Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10818 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16250/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE RAGIONE_SOCIALE DI TORINO, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilî digitali studiolegaleEMAIL e EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 381 del 20/4/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-con ricorso ex art. 447bis c.p.c. la RAGIONE_SOCIALEpremesso di aver locato all’Azienda Sanitaria Locale TO2, ora Azienda Sanitaria Locale Città di
Torino, con contratto sottoscritto il 28/8/2014 e per la durata di 12 anni, una porzione del compendio immobiliare di sua proprietà -adiva il Tribunale di Torino chiedendo di accertare l’inadempimento della conduttrice agli obblighi contrattuali e, per l’effetto, di condannarla a risarcire l’importo versato a Biverbanca a titolo di interessi moratori contrattuali corrisposti a causa del ritardato pagamento delle rate del mutuo ipotecario (stipulato dalla ricorrente per l’acquisto e ristrutturazione del com pendio immobiliare con Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., poi Biverbanca, in data 28/12/2009), nonché a tenere manlevata la ricorrente rispetto ad eventuali pretese di Biverbanca al medesimo titolo; domandava altresì il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del predetto contratto di mutuo e ai maggiori oneri sostenuti nelle procedure di recupero crediti coattivo intentate dai fornitori;
-sosteneva la società che «i ritardi, i pagamenti parziali e gli omessi pagamenti dei canoni di locazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALECittà di Torino’ … avevano ‘quindi causato in modo diretto ed immediato l’impossibilità di ottemperare puntualmente alle scadenze di successive rate del citato mutuo, con la conseguente immediata applicazione di interessi di mora, … ma soprattutto la conseguente dichiarazione di risoluzione anticipata per inadempimento da parte della banca mutuataria avvenuta con c omunicazione del 4.5.2020’»;
-si costituiva la Azienda Sanitaria Locale Città di Torino resistendo alle avverse domande;
-con la sentenza n. 1955/2021 del 19/4/2021, il Tribunale di Torino respingeva le istanze della RAGIONE_SOCIALE
-come risulta dalla sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva così motivato: «Il giudice di primo grado riteneva che non vi fosse la prova del nesso causale ex art.1223 c.c. tra l’inadempimento della ASL nel pagamento dei canoni e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario tra Biverbanca RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE Percorsi e che non emergesse neppure la prevedibilità del suddetto danno richiesta, ex art.1225 c.c., in assenza di alcuna prova del dolo del
debitore. Assumeva il tribunale di Torino, in primis , che fosse escluso il diritto di parte locatrice di riscuotere i canoni di locazioni giacché il relativo credito (euro 594.000,00 annui in rate quadrimestrali anticipate) era stato ceduto alla banca (cessione pro solvendo ) con contratto in data 12.11.2014 (notificato alla conduttrice il 17.12.2014). Spiegava il giudice di primo grado che i danni lamentati, ex art. 1223 c.c., non erano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale e che, inoltre, il comportamento del debitore inadempiente al pagamento dei canoni non risultava connotato da dolo (giacché motivato da un contenzioso su pregressi canoni di locazione definito dalla Corte d’Appello di Torino solo con sentenza in data 24.10.2018) e, ex art. 1225 c.c., tali danni neppure apparivano prevedibili e, conseguentemente, risarcibili. Nessun collegamento negoziale, infatti, risultava ravvisabile tra il contratto di mutuo ipotecario stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e quello di locazione concluso tra le parti in causa che erano del tutto autonomi, stipulati in tempi diversi, con totale assenza di collegamento tra l’obbligazione di rimborso del finanziamento e quella di pagamento del canone di locazione, irrilevante, a tali fine, essendo anche l’intervenuta cessione del credito, priva di commistione con le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ed avente quale unico effetto quello di modificare dal lato soggettivo il destinatario del pagamento dei canoni locatizi. L’intervenuta cessione del credito rappresentava, poi, un’ulteriore garanzia richiesta dalla banca cinque anni dopo la stipula del mutuo verosimilmente riconducibile ad una valutazione peggiorativa dell’affidabilità della mutuataria. Dalla situazione della Centrale Rischi Crif a settembre 2019, inoltre, emergeva un’esposizione complessiva di RAGIONE_SOCIALE Percorsi verso il sistema bancario (e non solo verso Biverbanca) molto rilevante. L’inadempimento della Asl all’obbligo di pagamento dei canoni, comunque, non era in relazione causale esclusiva e diretta con la decisione della banca di risolvere il contratto di mutuo, giacché la risoluzione interveniva il 4.5.2020 mentre la richiesta di pagamento dei canoni inevasi (cui la Biverbanca era legittimata), con relativa messa in mora, sopravveniva solamente in data 26.8.2020. Anche i danni
derivanti dalle azioni esecutive dei diversi creditori non risultavano in nesso di causalità materiale con l’inadempimento né erano prevedibili, ex art. 1223 e 1225 c.c., poiché risalenti fino all’anno 2014, anteriormente al contenzioso tra le parti iniziato nel 2016.»;
-l a Corte d’appello di Torino, investita dell’impugnazione, con la sentenza n. 381 del 20/4/2022, respingeva il gravame e confermava la decisione di primo grado; avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;
-resisteva con controricorso la Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;
CONSIDERATO CHE
-secondo il criterio della decisione sulla base della ‘ragione più liquida’, si esaminano prioritariamente il terzo e il quinto motivo, entrambi riguardanti le statuizioni sul merito della domanda risarcitoria, respinta in entrambi i precedenti gradi di giudizio;
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduce la «nullità per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.», perché il giudice d’appello ha rilevato ex officio l’assenza di allegazione e di prova del danno patito, che non aveva formato oggetto di previa discussione tra le parti e non era stata rilevata in primo grado: «quanto devoluto, ad opera della medesima s.r.l. Percorsi, alla Corte d’Appello … afferiva unicamente alla mancata corretta applicazione della teoria della regolarità causale per individuare il nesso causale tra inadempimento e danno risarcibile, dovendosi valutare non la sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il contratto di locazione bensì l’esistenza o meno di un nesso causale tra l’inadempimento del secondo contratto e la risoluzione del primo contratto (danno mediato ed indiretto) … né nella memoria difensiva in prime cure né in quella d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE di Torino’ ha mai mosso contestazioni circa la sussistenza di un danno risarcibile, patito dalla s.r.l. Percorsi e rappresentato dalla risoluzione del
mutuo ipotecario nonché dall’addebito degli interessi moratori, limitandosi ad eccepire la carenza di nesso causale con il proprio inadempimento.»;
-col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 1223 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, «non avendo la Corte d’Appello valutato correttamente come … il pagamento ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE di Torino’ in costante ritardo sulle scadenze contrattuali, e – come se non bastasse – parziale per ben 6 (sei) rate del canone per le annualità 2016-2017, ritardato di un anno per ulteriori 3 rate relative all’annualità 2018, e addirittura mancato per ben altre 3 rate al momento dell’introduzione del presente giudizio, ebbe ad integrare un comportamento di inadempienza reiterato e pervicace, incidente per i 2/3 delle 18 scadenze periodiche totali del canone fino ad allora maturate, così causando in modo diretto ed immediato l’impossibilità di ottemperare puntualmente alle scadenze di successive rate del citato mutuo, atteso che ebbe a privare la RAGIONE_SOCIALE Percorsi di quelle disponibilità economiche sopra rappresentate necessarie per il corretto funzionamento della propria attività ed il soddisfacimento dell’onere rappresentato dal mutuo ipotecario, realizzando uno squilibrio economico destinato a non venir meno per effetto del mero parziale pagamento degli arretrati alla data del 21.11.2018 ma idoneo a produrre i propri effetti anche nel periodo successivo, sino alla data del 17.08.2019 … In siffatto modo, il Giudice d’Appello ha omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti … rappresentato dall’esse re la causale della risoluzione del mutuo – ed il conseguente addebito degli interessi moratori maturati – esplicitata nella comunicazione inviata dalla s.p.a. Biverbanca in data 04.05.2020 (doc. 9 fasc. doc.ti prime cure), per come riferita a pag. 17 del ricorso in appello … quale altro fatto rappresentato dalla s.r.l. Percorsi a pag. 18 del ricorso in appello, il ‘disposto di cui all’art. 4 delle condizioni generali di contratto di mutuo …, ove sono esplicitate le uniche ed esclusive ipotesi in cui la Banca poteva risolvere, di diritto, il contratto di mutuo»;
-il giudice d’appello ha respinto la domanda di risarcimento del pregiudizio di Euro 5.490.853,80 asseritamente sofferto da RAGIONE_SOCIALE «quale danno conseguente la risoluzione del contratto di mutuo intercorso con Biverbanca» e consistente nella «risoluzione del contratto di mutuo con contestuale richiesta di rientro immediato della somma residua maturata» per due distinte ragioni: in primis , per l’inconfigurabilità di un danno, atteso che «le somme ricevute a mutuo andavano, in ogni caso, restituite con i relativi interessi»; in secondo luogo, per il rilievo -ex officio -della mancata allegazione e prova del danno, atteso che la parte appellante aveva omesso persino di affermare l’intervenuta restituzione o l’avvio di un’azione a questa rivolta (questa la motivazione: « … è del tutto infondata sia perché le somme ricevute a mutuo andavano, in ogni caso, restituite con i relativi interessi, sia poiché non vi è non solo alcuna prova, ma neppure alcuna allegazione né che parte appellante abbia restituito, allo stato, alcuna somma alla banca mutuante né che questa abbia intrapreso qualsivoglia azione per ottenere alcunché. Né è dato sapere se e quali somme in futuro parte appellante eventualmente restituirà. Alcun danno, quindi, può configurarsi. …»);
-il terzo motivo si limita a criticare la seconda ratio e non contrasta la prima, di talché la censura risulta inammissibile (in proposito, ex multis , Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188-01: «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa»);
-ad ogni buon conto, il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che al giudice di secondo grado era devoluta l’intera domanda risarcitoria: è illogico sostenere -come fa la ricorrente -che l’appello era limitato alla questione inerente al nesso causale (reputato insussistente già in primo
grado) e non anche esteso al l’individuazione dei pregiudizi che costituiscono conseguenza del preteso rapporto di causalità;
-per convincersene è sufficiente rilevare che, a voler ipotizzare come sussistente (in via meramente astratta) il nesso causale tra l’inadempimento al contratto di locazione e la risoluzione del mutuo bancario, il giudice sarebbe stato investito di determinare le conseguenze pregiudizievoli e di quantificarle, sicché è evidente l’infondatezza della tesi della RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a scrutinare la dedotta violazione dell’art. 1223 c.c. senza estendere la propria cognizione al danno (che, peraltro, forma espresso oggetto della predetta disposizione) patito dalla società;
-dalla ricorrente sembra richiamato (ancorché implicitamente) il principio di non contestazione, in ragione del fatto che, «in sostanza, né nella memoria difensiva in prime cure né in quella d’appello, l’RAGIONE_SOCIALECittà di Torino’ ha mai mosso contestazioni circa la sussistenza di un danno risarcibile, patito dalla s.r.l. Percorsi e rappresentato dalla risoluzione del mutuo ipotecario nonché dall’addebito degli interessi moratori, limitandosi ad eccepire la carenza di nesso causale con il proprio inadempimento»;
-a riguardo si osserva che -al di là della violazione dell’art. 366 , n. 6, c.p.c. (dato che il ricorso omette di fornire gli elementi indispensabili a questa Corte per verificare l’asserita mancanza di contestazioni) l’eccezione di carenza di nesso causale formulata dalla controricorrente vale a negare in radice e in toto la propria responsabilità risarcitoria e non può essere considerata quale implicito riconoscimento di un pregiudizio; e, comunque, si ricorda che la non contestazione deve riguardare ‘fatti’;
-l a Corte d’appello ha poi fornito dettagliate ragioni per le quali ha escluso il nesso causale tra i tardivi adempimenti della ASL e le vicende del mutuo e, r ispetto a tali argomentazioni, l’odierna ricorrente adduce inammissibilmente l’omessa considerazione di circostanze fattuali, che non può essere dedotta in presenza di una cd. ‘doppia conforme’ e che, comunque, non potrebbe riguardare le risultanze istruttorie;
-i n maniera altrettanto inammissibile, la censura si risolve in un’apodittica critica del percorso logicogiuridico svolto dal giudice d’appello, dato che la ricorrente non si confronta con la motivazione addotta, ma sottopone a questa Corte di legittimità elementi -non considerati o asseritamente non adeguatamente vagliati (tradisce la richiesta rivalutazione del materiale probatorio la frase, scritta a pag. 22 del ricorso, «non è dato individuare gli elementi gravi, precisi e concordanti, richiesti dall’a rt. 2729 c.c.») -che, a suo dire, avrebbero condotto ad una diversa decisione;
-col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione dell’art. 278 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che «la domanda di ‘tenere manlevata RAGIONE_SOCIALE di quanto dovesse essere richiesto da RAGIONE_SOCIALE a titolo di interessi moratori per l’ulteriore mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo’, … risulta inammissibile in quanto del tutto ipotetica e totalmente indeterminata», anziché interpretare la medesima «quale domanda generica di manleva da valere per il futuro»;
-in altre parole, la RAGIONE_SOCIALE sostiene di aver richiesto in primo grado una condanna generica e che, dunque, sia incongrua la decisione della Corte di merito che, in relazione a siffatta istanza, ha preteso la dettagliata illustrazione del pregiudizio lamentato;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , la ricorrente omette di illustrare compiutamente la domanda svolta in primo grado e tale lacuna del motivo -di per sé idonea a determinarne l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. -preclude alla Corte di legittimità l’esame del contenuto della domanda originaria e qualsivoglia valutazione sulla sua corretta lettura da parte del giudice d’appello, anche in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
-inoltre, col motivo non si formula alcuna delle critiche che consentono il sindacato della Corte di legittimità sull’interpretazione della domanda giudiziale data dal giudice di merito: in proposito, «La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di
merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotta come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la ‘qualificazione giuridica’ dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un ‘fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo’, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. Sez. 3, 10/06/2020, n. 11103, Rv. 658078-01);
-l’esclusione del nesso causale tra l’inadempimento della ASL e i pregiudizi lamentati dalla RAGIONE_SOCIALE esime dal vaglio delle prime due censure che -in quanto attinenti al titolo di responsabilità (comunque reputata insussistente) che può essere fatto valere dal cedente il credito -restano assorbiti;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione