Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5591 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5591 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15684/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, in proprio e quale socio legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dalle avvocate NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
ricorrenti
e da
NOME COGNOME, in proprio e quale socio legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
ricorrente incidentale
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE, entrambe rappresentate
e difese da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , per procure in calce ai rispettivi controricorsi
controricorrenti
nonché contro
FALLIMENTO della COGNOME NOME E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei soci illimitatamente responsabili
-intimato- avverso la sentenza di Corte d’Appello RAGIONE_SOCIALE n. 1193/2023 depositata il 06/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 Questa Corte, con l’ordinanza n. 1239/202, cassò con rinvio, per mancanza di motivazione, la sentenza del 27.1.2020 con la quale la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro la sentenza dichiarativa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE e del loro fallimento personale, emessa dal Tribunale di Siena su istanza della RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE
2 La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo quale giudice del rinvio, ha respinto nuovamente il reclamo.
3 La corte del merito, dopo aver riconosciuto la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE SPV alla riassunzione del giudizio, quale cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti in sofferenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comprensivo di quello verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che gli appellanti avessero fornito prova della natura RAGIONE_SOCIALE dell’impresa esercitata, rilevando che le risultanze processuali dimostravano semmai l’opposto, ossia la strumentalizzazione della veste RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE per realizzare iniziative immobiliari di natura commerciale, sostenute da spregiudicate manovre finanziarie che nulla avevano a che fare con la coltivazione della terra.
In particolare, la corte del merito ha osservato: i) che la domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, a suo tempo presentata dai COGNOME evidenziava la presenza di ‘numerosi investimenti realizzati interamente a leva bancaria’, per importi dell’ordine di milioni di euro e narrava le vicende della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Praga, avente capitale sociale di € 6.578.967,00, interamente partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME e NOME COGNOME, il cui realizzo costituiva la principale voce di attivo del concordato; ii) la relazione del professionista attestatore riportava ‘immobilizzazioni finanziarie’ della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 2.681.674,00, di cui € 2.662.222,00 appunto per la partecipazione nella suddetta s ocietà estera, nonché ‘crediti infragruppo’ per € 288.340,50; iii) l’attivo del concordato, stimato in complessivi € 5.811.602,77, era composto per € 941.213,30 da proventi riconducibili all’attività RAGIONE_SOCIALE e per il resto dal realizzo delle quote detenute dalla RAGIONE_SOCIALE e dai soci nella RAGIONE_SOCIALE estera RAGIONE_SOCIALE dalla vendita dei macchinari, impianti, altre immobilizzazioni finanziarie, rimanenze di merci, e dalla riscossione di crediti verso clienti e verso altre RAGIONE_SOCIALE del ‘RAGIONE_SOCIALE‘;iv) i d ati del bilancio del 2017 recavano una perdita patrimoniale consolidata di € 3.701.656,00, ascrivibile non ad una catastrofica gestione RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto all’indebitamento contratto per sostenere operazioni finanziarie: v) nel conto economico del 2016 erano annotate prestazioni di servizi a favore di altre aziende, segnatamente € 150.000,00 per ‘servizio di imbottigliamento’ a terzi per ed € 18.181,82 per ‘servizi su vigneti -vinificazione’, mentre nel bilancio 2018, accanto a ricavi di complessivi € 35.917,20 per ‘servizi di c/lavorazione’, erano conteggiate ‘plusvalenze da alienazioni’ per € 2.267.713,99; v i) anche nell’ambito del reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.f., le ragioni del dissesto erano apertamente ricollegate dai falliti alla crisi
finanziaria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accentuata dai vani tentativi attuati per liberarsi dal sovraindebitamento.
4 La sentenza, pubblicata il 6.6.2023, è stata impugnata da NOME e da NOME COGNOME con separati ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a tre e a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito a entrambi i ricorsi con distinti controricorsi e depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. Il Fallimento è rimasto intimato.
RILEVATO CHE
1 I motivi del ricorso di NOME COGNOME, notificato per primo e quindi da qualificarsi come principale, possono così riassumersi:
1.1. – Nullità della sentenza e del pregresso procedimento ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 81, 111, 112 e 392 c.p.c., per aver la corte del merito erroneamente disatteso e/o sostanzialmente eluso l’eccezione di carenza d i legittimazione di RAGIONE_SOCIALE SPV, che non era mai stata parte del processo, a riassumere il giudizio di rinvio. Il ricorrente deduce che la successione a titolo particolare nel diritto controverso può configurarsi soltanto a fronte di una vicenda successoria avente ad oggetto direttamente la res in iudicium deducta, che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non è costituita dai crediti vantati dalla parte istante né dal l’annessa pretesa della loro ammissione allo stato passivo del fallimento.
1.2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 e 2082 e 2221 c.c., per avere la corte erroneamente escluso la qualità di imprenditore agricolo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, desumibile da elementi di fatto non esaminati (utilizzazione degli immobili oggetto di cartolarizzazione per le attività agricole; finanziamenti bancari anche approvati dalla Regione per l’acquisto di trattori, cantine terreni, per la bonifica dei tetti in amianto e la nuova strumentazione d’imbottigliamento e l’impianto fotovolta ico; contratti di affitto di fondi rustici; dichiarazioni del curatore ).
1.3. – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. , stante la carenza e/o l’apparenza della motivazione in ordine all’accertamento della natura commerciale dell’impresa : la corte del merito avrebbe acquisito in modo acritico i dati contabili e le conclusioni contenute negli atti difensivi di RAGIONE_SOCIALE, senza avvedersi che invece, dagli stessi documenti da cui quei dati erano stati attinti (tra cui la proposta di concordato, i bilanci, i contratti alla base dell’operazione straordinaria con costituzione di RAGIONE_SOCIALE con sede a Praga per superare la crisi), emergevano elementi in contrasto con quelle conclusioni.
Di seguito, la sintesi dei motivi del ricorso di NOME COGNOME, da qualificare come incidentale.
2.1.-. Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 105 c.p.c. per avere la corte territoriale riconosciuto la qualità di successore a titolo particolare nel processo a RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito ma estranea alla controversia fallimentare: nella specie, in cui era in discussione la natura RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’unico soggetto legittimato alla riassunzione del giudizio sarebbe stato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE avrebbe, tutt’al più, potuto spiegare un intervento adesivo dipendente.
2.2. – V iolazione e falsa applicazione dell’art. 132 nr. 4 c.p.c .; nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, non avendo la corte d’appello accertato quale fosse l’attività svolta in concreto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno verificato se le attività connesse a quella RAGIONE_SOCIALE (fra cui rientra anche la commercializzazione) avessero o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, né, ancora, preso in esame le plurime eccezioni, allegazioni e deduzioni dei reclamanti, né, infine, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dello stesso curatore.
2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2135, 2082 e 2221 c.c. per aver il giudice del reclamo escluso la natura RAGIONE_SOCIALE
dell’impresa, emergente dalla documentazione depositata in atti (visura camerale, attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), situazione patrimoniale 2015 -2016 -2017 2018 Registro cespiti ammortizzabili al 31/12/2018 ,prospetto del potenziale viticolo contratti di affitto di terreni dichiarazioni del curatore) ed aver attribuito rilevanza a un’operazione finanziaria straordinaria -estranea all’oggetto sociale finalizzata a risolvere la crisi societaria e a consentire la prosecuzione dell’attività RAGIONE_SOCIALE e la conservazione nel tempo delle proprietà terriere e degli immobili ivi edificati.
2.4. V iolazione dell’art. 115 c.p.c., per essere la corte fiorentina incorsa in errori percettivi in ordine al contenuto delle prove citate a sostegno della propria decisione. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe errato : a) nell’affermare che l’indebitamento era stato contratto per sostenere operazioni finanziarie, quando invece la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata coinvolta in un’unica operazione finanziaria, volta ad ottenere un beneficio patrimoniale, consistita nel conferimento dei terreni nella RAGIONE_SOCIALE; b) nel l’ascrivere le perdite cumulate all’indebitamento contratto per sostenere operazioni finanziarie confrontare una grandezza stock di patrimonio, ovvero la perdita cumulata, con elementi flusso/correnti di conto economico; c) nell’ affermare che le immobilizzazioni materiali si componevano solo in piccola parte di attrezzature agricole.
Il primo motivo di entrambi ricorsi, di sostanziale identico tenore, è infondato.
3.1. Merita di essere ricordato il pregresso e costante orientamento di questa Corte per il quale la successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia alienato l’identico diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell’acquirente nella posizione giuridica
attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. nn. 1309/1965, 5264/1977, 3868/1983, 4321/1989 e 8316/2004).
3.2. Il contrario precedente (Cass. 29637/2017) in materia di revocatoria ordinaria, citato nei motivi, è stato consapevolmente superato dalla recente sentenza n. 5649/2023, la quale, richiamando il decisum di Cass. 20315/2022, sempre in materia di actio pauliana , ha affermato che ‘in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata) – di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del de bitore’.
3.3. Tale principio va esteso anche nell’ipotesi giudizio volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ad istanza del creditore il quale, provocando l’apertura di una procedura concorsuale, non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito acquistato, ma propone un’azione diretta al soddisfacimento coattivo dello stesso nel concorso con gli altri creditori.
3.4. Del resto, questa Corte ha avuto modo di affermare che ‘ anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l’art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell’avente causa dalla parte originaria di intervenire’ (cfr. in questo senso , tra le tante, Cass. nn. 21395/2018, 15622/2017, 7780/2016 e 1522/2011).
3.5. Ne consegue che il giudice del reclamo ha correttamente affermato la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a riassumere il giudizio di rinvio, nel quale, peraltro, è stata convenuta anche la banca cedente.
Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, in quanto la corte d’appello, dopo aver valutato le prove raccolte ed aver preso in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione, ha indicato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni per le quali ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitasse in prevalenza attività finanziaria.
4.1 A tale riguardo va ricordato che il giudice di merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il proprio convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (in questo senso, tra le altre, Cass. 19756/2014). Il mancato esame di tesi difensive e/o di rilievi incompatibili con la decisione adottata non integra, dunque, il vizio di cui all’art. 132 comma 4 c.p.c.
Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo e quarto di quello incidentale, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili poiché le doglianze, sotto il profilo formale del vizio di violazione di norme di legge sostanziali e processuali, si risolvono in una richiesta di riesame nel merito, in quanto sollecitano l’integrale rilettura degli elementi probatori (ricorso alla procedura di concordato preventivo; voci del bilancio; dati e informazioni tratte dal piano concordatario e dalla relazione del professionista attestatore; operazioni finanziarie di cartolarizzazione) già apprezzati dalla corte territoriale, la quale ne ha tratto il convincimento della natura non RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti termini previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per come costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014.
5.1. Il giudizio di legittimità, infatti, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. , nonché le più recenti
e
).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico solidale dei ricorrenti, che si sono costituiti con lo stesso difensore ed hanno svolto difese sovrapponibili.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre