Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7860/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO presso il difensore da ultimo indicato
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di TORINO n. 903/2020 depositata il 17/09/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
I fatti, ancora rilevanti in questa fase del giudizio, sono così desumibili dalla sentenza impugnata.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE erano debitori, oltre che di altri soggetti, in seguito meglio indicati, della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE IMI S.p.a., all’epoca dell’inizio dell’esecuzione soggetto giuridico distinto dalla banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., e segnatamente, nei confronti della prima in forza di contratto di mutuo fondiario , risalente all’anno 2000 e per una somma di poco superiore ai centoquindici milioni di lire (€ 115.300.000) , sulla cui base venne iniziata procedura esecutiva immobiliare sui beni della detta società RAGIONE_SOCIALE, mentre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE il solo NOME COGNOME era debitore in forza di cambiali agrarie, sulla cui base questa aveva spiegato l’ intervento nell’esecuzione immobiliare n. 147 del 2000 Reg. es. del Tribunale di Alessandria.
Ulteriori interventi erano stati spiegati dalla Cassa di risparmio di Alessandria, quale creditrice chirografaria, e dalla Banca RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso della detta procedura esecutiva, dopo vari rinvii sulla base di proposte di definizione avanzate dal COGNOME NOME e dopo varie trattative iniziate nell’anno 2002, con la RAGIONE_SOCIALE, venne raggiunto, nel corso dell’anno, un accordo con i creditori Banca RAGIONE_SOCIALE S.p.a. e Cassa di risparmio di Alessandria, a condizione che si verificasse la rinuncia da parte della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. alla procedura esecutiva, o quantomeno alla sospensione «di fatto» di essa, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni.
Segnatamente la detta banca avrebbe dovuto rinunciare all’esecuzione immobiliare a seguito del pagamento delle spese legali relative all’esecuzione per il contratto di mutuo e , dopo avere
accettato la proposta di pagamento di quaranta milioni di lire, dilazionati, e comunque entro il 31/12/2001, per la posizione di NOME COGNOME.
La rinuncia all’esecuzione immobiliare non intervenne se non nel luglio dell’anno 2003 e nelle more la RAGIONE_SOCIALE aveva ritirato la propria disponibilità all’acquisto del compendio immobiliare
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, affermato che la mancata rinuncia era imputabile alla banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., la convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, nonché anche alla salute, avuto riguardo alla persona del primo.
Nel contradittorio con la banca RAGIONE_SOCIALE la domanda venne rigettata, con sentenza n. 640 del 25/07/2018.
RAGIONE_SOCIALE, nelle more del giudizio di primo grado posta in liquidazione, e NOME COGNOME proposero impugnazione e la Corte d’appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con la banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. ha rigettato l’ appello, con sentenza n. 903 del 17/09/2020.
Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME, con atto affidato a un unico, complesso, motivo.
Resiste con controricorso la banca RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 26/01/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso è il seguente: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato rinvio dell’esperimento di vendita del compendio pignorato, nonostante la dichiarazione in tal senso resa dal legale della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., dopo che aveva preso in
considerazione la missiva del 27/05/2003 da parte della RAGIONE_SOCIALE e concernente il deposito del residuo delle spese legali in favore della stessa banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a.
1.1. Il motivo è ammissibile, poiché, a causa della ridotta diversità dell’elemento fattuale tra le sentenze di primo e secondo grado esso non incorre nella preclusione da cd doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter , comma 5, cod. proc. civ. -all’epoca di proposizione del ricorso ancora vigente e il cui disposto è ora stato sostanzialmente trasposto nell’art. 360, comma 4, codice di rito, a opera dell’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati dal l’ 1/01/2023 -ma infondato, per le ragioni di seguito esposte.
1.2. Invero, i giudici di merito prendono in considerazione tutte le circostanze che precludevano, nonostante un’eventuale rinuncia della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’estinzione della procedura esecutiva, in quanto altro creditore munito di titolo, ossia la RAGIONE_SOCIALE non aveva acconsentito in alcun modo all’estinzione se non a fronte di specifiche, e delle quali non risulta l’avveramento, condizioni (si veda spec ificamente le pagg. 14 e 15 della sentenza d’appello,) e si era limitata semplicemente a chiedere che il creditore procedente non desse impulso alla procedura esecutiva mediante la vendita dei beni (che in concreto non vi fu, in quanto venne disposto rinvio per mancanza di offerte con fissazione di una nuova vendita a prezzo ribassato di un quinto).
Questa la scansione dei fatti come ricostruita dai giudici dell’appello: «dalla missiva in data 27/05/2003 del legale della RAGIONE_SOCIALE emerge che solo in quella data la debitrice effettuava il deposito – presso la filiale del creditore procedente di Città di Castello – di un assegno circolare di euro 27.170,30 comprensivo delle spettanze dello studio legale COGNOME (legale della Banca) con
imputazione al debito costituito dalle cambiali agrarie e al saldo delle spese legali.
Difformemente da quanto affermato dagli appellanti, l’AVV_NOTAIO, come da intese, il 28.05.2003 depositava avanti al Giudice dell’esecuzione istanza di rinvio dell’udienza del 30.05.2003 fissata per la vendita (doc. 14 Banca appellata). Dal doc. 4 dell’appellata emerge poi che la vendita del 30.05.2003 veniva rinviata al 17.10.2003 e quindi, su istanza di rinvio dei creditori, al 30.01.2004, al 23.04.2004 e all’8.10.2004.».
La Corte territoriale, dopo avere sostanzialmente rilevato che in concreto la vendita del compendio pignorato non vi fu e che il mancato accordo con la RAGIONE_SOCIALE non era imputabile alla banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., aggiunge, inoltre, che anche la Cassa di risparmio di Alessandria, sebbene creditrice chirografaria, non aveva raggiunto un accordo per la definizione della propria posizione creditoria (essendosi limitata, come afferma a pag. 17 la scorte territoriale, a concordare un piano di rientro con versamenti periodici e rinunciava pertanto ad attivare altre azioni per il recupero del credito) , cosicché viene in rilievo un’ulteriore causa determinante della mancata estinzione della procedura esecutiva, non imputabile alla sola banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a..
La motivazione dell’appello si sottrae alle critiche mosse, risultando evidente la piena disamina di tutte le circostanze fattuali delle quali lamenta l’omesso esame la difesa della parte ricorrente .
In concreto la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’esame delle risultanze di causa, che la condotta della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fu la causa determinante degli asseriti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, ossia non si trattò di una condotta determinante il danno, peraltro soltanto asserito . L’impugnazione, come già la domanda originaria, risulta essere stata disattesa per mancata prova del nesso causale tra la condotta dell’istituto bancario
creditore procedente e il nocumento, non risultando determinanti i fatti sui quali la domanda era stata posta.
Tanto a prescindere dagli ulteriori profili che non risultano essere stati fatti oggetto di sindacato da parte della ricorrente, concernenti le circostanze concorrenti, sulle quali pure fonda la sua decisione la Corte territoriale, quali la incapienza finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, che pure avrebbe dovuto munirsi di provvista, come risulta dal carteggio intercorso con la stessa banca RAGIONE_SOCIALE BCI S.p.a. e di cui vi è menzione ala pag. 16 della sentenza, al fine di perfezionare l’acquisto dei terre ni della RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello afferma , inoltre, che successivamente ai fatti degli anni 2002 e 2003 la procedura esecutiva venne sospesa nell’anno 2015 su istanza, tra gli altri creditori procedenti, della Banca RAGIONE_SOCIALE S.p.a., cosicché ne desume che con detta banca in precedenza non era stato raggiunto alcun effettivo accordo che implicasse desistenza o comunque rinuncia all’esecuzione .
Il ricorso omette di riferire compiutamente detta circostanza, indice, quantomeno sintomatico e ulteriore , dell’insussistenza del nesso causale tra condotta della banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. e l’asserito nocumento derivante dal mancato raggiungimento dell’accordo con la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è, pertanto, infondato e va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di