e al sesto motivo di ricorso), l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione dell’erroneità del provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’inammissibilità, per assoluta genericità dei relativi presupposti, della domanda riconvenzionale proposta dalle controparti in ordine alla correttezza del proprio comportamento contrattuale e, in ogni caso, l’estraneità della stessa domanda per estraneità al thema decidendum , dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianza per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione