Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7557-2018 proposto da:
CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cronologico 522/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 3212/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con ordinanza del 25.1.08 il tribunale di Trani ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, ammettendo al passivo del fallimento crediti ulteriori RAGIONE_SOCIALE per premi per le somme indicate.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse un ente ecclesiastico che non aveva però fornito prova di essere ente non commerciale (non avendo provato che l’attività commerciale -pacificamente svolta- fosse non prevalente su altra attività esercitata, ai fini dell’esenzione dal pagamento delle sanzioni civili da ritardato pagamento premi), tanto più che era rilevante indice della natura commerciale la soggezione dell’ente alla procedura di amministrazione straordinaria.
Avverso tale sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 225 legge 311 del 2004, 41 comma 7 legge 289 del 2002, 4 decreto legge 245 del 2002, per non avere la corte territoriale considerato la sospensione dei termini di pagamento per gli enti aventi le caratteristiche come quello ricorrente, non essendo l’esercizio di attività economica idoneo a modificare la natura dell’ente.
Occorre premettere che l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’ inammissibilità del ricorso ex art. 99 ultimo comma legge fallimentare per decorso dei 30 giorni dalla comunicazione del decreto che
pronuncia sull’opposizione. L’eccezione è infondata, in quanto l’atto, pur pervenuto al destinatario oltre il termine, è stato avviato a notifica il 26/1/18, ossia l’ultimo giorno utile per la notifica, e la relativa notifica, non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, è stata ripresa nei giorni immediatamente successivi, sicché con conseguente effetto della notificazione dalla data iniziale di attivazione del procedimento (conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 -01 e Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della RAGIONE_SOCIALE nonostante la sentenza impugnata abbia proceduto alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto.
La decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE -parte che aveva invocato l’applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamentonon avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina; con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l’ammissione della RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione controllata e l’attività, oggettivamente considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata “con metodo economico” ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., n.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull’argomento, Cass. n. 97 del 2001; Cass. n. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto.
Il giudizio in tal senso effettuato è, in concreto, operato sulla base di elementi di fatti e configura, pertanto,
apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al giudice di legittimità.
Questa Corte ha già esaminato più volte questione analoga (Cass. n. 25063, n. 5816 e n. 5815 del 2022) ed ha affermato che tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l’iter argomentativo della corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. n. 8758 del 2017); i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono quaestiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., n. 8053 e 8054 del 2014.
Il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.