Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2753/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE BIELLA n. 5243/2021 depositato il 14/12/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Biella, con decreto n. 5243/2021 del 14.12.2021, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE avverso il
decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avev a rigettato l’istanza di insinuazione al passivo del credito da finanziamento di € 261.086,81 in privilegio ipotecario e di € 1.546.077,71 in chirografo.
Il Tribunale di Biella ha condiviso l’impostazione della curatela secondo cui il finanziamento non era stato oggetto di effettiva traditio , dato che la maggior parte delle somme oggetto dell’operazione di finanziamento non era mai effettivamente transitata dal patrimonio della banca a quello della società, non essendo entrata nella disponibilità di quest’ultima, ma essendo stata incamerata immediatamente dalla banca per effetto della parziale compensazione con il saldo negativo, pari ad € 531.310,29, del conto corrente n. 186577 intestato alla società, e con due gruppi di addebiti per gli importi rispettivamente di € 682.660,11 e di € 848.260,25, che erano stati registrati sul predetto conto corrente alla medesima data di valuta e contabile in cui era stato operato l’accredito delle somme oggetto di finanziamento.
Dunque l’assoluta contestualità sussistente tra la contabilizzazione della posta attiva, o ‘in avere’ , e quella delle poste passive, o ‘in dare’, consentiva di affermare con certezza che, anche per l’importo corrispondente al saldo negativo del conto corrente e per tale gruppo di addebiti -pari ad € 2.077.388 – non vi fosse stata alcuna effettiva traditio, non essendo il finanziamento mai stato messo a disposizione della società correntista, essendo stato destinato all’estinzione del precedente debito chirografario già esistente, come da accordi intervenuti tra banca e società. Ne conseguiva che il contratto di mutuo doveva essere riqualificato come un mero ‘pactum de non petendo ad tempus’ , determinando una semplice modificazione accessoria dell’obbligazione, non ne comportava la novazione (art. 1231 c.c.).
Con riferimento alla restante somma di € 784.314 oggetto di finanziamento, la domanda della banca di ammissione al passivo non poteva essere ammessa, essendo incontestato che dell’originario credito di euro 2,9 milioni assistito da ipoteca, l’istituto di credito era già stato soddisfatto per un importo in linea capitale di € 1.382.026,11, ben superiore alla somma realmente erogata in forza del contratto di mutuo.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a cinque motivi.
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1852 e 1853 c.c.
Si duole l’istituto ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l’accredito della somma mutuata sul conto corrente integra in ogni caso la traditio rilevante ai fini della validità del mutuo, e ciò anche nel caso in cui il conto corrente di destinazione presentasse un saldo debitore al momento del relativo accredito.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1418 e 2786 c.c.
Espone l’istituto ricorrente che la società mutuataria aveva indiscutibilmente avuto la disponibilità giuridica e materiale della somma mutuata già con la stipula del mutuo, in quanto, diversamente, non avrebbe potuto costituirla in pegno a favore della banca, pegno la cui validità ed efficacia non era mai stata messa in discussione.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità della motivazione.
Espone il ricorrente che il decreto impugnato non ha motivato in ordine alla eccezione dallo stesso svolta, ovvero l’argomento difensivo illustrato nel secondo motivo e che era già stato svolto nel precedente grado con la memoria autorizzata depositata con modalità telematica in data 6.10.2021.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1852 c.c.
L’istituto ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di estendere la nullità del mutuo non solo all’importo corrispondente all’ammontare del saldo debitore del conto esistente al momento dell’erogazione della somma mutuata, bensì anche alle ulteriori somme rappresentate dagli addebiti in conto corrente registrati successivamente all’accredito dell’importo erogato.
Con il quinto motivo è stata dedotta la ‘omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti’, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
L’istituto ricorrente lamenta una inconciliabilità insanabile tra affermazione contrapposte nella parte in cui il decreto impugnato sostiene, da un lato, che anche per gli addebiti successivi all’accredito relativo all’erogazione non vi sarebbe stato traditio, e dall’altro, riconduce anche tali addebiti ad un ‘accordo tra la banca e la società diretto alla previa destinazione delle somme all’integrale ripianamento dell’esposizione debitoria preesistente.
Il primo motivo è fondato.
6.1. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5841/2025, hanno statuito, al punto IV (Principi di diritto), pag. 26, che ‘Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma
mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale’.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che, con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita ‘ e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benchè ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile’.
Nel mutuo c.d. solutorio, l’utilizzo della somma non attiene, infatti, al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: è proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente che consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
La destinazione della somma accreditata all’estinzione di una pregressa esposizione debitoria presuppone, dunque, l’acquisita disponibilità giuridica, ovvero la c.d. ‘traditio’, atteso che, con tale operazione, il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa, con la conseguenza che ‘se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, ‘uno spostamento di denaro’ deve essersi necessariamente verificato..’.
Va, inoltre, osservato che neppure l’accredito delle somme mutuate su un conto corrente già debitore nei confronti della banca
mutuante esclude l’effettiva traditio delle somme, dal momento che è proprio la disponibilità giuridica delle somme che ha consentito l’estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore (vedi punto 4, pag. 25, S.U. già citate).
Infine, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di pregresse esposizioni non dà luogo ad una nullità negoziale, non presentando di per sé carattere di intrinseca illegittimità -salvo accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità -essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico.
Peraltro, ove il c.d. mutuo solutorio mascheri un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, una tale finalizzazione dell’operazione rileva sotto il diverso profilo della inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare) e non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, (in questi termini le citate Sezioni, che hanno richiamato Cass. n. 5034/2022, n. 3024/2020, n. 4202/RAGIONE_SOCIALE).
6.2. Alla luce delle sopra illustrate osservazioni, le censure del ricorrente secondo cui l’erogazione del finanziamento per cui è causa, in quanto destinata ad estinguere in gran parte una pregressa esposizione debitoria, non avrebbe integrato una traditio , un effettivo trasferimento delle somme dal patrimonio del mutuante al mutuatario, che non ne avrebbe conseguito la disponibilità giuridica, sono del tutto destituite di fondamento.
6.3. Va, inoltre, osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla curatela nella memoria illustrativa finale, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite di questa -come sopra riportata -sulla questione del c.d. mutuo solutorio è assolutamente pertinente e rilevante.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’accredito della somma mutuata nel conto corrente della società correntista comporta che
la stessa somma, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, non rilevando in contrario che la stessa somma sia, eventualmente, immediatamente destinata a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Tale accredito, infatti, determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico, venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, derivando da quella appostazione sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
Non corrisponde, pertanto, alla realtà effettuale e giuridica l’affermazione della curatela secondo cui, a seguito dell’accredito della somma erogata sul conto corrente della debitrice, per effetto della destinazione della somma erogata all’estinzione di un debito pregresso, la consistenza del patrimonio del mutuatario non cambierebbe e che si determinerebbe ‘una situazione in cui il mutuatario, già debitore di 100 resta debitore di 100 e lo stresso il mutuante (che era creditore di 100 e resta creditorie di 100)’ (vedi pag. 9 memoria illustrativa finale della curatela ricorrente).
6.4. Infine, palesemente inammissibile -in quanto del tutto estranea al thema decidendum è l’affermazione contenuta a pag. 14 (punto 7) della memoria illustrativa finale della curatela secondo cui, anche ammettendo il perfezionamento del contratto di mutuo nell’operazione di cui è causa, la stessa sarebbe comunque revocabile, o comunque sarebbe revocabile l’ipoteca.
Da un attento esame del decreto impugnato emerge, infatti, che la questione della revoca dell’operazione, o comunque dell’ipoteca, non è stata minimamente esaminata dal Tribunale di Biella.
I motivi dal secondo al quinto sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Biella, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i residui, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Biella, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME