Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6517/2023 R.G. proposto da: COGNOME domiciliato per legge n ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALEP.ARAGIONE_SOCIALE RIZZUTI OMAR
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 1803/2022 depositata il 21/12/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, n. 1803/2022 del 21/12/2022, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 540/2019 del 28/03/2019, di rigetto dell ‘ opposizione dispiegata dai germani NOME e NOME COGNOME all ‘ esecuzione immobiliare promossa da Unipol Banca S.p.a. sulla base di un contratto di mutuo fondiario da loro stipulato.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
L ‘ Agenzia delle Entrate -Riscossione, RAGIONE_SOCIALE e Unipolbanca S.p.aRAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Per l ‘ adunanza camerale del 25/11/2024 le parti hanno depositato memoria.
All ‘ adunanza camerale del 25/11/2024 questa Corte ha disposto procedersi alla notifica del ricorso a NOME COGNOME che, quale condebitore di NOME COGNOME aveva partecipato alle precedenti fasi di merito del giudizio.
L ‘ avvocato NOME COGNOME per il ricorrente, ha dichiarato di avere proceduto all ‘ effettuazione dell ‘ integrazione del contradittorio nei confronti di NOME COGNOME notificandogli
«Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 e 371 bis cpc contenuto nel file pdf denominato ” Cass. Civ. RG 6517 -2023 COGNOME COGNOME Atto di Integrazione contraddittorio ex art. 331 371 bis cpc ” , firmato digitalmente, redatto in favore della parte rappresentata sig. COGNOME COGNOME in ossequio dell ‘ ordinanza interlocutoria del 29.11.2024 della Terza Sezione Civile della Ecc.ma Corte di Cassazione emessa nel relativo proc.n.6517/2023; 2) Ordinanza interlocutoria del 29.11.2024 della Terza Sezione Civile della Ecc.ma Corte di
Cassazione contenuta nel file pdf denominato ” ”
Procura alle liti a me rilasciata dal sig. COGNOME in data 11.2.2023, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dalle vigenti Leggi, denominata ‘ COGNOME procura liti ” »
NOME COGNOME non ha inteso costituirsi in causa in questa fase. adunanza camerale del 2/04/2025 entrambe le parti hanno
Per l ‘ depositato memoria.
Alla detta adunanza il Collegio ha assunto il ricorso in decisione ed ha riservato di depositare l ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘ atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato a NOME COGNOME presso il difensore NOME COGNOME che è anche il difensore del ricorrente costituito NOME COGNOME. L ‘ atto, pertanto, non potrebbe dirsi ritualmente notificato, in quanto la notifica è stata effettuata all ‘ avvocato COGNOME decorso il periodo annuale alla pubblicazione della sentenza impugnata che lo legittimava a riceverla per l ‘ assistito cosicché dovrebbe, in applicazione rituale delle norme processuali, disporsi la rinnovazione della notificazione direttamente in persona di NOME COGNOME.
Il Collegio ritiene, nondimeno, al fine di evitare il dispendio di ulteriori attività processuali e stante l ‘ esito delle censure, delle quali a breve si darà conto, di soprassedere all ‘ ordine di rinnovazione, in forza della giurisprudenza di questa Corte che consente la decisione della controversia sulla base delle questioni dirimenti e a prescindere dal loro effettivo ordine processuale anche laddove debba omettersi l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01).
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 112 c.p.c. ed dell ‘ art. 24 della Costituzione in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4 e nullità della sentenza impugnata per la omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all ‘ art. 360, primo comma, c.p.c. n. 5. Per l ‘ omessa pronuncia sul motivo d ‘ appello spiegato espressamente nel giudizio di secondo grado afferente alla domanda di accertamento dei vizi e delle violazioni di legge attinenti al rapporto bancario intercorso -conto corrente contraddistinto con il n. 76333010806 -tra NOME COGNOME e la allora Banca Tercas collegato al contratto di mutuo fondiario ipotecario. La disamina del detto motivo di impugnazione di merito avrebbe dovuto comportare l ‘ esatta qualificazione dell ‘ operazione del mutuo ipotecario quale mera operazione di ” ripianamento di una posizione debitoria ” via via formatasi nel tempo mediante l ‘ applicazione da parte dell ‘ istituto bancario di pratiche illegittime in tema di interessi, tassi soglia, anatocismo.
II) violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 112 c.p.c. e dell ‘ art. 115 c.p.c. e dell ‘ art. 24 della Costituzione in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione della sentenza impugnata per la omessa ammissione della richiesta di consulenza tecnica d ‘ ufficio. La censura si incentra sull ‘ avere il giudice del merito disatteso, senza alcuna motivazione, la richiesta istruttoria volta all ‘ accertamento dei vizi contestati ed afferenti il rapporto di conto corrente collegato al contratto di mutuo fondiario che avrebbe comportato e dimostrato, come allegato con la consulenza di parte, che lo stesso e la posizione debitoria esposta dall ‘ istituto bancario erano la risultante di pratiche bancarie operate in violazione di legge e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
III) violazione falsa applicazione dell ‘ art. 1322 c.c. e dell ‘ art. 1418 c.c. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il motivo si incentra sull ‘ essere la Corte de L ‘ Aquila incorsa nell ‘ erronea sussunzione della fattispecie delineata da NOME COGNOME nell ‘ alveo della
mera tematica del mutuo solutorio, quando invece il contratto di mutuo era affetto da nullità per la palese violazione del dettato normativo di cui agli artt. 1322 c.c. e 1418 c.c. quale contratto volto al ripianamento di saldi errati e (o) non dovuti.
IV) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1813 c.c. e dell ‘ art. 474 c.p.c., secondo comma, n. 3 in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: per omessa considerazione che nei motivi d ‘ appello era stato evidenziato come il contratto di mutuo ipotecario mostrasse profili di illegittimità stante l ‘ assenza della necessaria consegna ( traditio ) delle somme che di fatto non erano mai state poste nella disponibilità del mutuatario cosicché il contratto intercorso tra le parti dovesse qualificarsi di finanziamento o mutuo di scopo atipico per l ‘ insussistenza della disponibilità delle somme mutuate in capo ai germani COGNOME. A tanto conseguiva che essendo il mutuo oggetto di verifica un contratto di finanziamento dalle garanzie ipotecarie volto al ripianamento di una posizione debitoria esso non poteva considerarsi valido titolo esecutivo ai sensi dell ‘ art. 474 c.p.c., posto che nella procedura esecutiva in cui la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE era intervenuta essa aveva giustificato il proprio credito con il contratto di mutuo del 10/03/2004, cosicché la fattispecie concreta realizzatasi non poteva essere ritenuta conforme alla disciplina del mutuo ipotecario.
I motivi sono, come si va a esporre, inammissibili o infondati.
Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d ‘ appello ha specificamente pronunciato sul motivo d ‘ appello, disattendendo le censure mosse dai germani NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale.
Il motivo, invero, si limita ad auspicare una diversa decisione, ossia un diverso esito della causa, ma non pone una adeguata critica in diritto alla motivazione dei giudici dell ‘ impugnazione di merito, limitandosi a riproporre le censure che, in fase di appello, sono state già, esplicitamente o implicitamente, disattese: in particolare, con
riferimento al computo degli interessi, la sentenza d ‘ appello ha pronunciato ai punti 18, 19 e 20, alle pagg. 8 e 9. Il motivo manifesta un mero dissenso per non essere la Corte d ‘ appello addivenuta a una decisione ritenuta condivisibile dal ricorrente, cosicché non si concretizza il vizio di omessa pronuncia, né quello di omesso esame, posto che (da ultimo Cass. n. 27551 del 23/10/2024 Rv. 672731 01) il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull ‘ eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nella specie sono insussistenti entrambi i vizi denunciati con il primo motivo: l ‘ omessa pronuncia, perché una risposta della Corte, giusta o sbagliata che sia, vi è stata ed è ampiamente superiore al cd minimo costituzionale, come delimitato dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 e successive, quali Cass. n. 21257 del 08/10/2014 Rv. 632914 – 01); l ‘ omesso esame parimenti non è concretizzato; inoltre, vengono in gioco due pronunce di merito, conformi e la difesa del ricorrente non evidenzia le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del 20/09/2023 Rv. 669015 -01; Cass. n. 5947 del 28/02/2023 Rv. 667202 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica dove e quando la consulenza tecnica di ufficio era stata richiesta ai giudici dei gradi di merito. Alla pag. 20 del ricorso in cassazione si fa, invero, riferimento a una invocata consulenza tecnica di ufficio sulla quale vi sarebbe stata pronuncia nel merito poiché il Tribunale avrebbe provveduto «negando senza alcuna valida ed argomentata motivazione la disponibilità del mezzo istruttorio richiesto dell ‘ invocata ctu.», ma nell ‘ atto difensivo non viene in alcun modo specificato dove e quando detta istanza istruttoria fosse stata avanzata, cosicché la censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnico contabile, nei ristretti limiti in cui quella determinazione istruttoria sarebbe censurabile in sede di legittimità, rimane del tutto priva di un adeguato supporto in ordine all ‘ essere stata essa effettivamente avanzata e, peraltro, questa Corte non può farsi carico dell ‘ esame di tutti gli atti processuali delle fasi di merito, al fine di individuare in quale specifico atto e momento processuale la richiesta di consulenza tecnico contabile sia stata proposta.
A tanto può soggiungersi che il giudice di merito, nell ‘ effettuare la ricostruzione dei movimenti contabili e segnatamente nel calcolo degli interessi corrispettivi e moratori ha ritenuto, quantomeno implicitamente, non necessario disporre una consulenza tecnico contabile di ufficio, anche in considerazione della circostanza, comunque evidenziata dalla motivazione, che il rapporto di conto corrente bancario riguardava soltanto uno soltanto dei germani COGNOME, cosicché era escluso che un accertamento di prassi bancarie illegittime operate sul conto corrente potesse rifluire sul mutuo.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.
Con sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 5841 del 5/03/2025 Rv. 674008 – 01) questa Corte ha affermato, risolvendo una questione di massima, che «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell ‘ obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma
mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l ‘ accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall ‘ art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
Con altra pronuncia (Sez. U, sentenza n. 5968 del 6/03/2025 Rv. 674009 – 01), pressocché coeva, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand ‘ anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l ‘ obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata -di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l ‘ erogazione dell ‘ avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell ‘ obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Le dette due sentenze di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, rendono infondati entrambi i due ultimi motivi di ricorso, incentrati sulla nullità dell ‘ esecuzione immobiliare intrapresa da UnipolBanca S.p.a. e proseguita da Intrum RAGIONE_SOCIALE s.p.a., per prospettata carenza di un valido titolo esecutivo e configurato il contratto di mutuo come invalido, siccome integrante un mero strumento di risanamento pregressi, e indebiti e illegittimi, saldi negativi di contro corrente.
Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, in quanto la questione del mutuo cd. solutorio è stata solo recentissimamente decisa da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze da ultimo richiamate in motivazione, entrambe rese dopo che la presente controversia era stata rinviata, a nuovo ruolo e alla pubblica udienza, per consentire che le questioni del cd. mutuo solutorio e della sua validità quale titolo esecutivo fossero compiutamente risolte.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di