SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1312 2025 – N. R.G. 00000073 2025 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 2025, promossa da
(C.F.
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME per procura in calce all’atto di citazione in appello
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. n. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello P.
– Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 526 pubblicata in data 16.07.2024 dal Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l’appellante :
” Voglia la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. n 526/2024 pubblicata il 16.07.2024 accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza a firma del AVV_NOTAIO stipulato in data 31.08.2009 Rep. N.10975 Racc. 4168 non costi o esecutivo e per l’effetto di dichiarare l’improcedibilità e la nullità dell’esecuzione Rg 190/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo e l’illegittimità dell’atto di pignoramento; Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari’
Per l’appellata:
‘Si chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
dichiarare l’inammissibilità del gravame avversario;
rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. ‘
IN FATTO
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Fermo avverso l’esecuzione avviata nei propri confronti dalla fondata sul contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 31.08.2019; l’opponente ha sollevato svariate eccezioni, contestando in particolar modo che tale contratto possa costituire un valido titolo esecutivo. Costituendosi dinanzi al primo giudice, la banca ha eccepito la litispendenza rispetto ad un precedente giudizio avviato dalla unitamente ad altro
mutuatario; ha in ogni caso contestato la fondatezza dell’opposizione, ribadendo la piena validità del contratto di mutuo e del successivo atto di precetto.
Con sentenza in data 15.07.2024 il Tribunale di Fermo ha rigettato l’opposizione per quanto riguarda il secondo motivo proposto dalla dichiarando invece la litispendenza per quanto riguarda gli altri quattro motivi e condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite; il primo giudice ha ritenuto infatti che il mutuo stipulato tra le parti non abbia natura condizionata, ma costituisca un valido titolo esecutivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo la natura reale del contratto di mutuo ed eccependo che nel caso di specie la somma mutuata sarebbe stata accreditata solo al verificarsi di determinate condizioni; in via subordinata, ha censurato la regolazione delle spese di lite tenuto conto della novità della questione esaminata.
Si è costituita nel presente grado la deducendo di essere subentrata nella titolarità del credito e contestando la fondatezza del gravame. La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 16.10.2025 nelle
forme previste dall’art. 350 bis c.p.c..
IN DIRITTO
Dev’essere rigettata l’eccezione sollevata dalla secondo cui il contratto di mutuo stipulato tra le parti avrebbe natura condizionata e pertanto, non essendovi stata un’effettiva traditio della somma mutuata, non costituirebbe un valido titolo esecutivo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha infatti confermato la validità delle fattispecie contrattuali in cui al momento della stipula la somma concessa viene erogata al mutuatario, ma contestualmente riaccreditata alla mutuante e costituita in deposito o pegno irregolare sino a quando non si realizzino le circostanze concordate tra le parti, essenzialmente volte a verificare la garanzia
ipotecaria contestualmente costituita: ‘la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo’, del resto, ‘non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario (…), attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro’ (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.17194 del 27.08.2015).
Tali conclusioni sono state ribadite anche dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali, adite a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno chiarito che ‘il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla’ (Cass. S.U., sentenza n.5968 del 06.03.2025).
I giudici di legittimità hanno quindi escluso che il mutuo caratterizzato da tali clausole abbia natura condizionata, ritenendo invece che si perfezioni sin dal momento della stipula, quando il mutuatario acquisisce la disponibilità della somma concessa (quantomeno al fine di costituirla in deposito o pegno) ed assume contestualmente a proprio carico la corrispondente obbligazione restitutoria.
Nel caso di specie, l’art. 2 del contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva che la somma mutuata venisse costituita in deposito cauzionale infruttifero e fosse poi materialmente erogata alla mutuataria una volta verificate le condizioni che avrebbero consentito alla mutuante di fruire della garanzia ipotecaria
contestualmente costituita: tenuto conto dei principi enunciati nella sentenza sopra citata, pertanto, tale contratto costituisce un valido titolo esecutivo.
Tenuto conto degli orientamenti contrastanti emersi a riguardo anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (leggasi in particolar modo Cass. Sez. III, sentenza n.12007 del 03.05.2024) e del fatto che tali contrasti sono stati risolti solo dopo la proposizione del presente appello, peraltro, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando solo sotto tale profilo la pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 526 pubblicata in data 16.07.2024 dal Tribunale di Fermo, così dispone:
DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONFERMA nel resto l’appellata sentenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME