Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17639/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2297/2023 depositata il 29/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 17639/2023
NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Frosinone NOME COGNOME perché fosse condannato a risarcire il danno che il 5 maggio 2004 gli avrebbe causato con una spinta contro un muro e con un pugno a una spalla, danno quantificato all’incirca in euro 23.000. Su ciò era stato svolto processo penale, terminato con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.
Il convenuto si costituiva, resistendo.
Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2017, dichiarava il convenuto responsabile di lesioni patite dall’attore, e condannava pertanto il COGNOME a risarcire a quest’ultimo i danni nella misura di euro 5294,90 oltre interessi e spese di lite e consulenza tecnica.
Il COGNOME proponeva appello, cui il COGNOME resisteva.
Con sentenza del 29 marzo 2023 la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, ritenendo che le lesioni refertate come subite d all’appellato non fossero state causate dalla condotta dell’appellante – in particolare, vi sarebbe stato nesso causale soltanto se quest’ultimo avesse dato un pugno, mentre ciò non sarebbe stato provato, essendo stata dimostrata soltanto una spinta -.
Il COGNOME ha presentato ricorso, basato su tre motivi, da cui il COGNOME si è difeso con controricorso.
In data 19 febbraio 2024 è stata presentata proposta di definizione del giudizio nel senso di inammissibilità, ex articolo 380 bis, primo comma, c.p.c.; tempestivamente, in applicazione del secondo comma del medesimo articolo, il
COGNOME ha presentato istanza di decisione, rilevando tra l’altro che la suddetta proposta nulla ha affermato sul terzo motivo del ricorso.
La causa pertanto è stata chiamata in adunanza camerale, previo deposito di memoria da entrambe le parti.
Considerato che:
Premesso che la sentenza della corte territoriale sarebbe ‘provvedimento abnorme che mortifica il senso di giustizia e il principio di effettività della giurisdizione sancito dalla CEDU e dagli artt. 24 e 111’ della Costituzione, il ricorrente ha presentato i seguenti motivi.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché violazione degli articoli 6, 7 e 13 CEDU in ordine al giusto processo e alla effettività della tutela giurisdizionale.
Si ricostruisce il fatto come emergerebbe dai dati sanitari e dalla consulenza tecnica d’ufficio, riportando poi uno stralcio della motivazione della sentenza riguardo al terzo motivo d’appello -l’unico motivo del gravame accolto dalla corte territoriale, accoglimento che ha condotto alla totale riforma della sentenza del primo giudice , contrapponendogli ‘le risultanze istruttorie’, per concludere che il secondo giudice, ‘nel porre inopinatamente al centro della scena la presunta necessarietà della prova del <>’, avrebbe palesemente violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., e ‘altresì violato palesemente il principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo sanciti dagli artt. 7, 13 e 6 della CEDU, laddove ha n egato alla parte attrice l’utilizzo delle prove acquisite attraverso gli strumenti processuali predisposti dall’Ordinamento e vanificato – dopo 18 anni di processi ! la tutela delle sue ragioni’.
Il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Il giudice d’appello, per giustificare l’accoglimento del terzo motivo del gravame, avrebbe offerto ‘una motivazione incongrua, intrinsecamente contraddittoria e solamente apparente’.
Il terzo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di stato discusso e decisivo.
Il giudice d’appello non avrebbe ‘considerato il fatto -conseguenza’ – ovvero la contusione escoriata alla spalla sinistra – nella sua obiettività, bensì si sarebbe ‘avventurato in valutazioni ascientifiche’. Si argomenta quindi sul referto del Pronto RAGIONE_SOCIALE e sulla successiva risonanza magnetica, affermando che il consulente tecnico d’ufficio ‘ha ritenuto la riconducibilità della lesione all’azione violenta, pugno o manata’ che sia stata, del COGNOME.
Va premesso che effettivamente nella proposta di definizione ex articolo 380 bis c.p.c. non figura alcun riferimento al terzo motivo del ricorso.
Peraltro, come si evince dalla sintesi appena offerta, si tratta di una censura vagliabile unitariamente alle altre due: invero, tutti e tre i motivi, nella loro reale sostanza, perseguono, ictu oculi , una diretta revisione di merito – che in questa sede di legittimità è evidentemente inammissibile – rispetto a quella espletata dal giudice d’appello.
Riguardo poi al riferimento alle norme nazionali e sovranazionali, ciò è totalmente privo di consistenza, appunto perché, in realtà, l’obiettivo del ricorrente è un terzo grado di merito; e la censura rispetto a tali norme, oltre ad essere appunto una copertura della reale sostanza, è totalmente generica e assertiva, proprio perché – si deve ancora ripetere – il reale contenuto del ricorso è fattuale in via diretta.
Un unico, residuo ‘spazio’ non occupato in toto da lla natura inammissibilmente fattuale, peraltro, deve ravvisarsi nell’ambito del secondo motivo, che, per la parte in cui effettivamente censura come apparente la motivazione del giudice d’appello, è riconducibile alla denuncia della violazione dell’articolo 1 32, secondo comma, n.4 c.p.c.
Peraltro, questa porzione di censura, ammissibile, è manifestamente infondata, in quanto la motivazione della sentenza – pur prendendo le mosse da un evidente lapsus calami a pagina 5 della pronuncia: ‘L’appello è infondato’ – è giunta a livello di sufficienza, in relazione tanto all’articolo 132 c.p.c. quanto al basilare articolo 111 Cost., giacché implicitamente ma inequivocamente mostra di condividere pure l’ampia illustrazione, infatti trascritta, del terzo motivo d’appell o (si vedano le pagine 10-11 della sentenza).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rispondere a controparte le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Poiché la presente decisione non viene assunta in completa conformità alla proposta ex articolo 380 bis c.p.c, non vi è luogo ad applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 1800, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2024
Il Presidente NOME COGNOME