SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 218 2026 – N. R.G. 00000034 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 359 e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: 34/2024 r.g. promossa da:
(C.F.
C.F.
(C.F.
C.F.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
APPELLANTE/I
nei confronti di
APPELLATO/I
*
Oggi 14 Gennaio 2026 , alle ore 12:26 dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Dr. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
Dr. NOME COGNOME Consigliere
con l’assistenza del Funzionario Addetto UPP AVV_NOTAIO.NOME COGNOME nei locali del INDIRIZZO di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l’AVV_NOTAIO Per parte appellata: l’AVV_NOTAIO NOME anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
C.F.
(C.F.
C.F.
APPELLANTE/I
nei confronti di
APPELLATO/I
avverso
la sentenza n. 1019/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22/11/2023
CONCLUSIONI
In data 14.1.2026 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: – in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti; – nel merito, accogliere per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede il presente gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 119/2023 emessa dal Tribunale di Siena all’esito del giudizio n. R.G. 2001/2021, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: ‘Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in tesi: rigettare le domande dei signori ed per essere le stesse infondate in fatto e in diritto e non provate; in denegata ipotesi, salvo gravame: accertare e dichiarare che il controvalore della quota di un terzo della comproprietà del compendio immobiliare denominato ‘I RAGIONE_SOCIALE‘ spettante ai signori ed è pari, complessivamente, ad € 315.000,00, o alla minor somma che dovesse essere giudizialmente accertata. In ogni caso, Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ‘.
Per parte appellata: ‘ affinché l’On.le Corte d’Appello voglia, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex adverso impugnata, rigettare l’appello proposto dalla signora e confermare la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale di Siena. Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, cassa avvocati e iva, come per legge ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso la sentenza n. 1019/2023, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22/11/2023, che, in parziale accoglimento delle domande proposte da e , aveva condannato al pagamento della somma di € 382.000,00 (pari ad € 191.000,00 per ciascuno degli attori), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite.
1 -Il giudizio di primo grado.
1.1. -e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, , esponendo:
-) di essere stati proprietari (per la quota di 1/3), insieme con gli zii, e dei beni immobili costituenti il compendio denominato ‘RAGIONE_SOCIALE, siti nel Comune di Piancastagnaio e, in particolare, di: a) terreni catastalmente indicati al: foglio 25, p.lla 96; foglio 26, p.lla 106, 107 e 140; foglio 39, p.lle 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 461, 462, 469, 470, 471, 472, 928, 929, 930, 931, 932, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 e 966; foglio 40, p.lla 207, 208 e 209; foglio 52, p.lla 8; foglio 53, p.lla 7; b) fabbricati catastalmente indicati al foglio 39, p.lla 604, sub. 5, 6, 7, come meglio descritti nell’atto di citazione;
-) che, con contratto dell’8 marzo 2010 (rep. n. 87177; racc. n. 28847) ai rogiti del AVV_NOTAIO
, i fratelli avevano venduto alla zia la loro quota di comproprietà dei terreni e fabbricati, al prezzo di € 80.000,00;
-) che lo stesso 8 marzo 2010, i fratelli e la zia avevano stipulato una scrittura privata, con la quale richiamato il contenuto del ‘ contratto pubblico concluso in data 8 marzo 2010, a rogito AVV_NOTAIO. ‘ e gli estremi catastali dei terreni e dei fabbricati che ne costituivano l’oggetto avevano dichiarato di voler definire le loro reali volontà diversamente da quanto stabilito nel contratto di compravendita, sicché gli attori, pur trasferendo formalmente a
le rispettive quote dei beni, in realtà ne avevano conservato la proprietà, mentre la qualora avesse voluto trasferirle a terzi, si era obbligata a riconoscere ai nipoti il controvalore delle quote medesime calcolato al momento dell’eventuale trasferimento;
-) che gli atti sopra descritti costituivano, quindi, intestazione fiduciaria, da parte dei fratelli a favore della zia, delle loro quote;
-) che il 27 agosto 2015, con atto ai rogiti del AVV_NOTAIO (rep 2544 -racc. 1868),
aveva trasferito alla (di cui erano soci e amministratori , e figli della convenuta) ‘ i diritti di comproprietà pari a 2/3 (due terzi) e comunque tutti quelli alla signora spettanti ‘ sui terreni ed i fabbricati oggetto dei due atti dell’8 marzo 2010;
-) che, nel predetto contratto, dichiarava che i ‘ diritti immobiliari ceduti ‘ le erano pervenuti ‘ quanto ai diritti pari a 2/6 (due sesti) su tutti gli immobili, con atto di compravendita ai rogiti del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO in Abbadia San Salvatore, in data 8 marzo 2010 … dai signori e ‘;
-) che all’art. 4 del medesimo contratto, e la società acquirente dichiaravano che ‘ il prezzo di cessione dei diritti immobiliari oggetto del presente atto è stato tra di esse convenuto nella complessiva somma di € 900.000,00 ‘;
-) che, con il contratto del 27 agosto 2015, quindi, aveva trasferito alla
in base a quanto convenuto dalle parti, era tenuta a pagare ai fratelli ‘ quote pari, complessivamente, alla metà del corrispettivo ottenuto.
anche le quote oggetto degli accordi stipulati con gli attori l’8 marzo 2010, sicché, il controvalore delle ‘ dei terreni e dei fabbricati che le erano state fiduciariamente cedute, il cui ammontare era
Concludevano, quindi, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 225.000,00 a favore di ciascuno di essi.
1.2. -Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, la convenuta evidenziava che:
-) contrariamente a quanto affermato dagli attori, con la firma della scrittura privata dell’8 marzo 2010, le parti non avevano proceduto all’intestazione fiduciaria delle quote del podere ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘
a suo tempo ereditate da e ma, al contrario, avevano palesato la natura simulata dell’atto di compravendita delle medesime quote;
infatti, con la firma della scrittura privata, ed non solo avevano dichiarato di voler conservare ‘nella sostanza’ la proprietà dei beni ma si erano pure riservati il mantenimento, senza soluzione di continuità, delle capacità decisionali in ordine alla gestione del
e dell’RAGIONE_SOCIALE che già avevano prima della formale vendita delle loro quote ad essa
-successivamente alla stipula della scrittura privata dell’8 marzo 2010, ed avevano manifestato una volontà diametralmente opposta a quella contenuta nel medesimo accordo, riconoscendo esplicitamente la piena validità ed efficacia della compravendita ai rogiti del AVV_NOTAIO dell’8 marzo 2010, attraverso la richiesta di rescissione del medesimo contratto;
la scrittura privata azionata giudizialmente dagli attori, e sulla quale si fondavano le richieste di condanna formulate nei confronti di aveva quindi definitivamente perso efficacia fra le parti, non avendo essi dato seguito alle obbligazioni dalla stessa disciplinate;
-il controvalore della quota di proprietà del complesso immobiliare denominato Podere ‘I RAGIONE_SOCIALE‘, oggetto di causa, era stato individuato dagli stessi attori, con raccomandata del 23 maggio 2018, in € 395.000,00 e non nel maggior importo di € 450.000,00 richiesto in via giudiziale -dal quale doveva essere detratto l’importo di € 80.000,00 dai medesimi percepito e trattenuto al momento della stipula del contratto di compravendita;
-il valore residuo di € 315.000,00 era, peraltro, in linea con quello (€ 300.000,00) pattuito dall’ex comproprietario con i nipoti , e al momento della compravendita della propria quota di 1/3 avvenuta nell’agosto 2015.
1.3. -All’esito dell’istruttoria, articolatasi nell’assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l’accordo intercorso tra le parti andava qualificato in termini di negozio fiduciario, stante l’effettivo trasferimento della proprietà dei beni oggetto del contratto di compravendita alla convenuta la quale, infatti, non solo avrebbe dovuto ritrasferirli agli attori a titolo gratuito, a loro semplice richiesta, ma avrebbe potuto finanche disporne alienandoli a terzi (come avvenuto);
-) difatti, lo stesso obbligo di ritrasferire i beni presupponeva il previo acquisto degli stessi, sicché la dichiarazione negoziale era incompatibile, sul piano logico, con una simulazione assoluta della compravendita;
-) tale ricostruzione non poteva essere sconfessata dal fatto che, nella scrittura privata, gli alienanti avevano dichiarato di conservare la titolarità delle quote e le capacità decisionali, in
ordine alla gestione del e della RAGIONE_SOCIALE, già in loro possesso prima della formale vendita;
-) invero, faceva parte della cooperativa che gestiva il , sicché aveva interesse a mantenere un potere decisionale con riferimento allo stesso;
-) quanto alla previsione del mantenimento della proprietà ‘effettiva’ in capo agli attori, la stessa andava considerata come espressione utilizzata impropriamente e, in ogni caso, non coerente con la previsione successiva che, prevedendo a carico di il pagamento di un controvalore nel caso di alienazione dei beni a terzi, presupponeva -al contrario -che la convenuta ne fosse pienamente titolare e ne potesse disporre;
-) pertanto, le parti avevano stipulato un peculiare patto fiduciario ove la fiduciaria si obbligava, da una parte, ad utilizzare le somme restituite (della compravendita) per ripianare i debiti delle aziende, dall’altra a restituire a semplice richiesta i beni; a ciò veniva aggiunta anche la pattuizione di una sorta di clausola penale in caso di violazione del patto fiduciario, con conseguente obbligo per la convenuta di pagare il controvalore delle quote trasferite a terzi;
-) quindi, essendo pacifico, da un lato, che il trasferimento a terzi vi era stato e che non aveva adempiuto all’obbligo di versare agli attori il controvalore delle quote e, dall’altro, che gli attori non avevano adempiuto all’obbligo restituire la somma di € 68.000,00 alla convenuta (così disattendo l’impegno assunto sempre nella scrittura privata dell’8.3.2010), quest’ultima andava condannata alla restituzione della somma di €
-) in proposito, occorreva fare riferimento al prezzo delle quote vendute da ai terzi (pari ad € 900.000,00), in quanto l’accordo fiduciario stabiliva l’obbligo di corrispondere, a , il controvalore delle stesse, con ciò lasciando intendere che le parti avessero
e voluto fare riferimento proprio al corrispettivo pattuito all’atto del trasferimento;
-) non poteva riconoscersi il maggior danno, in mancanza di prova al riguardo.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 -Il giudizio di secondo grado
2.1. -Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
con il primo, censurava la qualificazione della fattispecie operata dal tribunale in termini di accordo fiduciario.
Difatti, il primo giudice aveva omesso di considerare tutta una serie di elementi che deponevano per la natura meramente formale del trasferimento di proprietà (quali l’obbligo di restituzione del prezzo da parte dei venditori ed il mantenimento in capo a costoro delle facoltà decisionali in ordine ai beni trasferiti) e, dunque, per la configurazione, nella specie, di una vendita simulata.
Con il secondo, rilevava l’erroneità della decisione in punto di quantificazione sia del ‘controvalore’ della quota venduta che delle somme spettanti agli originari attori.
Invero, aveva errato il tribunale nel quantificare in € 450.000,00 il valore delle quote cedute da
e , giacché il termine ‘controvalore’, utilizzato dalle parti nella scrittura privata dell’8.3.2010, non poteva essere inteso come sinonimo di ‘corrispettivo’; questo perché i contraenti avevano specificato che il ‘controvalore’ doveva essere ‘calcolato’ al momento ‘dell’eventuale trasferimento’, sicché, sulla base di un’interpretazione complessiva della clausola, esso andava determinato tenendo conto del ‘valore’ del bene all’atto del trasferimento.
Ebbene, per determinare tale cifra, il tribunale avrebbe dovuto considerare: i) il prezzo di vendita della quota di 1/3 della medesima proprietà pattuito tra , da un lato, e ,
e dall’altro, pari ad € 300.000,00; ii) il valore della quota individuato dai medesimi ed nel corso delle trattative che avevano preceduto l’instaurazione del presente giudizio, pari ad € 315.000,00.
Per tali ragioni è stata formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. -Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. -Con ordinanza del 20.2.2.2025, la Corte, rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 14.1.2026 , con termine alle parti fino al 7.1.2026 per il deposito di note conclusionali, che venivano ritualmente versate in atti.
2.4. -La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
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3. L’esame del gravame .
3.1. -Il primo motivo è inammissibile.
3.1.1. -In realtà, anche a voler ritenere che la scrittura privata dell’8.3.2010 si configuri come controdichiarazione rispetto alla compravendita stipulata, in pari data, tra (quale parte acquirente) ed i nipoti (quali parte venditrice), con conseguente simulazione assoluta di tale contratto, nondimeno l’appellante sarebbe da ritenersi inadempiente rispetto
all’obbligo, assunto con la predetta scrittura privata, di riconoscere ad e ‘ il controvalore delle quote medesime calcolato al momento dell’eventuale trasferimento ‘.
Difatti, avendo venduto, in data 27.8.2015, con atto a rogito AVV_NOTAIO (rep. 2544 e n. 1868), alla le quote in precedenza acquistate dai nipoti, ella era comunque tenuta a corrispondere, a quest’ultimi, il loro ‘controvalore’ il che, però, non è avvenuto (circostanza incontestata).
Ne consegue, quindi, che la censura in disamina si traduce solo in una critica all’assetto motivazionale della sentenza impugnata, a cui, però, non si accompagna alcuna argomentazione relativa al profilo demolitorio, avendo l’appellante omesso di indicare per quale ragione la ritenuta simulazione dell’atto di compravendita dell’8.3.2010 dovrebbe condurre ad una diversa decisione.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: ‘ l’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso aAVV_NOTAIOato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata ‘ (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
3.1.2. -Ad ogni modo, giova considerare come la qualificazione, da parte del primo giudice, del rapporto intercorso tra le parti in termini di accordo fiduciario, appare convincente, laddove si consideri che, nella scrittura privata dell’8.3.2010, i venditori ( ed avevano dato atto di aver effettivamente ricevuto la somma di € 68.000,00 dall’acquirente ( ), prevedendo, altresì, che nel caso in cui quest’ultima avesse trasferito a terzi ‘ le quota dei beni a lei formalmente derivate a seguito del pluricitato contratto 8.3.2010, ma in realtà come già detto rimaste nella proprietà effettiva dei sig.ri ed avrebbe dovuto ‘ riconoscere a questi ultimi il controvalore delle quote medesime calcolato al momento dell’eventuale trasferimento ‘.
È evidente che l’ammissione del passaggio di denaro, così come anche il riconoscimento della possibilità, per , di disporre delle quote, siano incompatibili con l’esistenza di un accordo simulatorio deponendo, invece, per la realtà dell’effetto traslativo.
In proposito, l’affermazione del diritto di proprietà di e e del persistere delle loro facoltà decisionali sui beni deve essere interpretata nel senso che ad essi veniva attribuito il
diritto di caducare, in qualsiasi momento, tale effetto traslativo a favore di , chiedendo il ritrasferimento delle quote.
Significativa, al riguardo, è la previsione, contenuta nella scrittura privata dell’8.3.2010, secondo cui ‘ la sig.ra si obbliga a ritrasferire formalmente, a titolo gratuito, le quote di comproprietà dei beni oggetto del presente atto, acquistate con atto pubblico 08.03.2010, ai sig.ri ed nel momento in cui gli stessi ne dovessero fare richiesta ‘.
In senso contrario, non può l’appellante neppure invocare l’impegno assunto da e di restituirle la somma di € 68.000 (che costei avrebbe dovuto poi destinare a ripianare i
debiti dell’azienda RAGIONE_SOCIALE) entro un anno dalla stipula dell’atto pubblico di vendita dell’8.3.2010.
Difatti, tale impegno non contrasta con la produzione dell’effetto traslativo, proprio in considerazione del fatto che tale somma doveva essere utilizzata per ripianare i debiti dell’azienda RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, anche di e che, di tale azienda, erano comproprietari), il che consente di riconoscerle comunque valenza solutoria.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: ‘ l’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, “inter partes”, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del “pactum fiduciae”, laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante ‘ (cfr. Cass. civ., n. 14695/2015).
Ne consegue che, con l’affermazione della proprietà in loro favore, gli odierni appellati intendevano proprio far valere il carattere temporaneo e condizionato del trasferimento a favore di
, trasferimento, però, che era effettivamente voluto dalle parti, non spiegandosi, diversamente, la corresponsione del prezzo e la previsione della possibilità, per l’acquirente, di disporre delle quote oggetto dell’atto di compravendita dell’8.3.2010.
3.2. -Il secondo motivo di appello è infondato.
3.2.1. -Sostiene l’appellante che il tribunale avrebbe errato nel quantificare in € 450.000,00 il valore delle quote cedute da e , giacché il termine ‘controvalore’, utilizzato dalle parti nella scrittura privata dell’8.3.2010 (in cui era stato previsto che nel caso in cui avesse trasferito a terzi ‘ le quota dei beni a lei formalmente derivate a seguito del pluricitato contratto 8.3.2010, ma in realtà come già detto rimaste nella proprietà effettiva dei sig.ri ed avrebbe dovuto ‘ riconoscere a questi ultimi il controvalore delle quote medesime calcolato al momento dell’eventuale trasferimento ‘), non poteva essere inteso
come sinonimo di ‘corrispettivo’; questo perché i contraenti avevano specificato che il ‘controvalore’ doveva essere ‘calcolato’ al momento ‘dell’eventuale trasferimento’, sicché, sulla base di un’interpretazione complessiva della clausola, esso andava determinato tenendo conto del ‘valore’ del bene all’atto del trasferimento.
L’assunto non convince.
3.2.2. -Come affermato dalla Suprema Corte: ‘ in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all’art.1362 cod. civ., nel sancire, al primo comma, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali aAVV_NOTAIOate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri – e sussidiari – canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art.1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni aAVV_NOTAIOate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa “ratio contrahendi”) obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti ‘ (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.5.2005, n. 9284; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 26690/2006, Cass. n. 26567/2021, Cass. n. 5595/2014, Cass. n. 12082/12082, Cass. n. 10896/2016).
Pertanto, dovendosi privilegiare, tra i criteri ermeneutici, quello letterale, non vi è dubbio che il termine ‘controvalore’, riferito alle quote trasferite a , debba essere interpretato, alla stregua proprio del suo significato corrente, come ‘valore corrispondente’ sotto il profilo monetario e, quindi, come corrispettivo.
Ne deriva che, correttamente, il tribunale, nel determinare la somma dovuta dall’odierna appellante, ha fatto riferimento al prezzo pattuito nell’atto pubblico del 27.8.2015, a rogito AVV_NOTAIO
(rep. 2544 e n. 1868), con cui ella ha venduto alla le quote in precedenza acquistate dai nipoti.
In ogni caso, anche a voler seguire l’impostazione dell’appellante secondo cui ‘ il significato da attribuire all’espressione ‘controvalore’ utilizzato dalle parti non quello di corrispettivo indicato dal Tribunale, ma quello di ‘valore’ del bene calcolato al momento del trasferimento ‘ (cfr. atto di appello, pag. 13), non si comprende il motivo per il quale tale ‘valore’ andrebbe determinato non con riferimento al corrispettivo effettivamente ottenuto da dalla rivendita delle quote dei nipoti, ma con riferimento al prezzo pattuito in un diverso atto stipulato, sempre nel
2015, tra soggetti differenti (e, cioè, tra , da un lato, e , e dall’altro).
Del resto, anche a voler seguire la tesi dell’appellante in ordine al carattere simulato della compravendita, la possibilità per costei di vendere le quote dei nipoti andrebbe riconAVV_NOTAIOa allo schema del mandato a vendere, con conseguente obbligo, per il mandatario, di versare ai mandanti il prezzo riscosso.
Infine, non può l’appellante invocare il valore della quota indicato, in € 395.000,00, dai medesimi ed nella lettera raccomandata del 23.5.2018 a lei inviata, non avendo ella mosso alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato che era rimasto incontestato che tale missiva si collocasse nel corso delle trattative che avevano preceduto l’instaurazione del presente giudizio, di talché alla stessa non poteva essere attribuita alcuna valenza probatoria.
4 -Per quanto esposto, si impone il rigetto dell’appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001 -520.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore minimo) € 3.649,00
Compenso tabellare: € 13.530,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della riAVV_NOTAIOa attività difensiva espletata nonché per il carattere ripetitivo delle difese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 1019/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 13.530,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma Iquater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell’appellante.
Firenze, 14.1.2026
Il Consigliere relatore ed estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.