SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1757 2025 – N. R.G. 00000570 2023 DEPOSITO MINUTA 04 12 2025 PUBBLICAZIONE 04 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
– IN PERSONE DEI RAPP.TI LEG.LI
,
,
(AVV_NOTAIO
NOME)
contro
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO )
All’udienza del 21.11.2025, sentito l’istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 411/2016 del 19.01.2016, notificato unitamente all’atto di precetto in data 19/02/2016 – 3.03.2016, il Tribunale di Bari ingiungeva a
e
, il pagamento, in solido tra loro, in favore della
della somma di €. 131.631,91 oltre interessi e spese della procedura monitora liquidate in €. 2.541,50 (di cui €. 406,50 per esborsi ed €. 2.135,00 per compensi) ed accessori come per legge.
Hanno proposto opposizione e , in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della società contestando la conformità all’originale delle copie fotostatiche della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (contratto di mutuo, lettere accompagnatore degli effetti cambiarti in bianco e lettere accompagnatore delle lettere di fideiussione), eccependo, altresì, la nullità del mutuo perché privo di causa, in quanto stipulato con la finalità di ripianare l’esposizione debitoria relativa ad un conto corrente pure viziato perché recante un tasso di interesse ultra legale, con applicazione di commissione di massimo scoperto non pattuita.
Contestavano, altresì, il carattere ultra legale degli interessi applicati al mutuo ed eccepivano la nullità dei rapporti di garanzia.
Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell’avversa opposizione ed instando per il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3970/2022 pubblicata il 31/10/2022, rigettava l’opposizione.
Richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è contrario né a norme di legge, né all’ordine pubblico e, quindi, non è nullo (Cass. Civ. n. 23149/2022),
Superava, altresì, l’eccezione di nullità del mutuo per mancata indicazione di ISC e TAEG spiegando che tutti i costi connessi con la stipula del mutuo erano indicati nel documento di sintesi allegato al mutuo sottoscritto dalla società opponente.
Dichiarava inammissibili le eccezioni e relative domande concernenti la nullità delle condizioni economiche del conto corrente n. 131152,.
Argomentava che il collegamento tra il mutuo (titolo dedotto in giudizio) e il predetto conto corrente n. 131152 (titolo dedotto con la domanda riconvenzionale) non integrava un collegamento obiettivo, ma di mera occasionalità nel senso che il mutuo era servito a far fronte ai debiti contratti in forza del conto corrente e di conseguenza eventuali vizi del contratto di conto corrente non potevano avere alcun effetto sulla validità del mutuo, trattandosi di negozi giuridici distinti e separati.
Rigettava l’eccezione di la nullità parziale del mutuo per usurarietà degli interessi pattuiti,
Spiegava che il mutuo, stipulato in data 10 aprile 2012, era nato come mutuo chirografario, poiché garantito da fideiussione omnibus , rilasciata da e , e da cambiale, e solo in data 11 febbraio 2014 era stato garantito da ipoteca offerta da e
per atto del notaio
divenendo un mutuo ipotecario.
La comune volontà novativa emergeva dal comportamento concludente delle parti, che, di fatto, avevano trasformato un mutuo chirografario in mutuo ipotecario.
Valorizzava le risultanze della CTU a firma del AVV_NOTAIO secondo cui, alla data di sottoscrizione del mutuo, il tasso soglia da utilizzare per i mutui chirografari era quello stabilito per la categoria ‘Altri finanziamenti alle famiglia e imprese’, che risultava pari al 16,6250% (D.M. 26 marzo 2012, pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2012).
Alla data della trasformazione del mutuo chirografario in mutuo ipotecario, rientrando quest’ultimo nella categoria ‘Mutui ipotecari a tasso fisso’, il tasso soglia da utilizzare era pari a 10,3875% (D.M. 19 dicembre 2013 pubblicato in GU n.303 del 28 dicembre 2013).
Il CTU prospettava diverse ipotesi di calcolo del TAEG mora ma in nessun caso il tasso soglia risultava superato.
Concludeva il CTU che risultava provato l’inadempimento della mutuataria, peraltro, mai contestato nella sua sussistenza ma solo con riferimento ai vizi del mutuo ed alla conseguente non debenza delle somme richieste.
Dalla validità dell’obbligazione principale, si doveva ritenere infondata l’eccezione di estinzione ex artt. 2878 n. 3 cc e 1939 cc.
Quanto al dedotto riempimento della cambiale effettuato dalla valorizzava le lettere accompagnatorie di effetti in bianco sottoscritti dalle parti ravvisando la prova, nella specie, dell’accordo di riempimento.
Concludeva che era nullo solo l’art. 1 del contratto nella parte in cui stabilisce che il fideiussore resti obbligato anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide e di conseguenza, stante la piena validità delle obbligazioni principali, tale acclarata nullità parziale della fideiussione non esplicava alcun effetto sulla debenza delle somme ingiunte da parte dell’obbligata principale e dei garanti.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello nonché e
censurando che il Tribunale aveva erroneamente:
ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità del contratto di mutuo dedotta per carenza di causa lecita ;
rigettato l’eccezione di nullità per omessa indicazione dell’ all’interno del contratto di mutuo; Par
statuito che il mutuo azionato in INDIRIZZO monitoria dalla non violava, in nessun caso, la normativa antiusura e non era affetto da nullità parziale per usurarietà.
omesso di ravvisare la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 c.c..
riconosciuto la sussistenza dell’inadempimento della parte mutuataria rispetto agli obblighi di rimborso del mutuo.
omesso di riconoscere l’invalidità della garanzia ipotecaria.
Instavano per la riforma integrale della sentenza appellata con accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta e vittoria di spese.
Si è costituita la contestando la fondatezza dell’avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Proponeva, altresì, appello incidentale, condizionato all’accoglimento dell’appello principale, per aver omesso il Tribunale di:
acclarare l’inammissibilità delle eccezioni e delle domande afferenti il rapporto di conto corrente n. 13152 anche per inosservanza del relativo onere probatorio gravante su parte opponente; ha ravvisato la novazione del mutuo a seguito della prestazione di garanzia ipotecaria offerta dai terzi; ha avallato, sebbene solo parzialmente, criteri e metodologie di quantificazione del TAEG non perfettamente condivisibili; ha sancito la nullità, seppure unicamente parziale, della fideiussione omnibus , che assiste il finanziamento;
ritenere che l’intervento della garanzia ipotecaria, rilasciata dai terzi e ,
in data 11.2.2014, non ha modificato la natura chirografaria del finanziamento de quo salda la conferma del decreto ingiuntivo n. 411/2016;
ritenere che analogamente alla commissione di estinzione anticipata anche gli oneri relativi alla prestazione di garanzia del RAGIONE_SOCIALE devono essere espunti dal calcolo del TAEG del finanziamento ai fini della verifica del rispetto delle soglie usura, confermando che il mutuo oggetto di causa è immune da usurarietà, salda la conferma del decreto ingiuntivo n. 411/2016;
infondata e comunque non provata l’eccezione di nullità del contratto di fideiussione, sottoscritto il 10.4.2012 da e , integralmente rigettandola, salda la conferma del decreto ingiuntivo n. 411/2016.
L’appello principale non può essere accolto.
Con il primo motivo, parte appellante sostiene che il mutuo avrebbe una causa illecita perché contratto per ripianare una pregressa posizione debitoria.
Il motivo non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della
banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo (Cassazione Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841).
Viene, così, confermato che l’accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l’obbligo di restituzione, indipendentemente dall’eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi. Questa decisione rappresenta un importante riferimento giurisprudenziale per la validità del mutuo solutorio e il suo utilizzo nell’esecuzione forzata.
E’, altresì, infondato il secondo motivo.
Ed infatti, il Tribunale ha valorizzato il documento di sintesi relativo al finanziamento del 10.4.2012, sottoscritto dalla società mutuataria e dai suoi fideiussori, recante espressamente l’indicazione del TAEG del mutuo.
Dall’esame della documentazione ha rilevato che l’ISC/TAEG, nella fattispecie, è indicato nel documento di sintesi allegato al mutuo sottoscritto dalla società opponente.
Conseguentemente, il giudice di primo grado si è espresso per l’infondatezza dell’eccezione di nullità del mutuo per carenza di , formulata dagli opponenti. Par
Quanto alla censura sub 3), si osserva che il calcolo del TAEG del finanziamento, prospettato dal CTU
e condiviso dal Tribunale, è stato determinato sulla base di tutti i costi contrattuali, ivi comprese le commissioni a favore del RAGIONE_SOCIALE, nonché con la duplice di inclusione della commissione di estinzione anticipata.
Il Tribunale ha preso in considerazione il calcolo del TAEG interessi corrispettivi nella misura di 9,974% e nella minor misura di 9,434% senza l’imputazione della commissione di estinzione anticipata non essendo computabile ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi (Cass. n. 7352/2022).
Pertanto il TAEG pari a 9,434% è risultato, comunque, inferiore al tasso soglia previsto per il mutuo chirografario e per il mutuo ipotecario.
Il Tribunale ha, altresì, precisato che al TAEG, così calcolato, non doveva essere aggiunto lo spread mora richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 19597 del 2020 secondo cui la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti, ma vige l’art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
Ciò posto, il CTU ha individuato i due tassi soglia: 18,250% al 10 aprile 2012 (mutuo chirografario) e 12,4875% al 11 febbraio 2014 (mutuo ipotecario) ed ha prospettato diverse ipotesi di calcolo del
TAEG mora, includendo tutti i costi ed anche le spese Cofidi, non ravvisando in nessun caso il superamento del tasso soglia mora.
Secondo l’appellante, nell’esame del tasso moratorio e dell’eventuale superamento della soglia usura, il giudice non avrebbe considerato, ai fini della rilevazione del costo complessivo del credito i costi accessori quali commissione estinzione anticipata, costi assicurativi, spese di istruttoria etc
Lamenta, altresì, l’omessa rimessione in istruttoria con riferimento agli interessi corrispettivi che appaiono usurari ma che seppur richiesto, non sarebbero stati esaminati in perizia, con conseguente omessa pronuncia sul punto.
Le censure, in realtà, involgono profili già superati.
Ed infatti, nella CTU integrativa, tra le ipotesi di calcolo prospettate dall’esperto nominato dal Tribunale v’è anche quella comprensiva di tutti i costi che, tuttavia, non ha dato luogo ad alcun superamento del tasso soglia.
Il CTU, peraltro, nell’illustrare il quesito e lo svolgimento dell’elaborato ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto, secondo cui dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la ‘parte’ corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il ‘tasso soglia di mora’ deve essere sommato al ‘tasso soglia’ ordinario.
Ha, altresì, richiamato la sentenza n. 26286/2019 della Corte di Cassazione secondo cui la valutazione dell’eventuale carattere usurario degli interessi di mora deve essere svolta in riferimento al tasso soglia degli interessi corrispettivi incrementato del valore della mora media rilevata dalla Banca d’Italia (2,1, p.p.), oltre la maggiorazione nella misura prevista dall’ar.t. 2, comma 4, della L. n. 108/1996.
Orbene, nel caso di specie, con il contratto di mutuo concesso dalla in data 10.4.2012, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del medesimo contratto, veniva concordato un tasso di interesse nominale annuo fisso dell’ 8% .
Veniva stabilito, altresì, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso del medesimo finanziamento, un interesse di mora nella misura dell’ 1% in più del tasso corrispettivo pattuito.
Il CTU AVV_NOTAIO ha individuato il tasso soglia mora nella misura del 18,250%, al 10.4.2012, per la categoria ‘ altri finanziamenti alle famiglie e imprese ‘, in cui rientra il mutuo per cui è causa, alla stipula del chirografario, nonché, altresì, nella misura del 12,4875%, all’11.2.2014 (data d’intervento della garanzia reale prestata dai terzi) quello della categoria ‘mutui ipotecari a tasso fisso’.
Svolta, quindi, la verifica suppletiva, il CTU nell’elaborato peritale integrativo redatto il 22.2.2021, ha concluso che, sia al momento di sottoscrizione del mutuo (10.4.2012) che alla data di concessione dell’ipoteca (11.2.2014), il TAEG ‘mora’ del finanziamento oggetto di contestazione non ha mai superato la soglia di usura.
Né alcun profilo di usurarietà è stato ravvisato dal CTU in ordine agli interessi corrispettivi del finanziamento né al momento della conclusione del contratto né al momento della costituzione di ipoteca.
Il lavoro del CTU è esaustivo e non si ravvisano le condizioni per rimettere la causa in istruttoria.
Il quarto motivo è, pertanto, assorbito avendo invocato parte appellante, al fine di escludere l’inadempimento riconosciuto dal Tribunale, di aver corrisposto l’importo di € 23.752,09 a titolo di interessi usurari che, come detto, non sono sussistenti e comunque di aver pagato interessi in misura maggiore rispetto alla creditoria vantata dalla Banca al momento della comminatoria di decadenza dal beneficio del termine
Quanto all’ultima censura, il Tribunale ha richiamato il principio recentemente fissato dalla Suprema Corte di Cassazione a SSUU con la nota sentenza n. 41994/2021, secondo cui qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, opera il principio di conservazione degli atti negoziali, e quindi il contratto i fideiussione è nullo solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito.
Secondo parte appellante , pur aderendo all’orientamento più restrittivo che commina la nullità parziale delle sole clausole viziate, la Banca sarebbe decaduta dall’azione per nullità della deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.
La censura non coglie nel segno.
In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare che nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo l’invalidità del rapporto fideiussorio e della garanzia ipotecaria vengono ricavate automaticamente dalla nullità del rapporto principale.
L’eccezione di nullità per contrasto alla normativa antitrust viene sollevata, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
L’eccezione ed art. 1957 cc non solo è tardiva ma è, altresì, inconferente.
Emerge dagli atti che la con lettera raccomandata del 28.9.2015, comunicava la decadenza dal
beneficio del termine intimando alla mutuataria e ai fideiussori,
e
, il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e spese.
Sia la mutuataria che i fideiussori non eseguivano né il pagamento intimato né il pagamento dell’effetto cambiario, che veniva protestato in data 21.10.2015.
Alla data del 17.12.2015, la risultava, pertanto,
creditrice nei confronti di nonché dei suoi fideiussori, della somma di € 131.631,91 a titolo di residuo del mutuo chirografario concesso in data 10.4.2012.
Il DI è stato notificato il 19.02.2016 ed è quindi evidente che la Banca non si sia avvalsa della deroga, in suo favore, ex art. 1957 cc.
Le spese risultano regolamentate in base al principio della soccombenza.
L’appello va, quindi, rigettato.
La presente decisione assorbe l’esame dell’appello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa (131.631,91) ai sensi del DM n. 55/2014 ( valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti, a carico della parte appellante principale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da nonché e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3970/2022 pubblicata il 31/10/2022 nonché sull’appello incidentale condizionato proposto, avverso la medesima pronuncia, da
, così provvede:
-rigetta l’appello principale;
–
15%, IVA e CPA come per legge.
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della delle spese del grado liquidate in € 12.154,00 oltre rsf
-Sussistono i presupposti, a carico della parte appellante principale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente est. NOME COGNOME