Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3085/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO – ricorrente – contro
– controricorrente – avverso il decreto n. rep. 2/2022 del Tribunale di Biella, depositato il 21.12.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, chiese l’ammissione al passivo del fallimento
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito pari a € 370.670,12, in via privilegiata ipotecaria fondiaria;
il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuo preesistente;
l ‘opposizione di RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella, condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinato a ripianare le preesistenti passività del cliente della banca) e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito ;
contro il decreto del Tribunale B2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi;
il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso;
il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso;
il Fallimento ha depositato una memoria;
considerato che
la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’ utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un ‘ operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;
successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022 ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all ‘ ordine pubblico -e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l ‘ accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
il conflitto giurisprudenziale è stato sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.) , a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024;
è dunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del