Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28241 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 12/09/2025 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 19473/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19473 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 162/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE (oggi divenuta RAGIONE_SOCIALE) ha promosso l’esecuzione forzata, nell e forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di un contratto di mutuo fondiario. Nella procedura esecutiva sono intervenuti i creditori: a) Carilo RAGIONE_SOCIALE.p.A. (cui è subentrata Ubi RAGIONE_SOCIALE S.p.A.); b) Unicredit S.p.A., rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (cui è subentrata doBank RAGIONE_SOCIALE).
I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. La banca creditrice procedente opposta, in via riconvenzionale subordinata, ha proposto domanda di condanna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato.
L’opposizione è
stata rigettata dal Tribunale di Macerata.
La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.
Ricorre il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c., differita alla data odierna per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ubi RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e doBank S.p.A., regolarmente e tempestivamente effettuata dalla parte ricorrente.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 1814 cod. civ. per aver errato la Corte territoriale nel non ritenere che il trasferimento della somma mutuata si ha anche con l’accredito nel conto corrente bancario del
mutuatario con riduzione non solo contabile ma anche economica dell’impegno restitutorio assunto nell’ambito del predetto rapporto, autonomo e distinto rispetto al contratto di mutuo ».
Con il secondo motivo si denunzia « ( ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione dell’ art. 474, 2° comma, n.ri 2 e 3, c.p.c. per aver errato la Corte Territoriale nel non ritenere titolo esecutivo un contratto, peraltro nella forma di atto pubblico, contenente una esplicita obbligazione restitutoria avente ad oggetto somma di danaro ».
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi; di conseguenza, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
La decisione impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, principi del resto conformi al prevalente indirizzo già in precedenza affermatosi sulla questione, secondo i quali « è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo ‘solutorio’, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attravers o l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; in precedenza, nel medesimo senso, cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, ove ulteriori richiami).
Contrariamente a tali principi, infatti, la corte territoriale, applicando il cd. principio della ragione più liquida, ha ritenuto
assorbente la ritenuta nullità del contratto di mutuo costituente il titolo posto a base dell’azione esecutiva, in virtù della mancata consegna materiale della somma di danaro mutuata, che ha considerato essenziale ai fini del trasferimento di proprietà della stessa, escludendo in radice, per tale ragione, la sussistenza dell’obbligo di restituzione di detta somma da parte del mutuatario (senza, peraltro, neanche prendere adeguatamente in considerazione la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla banca, di restituzione della somma in questione a titolo di indebito, per il caso di effettivo riconoscimento della nullità del contratto di mutuo).
La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché la fattispecie sia rivalutata alla luce degli indicati principi di diritto.
Con il terzo motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. per aver errato la Corte territoriale a ritenere assorbita dall’accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo, in quanto logicamente incompatibile con tale decisione, la domanda riconvenzionale subordinata (appunto all’accoglimento della do manda principale avversaria) riproposta in sede di appello da parte appellata avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata attraverso l’accredito in conto corrente, con conseguenti omesso esame ed omessa pronuncia sul punto in violazione dell’ art. 112 c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.): nullità della sentenza impugnata per aver errato la Corte territoriale omettendo di prendere in esame l’ulteriore parte del perimetro della cognizione del giudizio, introAVV_NOTAIOa, seppur in via riconvenzionale subordinata all’accoglimento della domanda di nullità del mutuo fondiario, consistente dalla domanda di pagamento in via restitutoria dell’importo accreditato in conto con l’esecuzione del mutuo fondiario ».
Con il quinto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla ultrattività autonoma del rapporto di conto corrente bancario n. 51017 intestato al COGNOME NOME, regolarmente operante sino alla estinzione del 29 giugno 2006, successiva alla data del mutuo fondiario del 27 febbraio 2003 ».
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento di quelli aventi relativi alla decisione di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, alla quale erano espressamente subordinate le domande riconvenzionali oggetto delle censure formulate con tali motivi.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono accolti, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME