Mutuo Solutorio: Contratto Valido o Artificio Contabile? La Cassazione Chiama le Sezioni Unite
Il tema della validità del mutuo solutorio è da tempo al centro di un acceso dibattito giuridico. Si tratta di un’operazione complessa in cui una banca eroga un finanziamento a un cliente non per fornirgli nuova liquidità, ma per estinguere un debito preesistente dello stesso cliente verso la medesima banca. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha deciso di porre fine all’incertezza, rimettendo la questione al suo organo più autorevole: le Sezioni Unite.
I Fatti del Caso: L’Ammissione al Passivo Negata
Una società di investimento aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di un’altra società per un credito di oltre 370.000 euro, garantito da un’ipoteca fondiaria. Tale credito traeva origine da un contratto di mutuo che era servito a ripianare precedenti debiti della società poi fallita.
Il giudice delegato al fallimento, prima, e il Tribunale in sede di opposizione, poi, avevano rigettato la richiesta. Secondo i giudici di merito, l’operazione non configurava un reale contratto di mutuo, ma una semplice ridefinizione di un debito già esistente. Di conseguenza, il contratto di mutuo solutorio veniva considerato nullo, rendendo inefficace anche la garanzia ipotecaria iscritta a suo presidio.
La Questione Davanti alla Cassazione e il Contrasto Giurisprudenziale
La società creditrice ha impugnato la decisione del Tribunale, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione. Qui è emerso un profondo contrasto interpretativo all’interno della stessa Corte riguardo alla natura e validità del mutuo solutorio.
La Tesi della Nullità: Il Mutuo come Mera Ridenominazione del Debito
Un primo orientamento, richiamato nella decisione impugnata e basato sulla sentenza n. 1517/2021, considera queste operazioni come puramente contabili. Secondo questa visione, l’erogazione di somme destinate a estinguere un debito precedente verso la stessa banca, con contestuale creazione di una garanzia reale, non costituisce un vero mutuo. La causa del contratto sarebbe snaturata, trasformandosi in un mero artificio per dotare un vecchio credito chirografario di una nuova e più forte garanzia, in potenziale danno degli altri creditori.
La Tesi della Validità del Mutuo Solutorio
Un secondo e opposto orientamento, espresso dalla sentenza n. 23149/2022, sostiene invece la piena validità del mutuo solutorio. Questa tesi afferma che tale contratto non è nullo, non essendo contrario né alla legge né all’ordine pubblico. L’accredito delle somme sul conto corrente del debitore, anche se immediatamente utilizzate per estinguere il debito precedente, è considerato sufficiente a integrare la ‘datio rei’, ovvero la consegna del denaro che perfeziona il contratto di mutuo. Non si tratterebbe, quindi, di una mera dilazione di pagamento, ma di una nuova e autonoma operazione negoziale.
Le Motivazioni del Rinvio alle Sezioni Unite
Di fronte a due interpretazioni così diametralmente opposte, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto indispensabile un intervento chiarificatore. La questione non è di poco conto, poiché tocca principi fondamentali del diritto dei contratti, del diritto bancario e del diritto fallimentare. La qualificazione del mutuo solutorio ha implicazioni dirette sulla validità delle garanzie reali concesse e, di conseguenza, sulla graduazione dei crediti nelle procedure concorsuali.
L’ordinanza interlocutoria, pertanto, sospende il giudizio sul caso specifico e dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino per dirimere il contrasto e fornire un principio di diritto stabile e uniforme per il futuro.
Le Conclusioni: In Attesa di un Chiarimento Definitivo
La decisione di rimettere la questione alle Sezioni Unite rappresenta un momento cruciale per il mondo bancario e per le imprese. Il verdetto che arriverà avrà un impatto significativo sulla prassi contrattuale e sulla gestione delle esposizioni debitorie. Gli operatori del diritto e del settore finanziario attendono con grande interesse la pronuncia, che finalmente farà luce sulla legittimità e sugli effetti di una delle figure contrattuali più dibattute degli ultimi anni: il mutuo solutorio.
Cos’è un ‘mutuo solutorio’ e perché è controverso?
È un contratto di mutuo concesso da una banca a un cliente per estinguere un debito preesistente che lo stesso cliente ha nei confronti della medesima banca. È controverso perché si discute se sia un vero contratto di mutuo con trasferimento di denaro o solo un’operazione contabile per modificare un debito e aggiungere una garanzia reale, come un’ipoteca.
Qual è il contrasto giurisprudenziale che ha portato al rinvio alle Sezioni Unite?
Esistono due orientamenti opposti nella stessa Corte di Cassazione. Un primo orientamento (sentenza n. 1517/2021) lo ritiene un’operazione meramente contabile e quindi nulla. Un secondo orientamento (sentenza n. 23149/2022) lo considera un contratto pienamente valido, in quanto l’accredito delle somme sul conto corrente del debitore è sufficiente a integrare la consegna del denaro richiesta dalla legge.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione non ha deciso il merito della controversia. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha preso atto del contrasto giurisprudenziale e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite della Cassazione si pronuncino sulla questione per fornire un’interpretazione definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3085/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE con l’avv. NOME COGNOME ricorrente – contro
– controricorrente –
avverso il decreto n. rep. 2/2022 del Tribunale di Biella, depositato il 21.12.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che
RAGIONE_SOCIALE tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del fallimento
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito pari a € 370.670,12, in via privilegiata ipotecaria fondiaria;
il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuo preesistente;
l ‘opposizione di RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella, condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinato a ripianare le preesistenti passività del cliente della banca) e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito ;
contro
il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi;
il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso;
il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso;
il Fallimento ha depositato una memoria;
considerato che
la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’ utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un ‘ operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;
successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022 ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all ‘ ordine pubblico -e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l ‘ accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo;
il conflitto giurisprudenziale è stato sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.) , a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024;
è dunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del