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Nel calcolo del tasso soglia non vanno inclusi gli interessi di mora

La sentenza chiarisce che nel calcolo del tasso soglia non vanno inclusi gli interessi di mora, la cui verifica va effettuata separatamente. Inoltre, la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini dell’usura. Infine, viene confermata la tardività dell’eccezione di nullità della fideiussione sollevata solo in comparsa conclusionale.

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Pubblicato il 28 giugno 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – SEZIONE I^ CIVILE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa NOME COGNOME PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME CONSIGLIERE Dott.ssa NOME COGNOME REL.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._526_2025_- N._R.G._00000870_2022 DEPOSITO_MINUTA_17_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025

nella causa civile RG 870/2022 promossa in sede di appello da , nato a Rivarolo C.se il 16.9.1969, residente in Torino, cod. fisc. , in proprio e quale legale rappresentante della società con sede in Torino, P.IVA , rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino INDIRIZZO – Parte appellante – Contro con sede in Milano, cod. fisc. in persona del procuratore dott. giusta procura notaio di Verona in data 20.10.2021 rep. 3867 racc. 3219, rappresentato e difeso in forza di procura speciale su atto separato dell’11.7.2022 dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Torino INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME – Parte appellata – Udienza di p.c. 15.10.2024 Conclusioni delle parti Per parte appellante C.F. ’effetto: in via principale in relazione al contratto di mutuo n. 7388447 del 25.11.2011 e n. 670198 del 29.5.2009:

A) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della relativamente al contratto de quo;

accertare che l’istituto di credito abbia pattuito in contratto l’applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;

accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;

per l’effetto:

dichiarare il contratto in oggetto gratuito ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, la rideterminazione/ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

in via principale in relazione al contratto di fidejussione stipulato in data 14.1.2010 dal signor accertare e pertanto dichiarare l’invalidità e/o la nullità totale del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall’art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D’Italia con provvedimento del 2005, e per l’effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante. In subordine, accertare e pertanto dichiarare la nullità parziale delle singole clausole censurate ex articolo 1419 c.c., per contrarietà al divieto di intese concorrenziali per i motivi sopra esposti.

Con rinuncia alle domande qui di seguito non espressamente formulate.

In via istruttoria:

si chiede ammettersi CTU contabile atta a verificare l’applicazione di interessi di natura usuraria e la quantificazione dei relativi addebiti, nonché la quantificazione degli interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate depurate di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca convenuta, al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario per entrambi I gradi di giudizio”.

Per parte appellata “Voglia l’Ill.ma Corte contrariis rejectis respingere l’appello proposto e per l’effetto respingere tutte le domande proposte Condannare parte attrice appellante al pagamento delle spese legali sia del primo grado che del giudizio di appello”.

Svolgimento del processo di Novara con il quale aveva domandato l’accertamento della usurarietà di due mutui chirografari stipulati il 29.5.2009 (n. 670198) ed il 25.11.2011 (n. 7388447) con il Parte attrice aveva dedotto la nullità dei contratti per la mancata pattuizione ed indicazione del TAEG, aveva denunciato il superamento del tasso soglia con conseguente richiesta di applicazione del disposto di cui all’art. 1815 CC e, quindi, di accertamento della gratuità dei mutui con compensazione delle maggiori somme percepite dalla banca con quelle ancora dovute per rate dei mutui medesimi; aveva lamentato anche l’applicazione della prassi anatocistica per via del tipo di ammortamento c.d. alla francese previsto nei contratti;

aveva infine domandato la condanna della banca al risarcimento dei danni, diffidando l’istituto di credito, al contempo, dal procedere alla segnalazione in Centrale Rischi.

Nel dettaglio, parte attrice aveva constatato l’avvenuto superamento del tasso soglia all’esito di una verifica in base alla quale, dopo aver ricompreso nel conteggio tutte le spese ed anche gli interessi di mora, aveva individuato un tasso di interesse che superava il tasso soglia, fattispecie che faceva emergere, a suo avviso, l’illecita che denunciava.

Aveva infine domandato la declaratoria di nullità della fidejussione rilasciata in occasione della stipula dei mutui dall’attore.

Costituendosi in giudizio il aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda per il suo carattere esplorativo e ne aveva quindi contestato la fondatezza nel merito.

Aveva evidenziato che il TAEG era, intanto, espressamente indicato nei contratti e, in ogni caso, non poteva considerarsi ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia;

aveva contestato la fondatezza della ricomprensione anche degli interessi di mora nella determinazione del tasso ai fini usurai e, sotto tale profilo, aveva anche contestato la correttezza del riferimento effettuato da parte attrice laddove aveva indicato quale tasso di riferimento, per uno dei mutui, quello pubblicato per operazioni differenti (mutui ipotecari piuttosto che altri finanziamenti alle imprese) ed aveva escluso che per il calcolo del tasso applicato alle operazioni dovesse considerarsi anche il tasso di mora convenzionalmente previsto. Come, aveva dedotto la convenuta, non tutti i costi avrebbero dovuto essere considerati ma soltanto quelli connessi all’erogazione del credito.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed il Tribunale di Torino, all’esito negativo di alcuni tentativi di conciliazione, anche proposti ex art. 185 cpc, ha rigettato tutte le istanze istruttorie e definito il giudizio con la sentenza n. 580/2022 pubblicata l’11.2.2022 con la quale ha rigettato le primo giudice, dopo aver dato atto che entrambi i contratti contenevano l’indicazione dell’ , ha comunque escluso che l’eventuale sua mancanza potesse determinare la sanzione di cui all’art. 117 TUB, né la fattispecie dedotta poteva essere ricondotta a quella descritta e disciplinata dall’art. 125 TUB. Quanto alla ipotesi di superamento del tasso soglia, il Tribunale, dopo aver individuato la categoria di riferimento (finanziamenti ad imprese e non mutui ipotecari), ha escluso, sulla scorta degli atti di causa che si fosse verificato il superamento.

Dato atto, per un verso, che anche il tasso di mora deve essere contenuto entro il tasso soglia di riferimento, il primo giudice ha però chiarito che non tutte le voci di costo devono prendersi in considerazione ai fini dell’accertamento del tasso applicato al finanziamento dovendosi escludere che proprio il tasso di mora è riferibile ad una fase eventuale e patologica del rapporto , connessa all’inadempimento del mutuatario, tanto che ne è esclusa, a fini della rilevazione del TEGM, la loro rilevazione trimestrale. Concettualmente, per gli stessi motivi, non può essere ricompresa nel calcolo, ha concluso il Tribunale, neppure la penale prevista per l’estinzione anticipata.

La critica relativa alla illegittimità della asserita pratica anatocistica derivante dalla previsione dell’ammortamento alla francese, ad avviso del Tribunale è pure infondata:

essa appare del tutto generica (“… la tesi prospettata dall’attore si limita ad un generale richiamo ai principi espressi in materia di anatocismo dalle pronunce della Suprema Corte …”) e non è supportata da una ricostruzione tecnico-contabile che consenta di poter ravvisare “… una occulta forma di anatocismo a carico del cliente …” a fronte, invece, di una condizione obiettiva di effettiva possibilità per il mutuatario di conoscere, in base la piano di ammortamento, la pianificazione del capitale e degli interessi corrispettivi. Con riguardo infine alla eccepita nullità della fidejussione, il Tribunale dando atto della estrema genericità della domanda (“… Le domanda di nullità della fideiussione, non illustrata nel suo contenuto nella citazione, ma presumibilmente collegata all’asserita natura usuraria dei due mutui, non può quindi essere accolta…”), ha dichiarato la tardività della deduzione di alcuni motivi relativi al vizio denunciato, neppure sanabile attraverso l’esercizio del potere officioso delle nullità, posto che parte attrice non aveva neppure tempestivamente allegato alcun elemento che potesse condurre al rilievo d’ufficio. Alla soccombenza di parte attrice è seguita quindi la condanna alle refusione delle spese di giudizio.

L’appello Con tempestivo atto di citazione, hanno impugnato la debbano rispettare la normativa in materia di usura, dall’altro però sostiene che, stante la loro esclusione dalle rilevazioni trimestrali, li esclude in quanto non si comprende come essi debbano essere inclusi nel calcolo del TEG…”);

carente di motivazione, laddove il Tribunale avrebbe omesso di includere, fra i costi riferibili all’erogazione del finanziamento, quelli inerenti alle fidejussioni rilasciate da ;

non condivisibile rispetto alla esclusione della penale di anticipata estinzione nel calcolo dell’usura originaria del rapporto giacchè

“… il mancato verificarsi di una fattispecie prevista nel contratto non elimina il carattere di usurarietà che la clausola possiede già al momento della pattuizione (Trib. Catanzaro sent. n. 2139/2018 del 31.12.2018), e pertanto la commissione per estinzione anticipata deve essere ricompresa ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto di mutuo, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del costo.

In tale prospettiva pertanto – anche in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito – deve ritenersi che il compenso pattiziamente convenuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo è di certo un costo per la parte finanziata ed una remunerazione per la banca…”.

A censura è stata infine sottoposta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della fidejussione sul presupposto che essa era stata formulata nella comparsa conclusionale.

Parte appellante ha pertanto insistito affichè la sentenza impugnata sia riformata anche in relazione a detto capo.

costituendosi anche nel presente grado, ha contestato la fondatezza dell’appello ed ha ricondotto a non coerenti interpretazioni gli argomenti spesi dagli appellanti in relazione alla necessità di inclusione anche degli interessi di mora nel calcolo della soglia usura.

Parte appellata ha quindi evidenziato che nessun costo avevano avuto le fidejussioni cui si riferivano gli appellanti né che la penale per anticipata estinzione potesse rilevare ai fini indicati dagli appellanti.

Quanto alla asserita nullità delle fidejussioni, il ha rilevato, intanto che esse, sottoscritte nel 2010, “…

sono di molto posteriori al provvedimento di Banca di Italia che ha stabilito la anticoncorrenzialità delle c.d. Norme Uniformi Bancarie, che risale al 2005…”, quindi che “… l’effetto della intesa anticoncorrenziale non è la nullità della fideiussione ma solo quella parziale delle singole clausole conformi all’intesa…” con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto fornire prova dei motivi per i quali le clausole ritenute nulle avrebbero determinato l’estinzione della fidejussione.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio.

’articolazione dei motivi di gravame può essere sintetizzata nella censura al metodo, complessivamente inteso, di verifica della ricorrenza, o meno, dell’usurarietà dei mutui chirografari stipulati dall’appellante in data 29.5.2009 e 25.11.2011.

E’ anche impugnato il capo della sentenza che rigetta la domanda di nullità della fidejussione.

La Corte osserva quanto segue.

Il Tribunale ha escluso che ricorrano i presupposti per l’accoglimento della domanda chiarendo che parte attrice include erroneamente nel suo calcolo per la verifica dell’usurarietà anche gli nteressi di mora e denuncia la contraddittorietà della motivazione laddove il primo giudice, pur riconoscendo la rilevanza della convenzione sui tassi di mora ai fini dell’usura, ne esclude la ricorrenza nel caso in esame.

Il motivo è infondato e non esiste alcuna contraddittorietà nella motivazione considerato che il Tribunale ha correttamente affermato che il tasso di mora non è escluso dalla valutazione della fattispecie usuraia ma ha ben chiarito che la sua evidenza a detti fini non può essere quella prospettata e cioè la sommatoria al tasso di interesse corrispettivo.

E’ infatti noto che la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18.09.2020) ha affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.

In quella occasione la Corte ebbe ad affermare che la mancata ricomprensione degli stessi nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali sicché, in quel caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2. Quindi, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.

Quanto alla tesi circa la sommatoria dei tassi, la Suprema Corte ha però specificamente osservato che “… siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati «ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286):

gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;

gli altri in caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto.

4.4.

Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.

Pertanto, tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.;

Cass. 4.11.2021, n. 31615).

Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità.

Certamente non lo ho affermato Cass. 9.1.2013, n. 350 (quantunque venga spesso citata in tal senso), che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi.

Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi corrispettivi…”.

Del pari, destituite di fondamento sono anche le censure rivolte ai capi della sentenza che escludono dal calcolo usura i costi riferibili all’erogazione del finanziamento ed anche la penale per estinzione anticipata.

Relativamente al primo profilo, parte appellante confonde la disciplina inerente i finanziamenti quali quelli in esame ed i finanziamenti con cessione del quinto.

Correttamente il Tribunale ha operato ed argomentato su tale distinzione, riconducendo quelli in esame alla prima delle due categorie.

In ogni caso, nessun costo risultano avere le fidejussioni rilasciate.

Neppure è condivisibile l’ulteriore profilo di critica e che è volto a contestare la mancata inclusione della penale per estinzione anticipata nella valutazione usuraia.

Detta penale, prevista in entrambi i contratti, è descritta quale compenso (pari all’1,00% nel contratto 29.5.2009 e nel 2,00% del capitale anticipato e con esclusione di spese ulteriori per conteggi) quale conseguenza dell’estinzione anticipata.

Si tratta quindi di un costo che svolge una funzione diversa da quella assolta dagli interessi ed è alternativo ad essi, motivo per il quale la tesi della sommatoria è priva di fondamento logico prima ancora che giuridico.

Neppure può essere accolto il motivo di gravame con il quale è criticata la decisione del Tribunale in relazione sia alla tardività della domanda di nullità della fidejussione sia al merito della censura.

In maniera del tutto condivisibile, infatti, il primo giudice ha chiarito che, in assenza di allegazioni tempestive che supportino l’onere, in capo a chi domanda, di indicazione di fatti ed elementi suscettibili di condurre al rilievo d’ufficio di cui si chiede l’esercizio, detto potere non è esercitabile.

Altrettanto condivisibile è poi la motivazione, non scalfita dal motivo di appello, in base alla quale il Tribunale ha escluso che l’eccezione di nullità possa fondarsi su generiche e neppure ben chiarite circostanze che siano idonee a determinare, ai sensi dell’art. 1419 CC l’estensione della nullità all’intero negozio.

L’appello deve, conclusivamente, essere integralmente rigettato.

Spese processuali Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, società , in applicazione del principio della soccombenza.

La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell’attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori medi dello scaglione applicabile.

Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, e così per l’importo complessivo di € 6.946,00, oltre il rimborso forfetario, l’IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l’infondatezza dell’appello.

PQM

La Corte d’Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto sentenza del Tribunale di Torino 580/2022 pubblicata l’11.2.2022 nei confronti di in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa, -rigetta l’appello;

– condanna parte appellante, società , in solido, al rimborso delle spese processuali del grado a favore di , liquidandole in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio dell’ 11 giugno 2025.

Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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