Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3785 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26548/2021 proposto da:
COGNOME BASILIO SILVIO; COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., nella sua qualità di procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, in forza di procura speciale a ministero del AVV_NOTAIO, Atto Rep. n. 299248 e Racc. n. 32267, in data 12/09/2018, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, e per essa nella sua qualità di mandataria la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, n. 329/2021, pubblicata il 15/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2026 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 22 febbraio 2003, la RAGIONE_SOCIALE promuoveva procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Patti nei confronti di NOME ed NOME COGNOME, poi riunita con l’ulteriore procedimento del 2003 incardinato ad istanza della medesima creditrice con atto trascritto l’11 dicembre 2003, in virtù di un contratto di finanziamento concesso il 30 gennaio 1995 a questi ultimi, nella loro qualità di amministratori e fideiussori della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEin RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘.
N elle more del giudizio, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, RAGIONE_SOCIALE cedeva le proprie ragioni creditorie alla RAGIONE_SOCIALE; con atto notificato il 23 dicembre 2003, i COGNOME proponevano opposizione ai sensi degli artt. 615, II comma, e 617, II comma c.p.c.; all’udienza del 21 giugno 2006, però, essi rinunciavano al giudizio di opposizione, essendo stato raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite; la rinuncia veniva accettata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, contestualmente, quale cessionaria delle ragioni creditorie azionate da BNL, interveniva ai sensi dell’art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva e nel rispettivo giudizio di merito; all’udienza del 18 ottobre 2007, non avendo rispettato l’ac cordo transattivo, i COGNOME rinnovavano l’opposizione riproponendo i medesimi motivi; con
ordinanza del 30 giugno 2009, comunicata in data 20 agosto 2009, il giudice dell’esecuzione dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta ma, riconoscendo l’eventuale diritto dei COGNOME a far valere la nullità e/o l’annullabilità del contratto di finanziamento, accoglieva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva; con atto noti ficato in data 12-14 novembre 2009, la ICR8 riassumeva il giudizio di merito, richiamando tutte le precedenti difese ed eccezioni svolte con gli atti depositati nel corso della fase sommaria, anche dalla cedente BNL, chiedendo il totale rigetto dell’opposizione.
Con sentenza parziale emessa in data 25 marzo 2014, il Tribunale di Patti dichiarava ‘ la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi di mora contenuta nel contratto di finanziamento del 30.1.95 e, rigettata ogni altra domanda di parte opponente, rimetteva la causa in istruttoria al fine di rideterminare il credito ex mutuo sulla base dei criteri indicati nella sentenza medesima ‘; all’udienza del 20.06.2017, la causa veniva discussa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. ed era emessa la sentenza definitiva che dichiarava che il credito legittimante l’azione esecutiva della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e per essa, quale mandataria speciale, la RAGIONE_SOCIALE in seno alle riunite procedure esecutive, alla data del 10.7.2002, era di euro 1.035.573,35.
NOME COGNOME proponeva appello; nelle more di tale gravame, TARGA_VEICOLO cedeva, a sua volta, il suddetto credito alla società RAGIONE_SOCIALE e per essa alla società mandataria RAGIONE_SOCIALE che, in data 14 gennaio 2020, interveniva nel giudizio di appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le ragioni di ICR8.
Con sentenza del 12.4.2021 la Corte territoriale dichiarava inammissibile gli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di amministratori della ‘RAGIONE_SOCIALElli
COGNOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, e rigettava, per il resto, entrambi gli appelli.
NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali amministratori della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ricorrono in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di società procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 c.p.c., 132, 111 c.p.c. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello affermato la legittimazione attiva della controparte, rilevando erroneamente che la riconduzione del cr edito azionato all’ oggetto di cessione era provata dall’allegato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre sebbene non risultava prodotto anche l’avviso di cessione in favore di ICR 8, la successiva cessione da questa effettuata in favore della RAGIONE_SOCIALE ne confermava la pregressa titolarità.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345, 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, proposti dai germani COGNOME nella qualità di amministratori della società della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dovendosi ritene re coperta da giudicato interno, in mancanza di impugnazione, la statuizione di non legittimazione della società in quanto non parte dell ‘esecuzi one, perché, al contrario, nell’atto di appello si era impugnata l’erronea statuizione del primo giudice con la sentenza parziale.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost, 112, 1325, 1418, 1813, 1815, 1322 e 1343, c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto le somme provenienti dal
finanziamento erano state utilizzate esclusivamente per azzerare le esposizioni in conto corrente maturate dalla società e scaturenti da rapporti viziati, e asseverati come tali dal giudice dell’esecuzione.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia affermato che l’operazione in questione, piuttosto che essere connotata da nullità per mancanza di causa, si risolveva in una fattispecie di mero differimento nel tempo di esecuzione della prestazione dovuta, concretizzando la figura del pactum de non petendo ad tempus.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 117 t.u.b., 2697, 1175, 1284, 1346, 1362 c.c., l. 108/96 in relazione all’art. 360 comma 1 n.r 3., per aver la Corte d’appello ritenuto che l ‘onere di provare il superamento della soglia sull’usura gravava sugli opponenti, benché il giudizio fosse stato introdotto dalla controparte, e che il tasso di interesse fosse determinato.
Il primo motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio decidendi , la quale non si basa solo sull’identificativo del credito oggetto della cessione in blocco nell’avviso, ma anche sul comportamento processuale in sede di esecuzione forzata, ove alcuna ragione di opposizione fu sollevata dai ricorrenti.
Peraltro, nella censura non si contesta specificatamente l’esis tenza del contratto di cessione, per cui vale il seguente principio di diritto: in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 4277/2023; n. 31118/2017; n. 15884/2019).
Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, nel motivo si afferma che il difetto di legittimazione della società sarebbe stato dichiarato dal primo giudice con una sentenza parziale; in difetto di ulteriori specificazioni, imposte ai sensi dell’art. 366 n. 6 cpc, il motivo non è scrutinabile perché se effettivamente la statuizione fosse contenuta in una sentenza parziale o non definitiva, allora sarebbe stata necessaria un’autonoma impugnazione di quel provvedimento, di cui nel motivo non si parla. Da quanto emerge dal rilievo di giudicato interno da parte della Corte d’appello tale impugnazione sarebbe mancata.
Il terzo motivo è infondato alla luce del principio di diritto per cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (SU, n. 5841/2025).
Tale rilievo assorbe la successiva censura sulla legittimazione (censura peraltro inammissibile, non risultando impugnato il rilievo del giudice di appello secondo cui l’impugnazione non aveva colto la ratio decidendi per
avere il primo giudice riconosciuto la legittimazione dei fideiussori a denunciare l’invalidità del mutuo).
Il quarto motivo è inammissibile.
Circa la doglianza relativa all’onere della prova, la censura è estranea alla ratio decidendi la quale, ancor prima di porre il tema dell’onere probatorio, è nel senso della genericità dell’allegazione di interessi ultralegali e tale ratio è rimasta non impugnata.
Inoltre, la censura sull’indeterminatezza del tasso d’interessi tende al riesame dei fatti.
Quanto, infine, alla doglianza afferente all’usura sopravvenuta, va premesso che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzi one del contratto (Sez. Un. n. 24675/17).
Ciò premesso, la censura in esame rifluisce nel giudizio di fatto, richiamando ai fini dell’accertamento di un compor tamento contrario a buona fede, circostanze ulteriori rispetto all’usura sopravvenuta la cui valutazione, ai fini della violazione del detto parametro di comportamento, è riservata al giudice del merito.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME