Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 21960/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Valderice (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Marsala, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante RAGIONE_SOCIALE), con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dal l’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla INDIRIZZO .
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. cron. 454/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di PALERMO il 19/03/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Trapani esponendo che: i ) la società aveva acceso, in data antecedente al 1991, il conto corrente bancario n. 50752, con apertura di credito, presso l’Agenzia di Valderice della RAGIONE_SOCIALE del Popolo, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a., su cui venivano concesse nel tempo aperture di credito per elasticità di cassa; ii ) di aver stipulato, inoltre, il contratto di conto corrente anticipi n. 205645, per il quale, a sua volta, era stata concessa un’aper tura di credito; iii ) i predetti rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; iv ) alla luce della documentazione contabile, la loro esposizione debitoria doveva considerarsi illegittimamente determinata da parte dell’istituto di credito, avendo la banca applicato spese di gestione e costi non pattuiti, applicato interessi ultralegali e c.m.s., praticato anatocismo e applicato interessi superiori al tasso soglia usurario. Delle corrispondenti clausole contrattuali richiedevano la declaratoria di nullità e, previa nomina di un c.t.u. contabile, il ricalcolo di quanto eventualmente dovuto ed il risarcimento del danno in favore della menzionata società; v ) infine, la medesima società aveva stipulato, in data 11 novembre 2011, un contratto di mutuo chirografario, da ritenersi nullo in quanto concesso per ripianare una esposizione debitoria viziata.
Ritualmente costituitasi, RAGIONE_SOCIALE, che chiese il rigetto delle avverse pretese, l’adito tribunale, con sentenza del 21 giugno 2017, n. 595, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta ed accogliendo parzialmente le domande degli attori, dichiarò nulla la capitalizzazione trimestrale anteriore al 30 giugno 2000, ritenne valida quella successiva a tale data, rideterminò il saldo del conto, in favore della correntista, in € 116.863,911 e rigettò le altre domande perché sfornite di prova.
2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentali, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE nonché da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, l’adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 marzo 2024, n. 454: i ) respinse l’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti con cui era stato eccepito il mancato accoglimento, da parte del tribunale, della richiesta di declaratoria di nullità del mutuo chirografario. Osservò, in proposito, che, « In disparte la questione della legittimità, in via generale, del mutuo concesso per il ripianamento del debito, nella specie manca la prova convincente che il mutuo concesso a RAGIONE_SOCIALE nel 2011 fosse specificamente destinato al ripianamento del debito come risultante contabilmente. Ciò premesso, nel caso di specie, la parte mutuataria non ha allegato in modo circostanziato il motivo comune perseguito da entrambe le parti, limitandosi al rilievo della circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo, fatto questo neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti. Pertanto, come correttamente statuito dal Tribunale, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l’altro per la realizzazione di un fine
ulteriore »; ii ) accolse il primo motivo di gravame principale proposto da RAGIONE_SOCIALE , con cui l’istituto di credito aveva lamentato il rigetto , da parte del giudice di primo grado, dell’eccezione di prescrizione quinquennale e/o decennale formulata in merito ai crediti azionati dagli appellati/appellanti incidentali; iii ) respinse il secondo motivo del medesimo gravame con cui era stata lamentata l ‘ errata adesione, da parte del tribunale, alle ipotesi di calcolo ‘ sub A ‘ formulata dal c.t.u. con la quale erano state eliminate la capitalizzazione trimestrale anteriore al mese di luglio dell’anno 2000 ed erano state traslate le competenze al 30 giugno 2012, ossia alla data dell’ultimo estratto conto ; iv ) compensò le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico degli odierni ricorrenti ¼ di dette spese ed a carico della RAGIONE_SOCIALE i rimanenti ¾ .
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mentre quest’ultima è rimasta solo intimata.
In data 1/3 marzo 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 21 marzo 2025, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
«Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.», per avere il giudice di appello erroneamente compensato tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio nonostante gli attori fossero risultati parzialmente vittoriosi e nonostante controparte non avesse proposto alcuna domanda/eccezione riconvenzionale nella propria
comparsa limitandosi esclusivamente a replicare alle deduzioni formulate nell’atto di citazione per accertamento negativo del credito;
II) « Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, comma 4, 1418 c.c. ovvero 1344 c.c. », per avere il giudice di appello omesso di esaminare un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia l’avvenuta riduzione dall’affidamento nel conto corrente n. 50752 immediatamente dopo la conclusione del mutuo chirografario n. 6085655 ed il versamento della somma finanziata nel medesimo conto; e per non avere il giudice appello dichiarato la nullità di detto mutuo, nonostante fosse evidente che lo stesso andasse qualificato come ‘solutorio’ e che fosse privo di causa ovvero che avesse causa illecita.
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. In via pregiudiziale, va rimarcato che l’odierno ricorso sembra essere stato notificato esclusivamente ad un soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, non più esistente, perché incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fin dal 7 aprile 2018: circostanza, questa, già formalmente comunicata alla controparte proprio da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intervenuta in appello.
1.1. Orbene, Cass., SU, n. 21970 del 2021, in tema di fusione per incorporazione, ha chiarito, tra l’altro, che: i) detta fusione non rappresenta una mera vicenda modificativa, bensì una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. ‘ La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato
e non soltanto elementi che lo compongono ‘ ; ii) ‘ la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa, quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva ‘ ; iii) ‘ In ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l’interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al ‘venir meno’ della parte, di cui all’art. 110 cod. proc. civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell’art. 2504bis cod. civ. – secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate ‘anche processuali’ vi è una ‘prosecuzione’ dell’incorporante – vale ad evitare ex lege l’interruzione stessa, dato che l’incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall’interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l’applicazione dell’istituto, allora non congruente allo scopo. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l’interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell’art. 2504bis cod. civ., attesa l’esigenza di ragionevole durata del processo e l’assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l’art. 2504bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o
scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l’istituto dell’interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall’evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza. In tal modo, l’esclusione dell’interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali. n conseguenza di quanto esposto, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. Ne deriva che, ove essa intraprenda un giudizio, ciò avviene sulla base di una valutazione operata dai precedenti organi, i quali però non sono ormai più tali, spettando una simile valutazione all’esclusiva titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se la perduranza di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante o unificato giustifica, da un lato, il medesimo ad agire per tutelarli, al fine di vedere realizzate le sue pretese, dall’altro lato non autorizza però la società incorporata o fusa a farle valere essa stessa. Non si dà dunque applicazione dell’istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator , perché qui non è tale il rappresentante, ma diverso è l’effettivo titolare del diritto ‘ .
1.2. Alla stregua dei suesposti principi, consegue, allora, nella specie, che la RAGIONE_SOCIALE, essendosi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2018, deve considerarsi priva di capacità e legittimazione processuale in questa sede, essendo stato intrapreso il procedimento di
legittimità, nei suoi confronti, dopo la sua estinzione. (cfr. Cass. n. 7676 del 2021, secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali estintasi, perché cancellata dal Registro delle imprese, nelle more del processo stante il difetto assoluto della “giusta parte” processuale. Cfr. in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 28333 del 2024), restando priva di effetto sanante – in considerazione dell’inesistenza della vocatio in ius – l’avvenuta costituzione della società risultante dalla suindicata fusione (cfr. Cass., SU, n. 366 del 1992; Cass. n. 3780 del 1994; Cass. n. 9504 del 2022).
In ogni caso, ove pure volesse ritenersi sanato qualsivoglia vizio dalla intervenuta costituzione in questa sede della incorporante RAGIONE_SOCIALE, entrambi i formulati motivi di ricorso si rivelerebbero inammissibili.
2.1. Il primo perché costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole ( cfr., ex plurimis , Cass. n. 23639 del 2024, in motivazione; Cass. n. 13356 del 2021). Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenesse la parte come soccombente, in un grado di giudizio, ed invece come vincitrice, in altro grado (cfr. Cass. n. 23639 del 2024, in motivazione; Cass. n. 974 del 2007; Cass. n. 15557 del 2006; Cass. n. 18255 del 2004). È egualmente unitario e globale il criterio allorché il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti. In tal caso, l’unitarietà e la globalità del criterio della soccombenza comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice (cfr. tra le altre, cfr. Cass. n. 23639 del 2024, in motivazione; Cass. n. 17523 del 2011; Cass. n. 4052 del 2009) in favore della quale il giudice del gravame
è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. La sentenza impugnata è del tutto coerente con i suesposti principi.
2. Il secondo perché:
i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘doppia conforme’): e tanto è avvenuto, nella specie, con riguardo alla domanda di nullità del mutuo, perché asseritamente solutorio, formulata dagli odierni ricorrenti ma respinta in entrambi i gradi di merito. In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348 -ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘doppia conforme’ in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che ‘Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ‘ , sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla parte ricorrente;
ii) laddove contesta alla corte distrettuale di non avere dichiarato la nullità di detto mutuo, nonostante fosse evidente che lo stesso andasse qualificato come ‘solutorio’ e che fosse privo di causa ovvero che avesse causa illecita, mostra di non avere colto appieno la ratio decidendi , in parte qua , della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha chiaramente affermato (cfr. pag. 8) che, ‘ In disparte la questione della legittimità, in via generale, del mutuo concesso per il ripianamento del debito, nella specie manca la prova convincente che il mutuo concesso a RAGIONE_SOCIALE nel 2011 fosse specificamente destinato al ripianamento del debito come risultante contabilmente. Ciò premesso, nel caso di specie, la parte mutuataria non ha allegato in modo circostanziato il motivo comune perseguito da entrambe le parti, limitandosi al rilievo della circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo, fatto questo neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti. Pertanto, come correttamente statuito dal Tribunale, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l’altro per la realizzazione di un fine ulteriore ‘. È palese, dunque, che, al di là della legittimità, o non, di un mutuo avente carattere solutorio, quella corte ha escluso che, nella specie, fosse stata fornita la prova del collegamento negoziale tra il mutuo predetto ed il precedente rapporto da cui era scaturito il credito della banca nei confronti anche degli odierni ricorrenti. La censura in esame, invece, benché
formalmente denunciante una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà è volta ad ottenere, sostanzialmente, una rivisitazione della conclusione della corte predetta circa l’insussistenza, nella specie, del colleg amento negoziale da cui deriverebbe l’asserita nullità/illiceità del contratto di mutuo su cui ancora insistono gli odierni ricorrenti. In tal modo, la stessa dimentica che: ii-a) alla stregua di Cass. 22216 del 2018, qui condivisa, ‘ Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ‘ (in senso sostanzialmente conforme, sulla prima parte, vedasi anche la più recente Cass. n. 14561 del 2023, in cui si è affermato pure che ‘ Il fatto che l’operazione nel suo complesso esibisse una funzione economica unitaria non implica, però, che i singoli negozi fossero privi di una loro specifica causa ‘ ). Nella specie, tuttavia, come si è già detto, nessuna censura motivazionale era concretamente esperibile art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; ii-b) come sottolineato da Cass. n. 3229 del 2025, ‘ il compito di questa Corte non è quello di condividere, o meno, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), anche se la parte ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (cfr. Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, come reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8353 del 2023; Cass. n. 11176 del 2017) ‘ ; ii-c) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423, 25495, 26871, 27328 e 35012 del 2024; Cass. nn. 2040, 3229 e 3284 del 2025).
Esigenze di completezza, infine, impongono di puntualizzare che, nella specie, non assume alcun rilievo la futura decisione sulla questione (ancora pendente innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte al momento della formulazione di questa proposta), concernente la validità, o non, del mutuo cd. solutorio (cfr. l’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 18903 del 2024), posto che, nell’odierna vicenda, ancor prima della validità, o meno, di una tale tipologia di mutuo, si controverte sull’esistenza, o m eno, di un collegamento negoziale (che la corte di appello ha escluso) tra il mutuo
stipulato, nel 2011, dalla sola RAGIONE_SOCIALE ed i rapporti bancari intrattenuti da tutti gli altri ricorrenti. Orbene, l’accertamento dell’esistenza, o meno, dell’invocato collegamento negoziale, come si è poc’anzi riferito, è questione di merito, già risolta negativamente dalla core distrettuale, con valutazione qui non ulteriormente sindacabile alla stregua di quanto si è precedentemente chiarito» .
3. Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che: i ) i ricorrenti, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ., nemmeno hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; ii ) la recente decisione resa da Cass., SU, 5 marzo 2025, n. 5841, pronunciandosi sulla questione -oggetto di soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte -concernente il « se il cd. mutuo solutorio -vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi -possa, oppure no, effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido », hanno stabilito che « Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale » (in senso analogo, vedasi anche, in motivazione, la successiva Cass. n. 8670 del 2025). Rinviandosi alla esaustiva e qui condivisa motivazione di detta pronuncia ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rimarcarne, in questa sede, le seguenti considerazioni: « La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta, di per sé,
carattere di intrinseca illegittimità -salvo l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) -essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento . Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il cd. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia (re vocatoria ordinaria o fallimentare), non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018) . »; « Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo cd. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che -come già detto -un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell’operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla val idità di quest’ultima, altra cosa è l’abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest’ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela ‘reale’ c he elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall’ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l’inefficacia delle garanzie abusivamente concesse »; « Né, infine, può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la
volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L’utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta, in definitiva, giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale . ».
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti, vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 5.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 5,000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME