Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 889 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 889 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17814/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1282/2021 depositata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME , in proprio e quale socia della società semplice RAGIONE_SOCIALE, proponeva con atto di citazione( r.g. 4558/2016) opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 783/2016 , emesso dal Tribunale di Verona, per il pagamento della somma di Euro 460.750,54,00=, oltre interessi e accessori, quale debito residuo relativo al finanziamento concesso in data 21/12/2006 dalla banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (d’ora innanzi, anche solo MPS), unitamente a Unicredit RAGIONE_SOCIALE, Banca Intesa Mediocredito RAGIONE_SOCIALE.p.A. e Banca RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, in favore della quale la predetta signora COGNOME NOME, in proprio e quale socia della predetta società semplice RAGIONE_SOCIALE, ebbe a rilasciare garanzie fideiussorie e ipotecaria.
La convenuta opposta si costituiva contestando il fondamento dell’opposizione.
Con distinto atto di citazione ( r.g. 4933/2016) COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi personalmente, in qualità di soci e in rappresentanza della società RAGIONE_SOCIALE, nonché quali eredi di COGNOME NOME, convenivano in giudizio la banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a sempre in opposizione al decreto ingiuntivo n. 783/2016.
La convenuta opposta si costituiva contestando il fondamento dell’opposizione.
Disposta la riunione dei due procedimenti il Tribunale con sentenza nr 1511/2019 rigettava entrambe le opposizioni.
COGNOME NOME, in proprio e quale socia de RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME,personalmente, quali soci e rappresentanti de RAGIONE_SOCIALE nonché quali eredi di COGNOME NOME, impugnavano detta sentenza.
La società RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito già vantato dalla Banca dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, si costituiva contestando l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione avversaria .
Con la pronuncia nr1282/2021 la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame.
Il Giudice del merito riteneva sulla premessa che la fonte del credito azionato in via monitoria era costituita dal contratto di finanziamento a lungo termine concluso il 21.12.2006 erogato da un gruppo di Banche delle quale facevano parte oltre RAGIONE_SOCIALE, anche Unicredit s.p.a., Banca Intesa e Banco di RAGIONE_SOCIALE con la causale di rifinanziamento dell’indebitamento a breve e a lungo termine di RAGIONE_SOCIALE, che l’erogazione dell’importo di € 500.000,00 rappresentasse un dato non controverso e che non erano stati acquisiti in causa elementi idonei a ricondurre l’operazione al mutuo di scopo.
Osservava che tale circostanza emergeva anche dalla relazione del consulente tecnico del P.M. presso il Tribunale di Verbania depositata nel procedimento penale nr 1105/2005.
Evidenziava poi che in favore della Banca non risultava alcun accredito né provato che il Monte dei Paschi avesse rapporti bancari in sofferenza con la mutuataria COGNOME.
Correttamente pertanto il primo Giudice aveva menzionato nella motivazione quale precedente analogo la sentenza nr 1725/2013 della Corte di appello di Torino non considerando invece pertinente il riferimento alla decisione della medesima Corte nr 1609/2014 relativo ad
altro istituto bancario che vantava preesistenti crediti nei confronti della debitrice principale e che aveva effettuato uno storno contestuale sul conto corrente bancario della stessa debitrice nell’ambito della medesima operazione.
Osservava che il primo Giudice aveva esaminato le risultanze peritali del consulente del P.M. presso il Tribunale di Verbania e le modalità fraudolente con le quali la debitrice aveva tentato di ‘ occultare lo stato di insolvenza anche a danno dei creditori e del ceto bancario ‘tramite aumenti fittizi del capitale sociale e emissioni e utilizzo di fatture false al fine di simulare crediti iva inesistenti e di conseguenza con la complicità di funzionari dei locali uffici dell’Agenzia delle entrate, indebiti rimborsi o compensazione di debiti erariali autofinanziamento tramite ri.ba e fatture per operazioni inesistenti.
Rilevava che non era stata dimostrata , alla stregua delle risultanze di causa, che gli appellanti fossero all’oscuro degli artificiosi espedienti contabili sottolineando che l’invocata sentenza penale non era stata prodotta.
In ogni caso la Corte di appello riteneva che l’assenza di condanna per reati correlati al fallimento della RAGIONE_SOCIALE ed il ruolo gestorio prevalente del COGNOME non comportavano la mancanza di consapevolezza degli appellanti in merito alla reale situazione finanziaria della debitrice principale emergendo dagli atti elementi presuntivi di segno contrario.
In questo senso considerava significativa la relazione peritale redatta nell’ambito del giudizio penale che aveva evidenziato come molti all’interno dell’azienda fossero al corrente del sistema di autofinanziamento sicchè appariva poco credibile che la moglie ed il
suocero del COGNOME non fossero a conoscenza di emettere fatture per operazioni inesistenti.
Sottolineava poi che NOME COGNOME era addetta all’ufficio commerciale ed era quindi ragionevole presumere che fosse a conoscenza del reale andamento dei rapporti con i clienti.
Escludeva poi la sussistenza delle condizioni che giustificano la nullità del contratto delle norme sulla concorrenza del quale difettavano i presupposti.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME, in proprio e quale socia de RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, personalmente, quali soci e rappresentanti de RAGIONE_SOCIALE nonché quali eredi di COGNOME NOME, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il PG ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1418 e 1344 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto lecita la causa dell’operazione di credito tendente all’estinzione dei debiti precedenti di RAGIONE_SOCIALE e violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui non ha ritenuto pertinente il riferimento ad altra sentenza passata in giudicato che fa stato fra le parti’.
Si rimprovera alla Corte di appello di non aver riconosciuto, alla stregua delle risultanze di causa, la finalità fraudolenta del contratto di finanziamento sottoscritto il 21/12/2006, finalità sostiene comune anche a MPS sulla scorta di un’asserita unitarietà degli intenti del c.d. pool di banche sicchè il suddetto contratto di finanziamento sottoscritto il
21/12/2006 avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per illiceità della causa.
In particolare, si contesta un presunto omesso esame di elementi che a loro dire avrebbero costituito la prova di un’asserita consapevolezza circa lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE posta alla base della suddetta finalità.
Si lamenta poi che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia non avrebbe riconosciuto la vincolatività della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino n. 1609/2014, valorizzando invece la sentenza n. 1723/2013 emessa dalla stessa Corte, sull’erroneo presupposto per cui ‘ l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento e della relativa garanzia è decisivo perché anche in questo giudizio la sua (in)validità costituisce la necessaria premessa e il presupposto logico indefettibile della decisione …’
Con un secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2727 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto provata la conoscenza della reale situazione della debitrice principale sulla base di un solo indizio e violazione dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto non sussistente la violazione contrattuale eccepita dai garanti’.
Si censura in particolare la decisione che in palese violazione dell’art. 116 c.p.c. e delle norme sulla presunzione, avrebbe non correttamente escluso la mancanza di consapevolezza dei garanti circa lo stato di decozione della debitrice e l’insussistenza di tale consapevolezza in capo alla banca, valutando erroneamente gli indici presuntivi ed omettendo di effettuare altre presunzioni.
Il primo motivo è infondato.
Va osservato relativamente alla pretesa illiceità del mutuo in quanto destinato al rifinanziamento dell’indebitamento giova ricordare che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass S.U. 5841/25).
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità -salvo l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; Cass n. 4376 del 2024; Cass n. 16706 del 2020) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento ( art 2 l. 1977 nr 546 n 976 ; art 43 l. 1966 nr 976 convertito dalla l. 1966 nr 1142).
Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.
Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell’invalidità,
non verificandosi alcuna violazione di norme imperative( Cass nr 5034 del 2022; Cass nr 3024 del 20202 e Cass nr 4202 del RAGIONE_SOCIALE).
Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; n. 11695 del RAGIONE_SOCIALE; Cass n. 18610 e n. 24725 del 2021; Cass n. 15844 del 2022).
In questa cornice ne deriva che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l’applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; Cass n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass nr 1517/2021).
Con riguardo poi al prospettato vincolo di giudicato non riconosciuto dalla Corte distrettuale va osservato che i limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall’ art 1306 c.c., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis. La sentenza inter pauciores non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole ( cfr Cass 2462/2024).
Ora nel caso di specie il giudicato che si chiede di opporre non è favorevole (né tanto meno ricorre la dichiarazione del soggetto terzo di volerne profittare).
Il secondo motivo è inammissibile.
Giova rammentare -ancora a conforto della tesi che si tratta dell’apprezzamento in fatto operato dai giudici di merito -che il ragionamento presuntivo, fermo, in principio, che è compito di esclusiva pertinenza del giudice di merito apprezzare la concludenza delle circostanze di fatto rilevanti a tal fine secondo i criteri della gravità, della precisione e, se del caso, della concordanza, è censurabile per cassazione solo quando il giudice di merito affermi che esso può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass n. 9054/2022).
La violazione delle regole concernenti il ragionamento presuntivo, infatti, è del tutto fuor di luogo, giacché l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, salvo il vizio motivazionale (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5279). In particolare, la mancata applicazione di presunzione è denunciabile solo nei limiti di cui all’art. 360 n. c.p.c. (Cass. 17720/RAGIONE_SOCIALE), ma la censura non è stata formulata in tali termini.
Né la censura può essere riqualificata come vizio motivazionale stante la doppia conforme alla luce del chiaro disposto dell’art 348 bis c.p.c. ora 360 quarto comma c.p.c. ed in mancanza della prova qui non offerta dai ricorrenti della divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado
(Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre €
200,00 per esborsi e 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE 13.01.2026
Il Presidente ( NOME COGNOMECOGNOME