Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3081-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della mandataria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in forza di per procura del 17/6/RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 11297/RAGIONE_SOCIALE del TRIBUNALE DI SIENA, depositato il 21/12/RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘ opposizione proposta dalla Banca Valdichiana Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE e Montepulciano, già Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro, ed ha, per l ‘ effetto, ammesso
la banca istante allo stato passivo del Fallimento di NOME COGNOME per la somma di €. 252.173,89, in collocazione ipotecaria, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con lo stesso in data 14/2/2014.
1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora importa, ha ritenuto: – innanzitutto, che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché ‘ lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall ‘ immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare ‘ e può essere, pertanto, lecitamente stipulato dal mutuatario anche al fine di ripianare debiti pregressi verso la banca mutuante; – in secondo luogo che, nel caso in esame, la dazione della somma non è contestata, risultando documentalmente che ‘ la somma mutuata è stata accreditata sul conto corrente cointestato a COGNOME NOME e COGNOME NOME e successivamente … accreditata sul conto corrente personale del COGNOME‘, il quale ha poi versato una parte sul conto corrente della società.
1.3. Il Fallimento, con ricorso notificato il 20/1/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito, ha resistito con controricorso.
1.5. Il ricorrente ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. nonché degli artt. 38 ss. TUB, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il mutuo fondiario può essere lecitamente contratto anche al fine di estinguere le passività pregresse,
senza, tuttavia, considerare che, quando un mutuo fondiario viene stipulato per estinguere un precedente debito chirografario e sostituirlo con un debito garantito, il contratto non è sorretto dalla sua funzione tipica ed è, per l ‘ effetto, privo di causa e, dunque, nullo a norma degli artt. 1325 e 1418 c.c., al pari dell ‘ ipoteca iscritta a garanzia della sua restituzione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la dazione della somma mutuata non era stata contestata dal Fallimento senza, tuttavia, considerare che, al contrario, l ‘ opposto, come emerge dalla sua memoria di costituzione in giudizio, aveva espressamente dedotto che il finanziamento era stato utilizzato per estinguere pregressi debiti chirografari che la RAGIONE_SOCIALE aveva verso la banca, fornendone i relativi riscontri documentali, e che il mutuo fondiario posto a fondamento della domanda di ammissione era meramente solutorio.
2.3. La ricorrente, in memoria, ha ribadito che: -‘ un mutuo fondiario contratto per finalità solutorie (in favore del medesimo istituto di credito) è nullo perché privo di causa … anche per la mancata reale traditio delle somme mutuate e lesivo del principio di ordine pubblico della par condicio creditorum ‘; -‘infatti, quando, come nel caso di specie, un mutuo fondiario viene acceso per estinguere un precedente debito chirografario e sostituirlo con uno ipotecario, manca del tutto la causa del contratto di mutuo fondiario, perché, non avendo mai il mutuatario realmente beneficiato della liquidità finanziata (tornata immediatamente al mutuante), il contratto non risulta sorretto dalla sua funzione caratteristica ma da quella
di creare una garanzia reale in favore della banca, per di più a danno degli altri creditori ‘.
2.4. Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, pronunciandosi sulla questione se il cd. mutuo solutorio (vale a dire il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi) possa considerarsi come un vero e proprio contratto di mutuo oppure se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido, hanno affermato il principio per cui ‘il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell ‘ obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo … non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale ‘ (Cass. SU n. 5841 del 2025).
2.6. Le Sezioni Unite, così opinando, hanno, dunque, respinto l ‘ orientamento, emerso in anni più recenti (Cass. n. 20896 del 2019; Cass. n. 7740 del RAGIONE_SOCIALE; Cass. n. 1517 del 2021), il quale (proprio come ha fatto il decreto impugnato) ha, in sostanza, sostenuto che: -il mutuo solutorio non è inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l ‘ avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale contratto, infatti, provoca l ‘ effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi e, dunque, determina, di regola, i soli effetti del pactum de non petendo ad tempus , restando
modificato soltanto il termine per l ‘ adempimento, senza alcuna novazione dell ‘ originaria obbligazione del correntista; -il perfezionamento del mutuo, se può certamente avvenire con la dazione giuridica delle somme e, dunque, con il loro accredito in conto corrente, richiede, tuttavia, che la traditio realizzi effettivamente il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario e, dunque, l ‘ acquisizione della loro disponibilità da parte del mutuatario, che non può ravvisarsi nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito; – la traditio, infatti, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, deve, per essere tale, comportare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, facendole transitare dal patrimonio dell ‘ uno al patrimonio dell ‘ altro e così comportando il conseguente trasferimento della proprietà delle stesse da parte del mutuatario; – perché possa dirsi sussistente tale disponibilità giuridica, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario; – senza l ‘ effettivo trasferimento della proprietà delle somme e la connessa acquisita disponibilità delle stesse, non può neppure ipotizzarsi la sussistenza dell ‘ obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell ‘ art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario; – il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, si sostanzia, in definitiva, in un ‘ operazione di natura meramente contabile.
2.7. Le Sezioni Unite hanno, per contro, dichiaratamente aderito al contrario orientamento, tradizionale e prevalente (già
affermato da Cass. n. 5193 del 1991; Cass. n. 11116 del 1992; Cass. n. 1945 del 1999 e, più recentemente, ribadito da Cass. n. 23149 del 2022, a sua volta richiamata da Cass. n. 37654 del 2021; Cass. n. 724 del 2021; Cass. n. 16377 del 2023; Cass. n. 31560 del 2023; Cass. n. 5151 del 2024; Cass. n. 2779 del 2024), secondo il quale: – il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all ‘ ordine pubblico; – l ‘ accredito in conto corrente delle somme erogate è, del resto, sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; – il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell ‘ obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica, infatti, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l ‘ obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (nello stesso senso: Cass. n. 37654 del 2021; Cass. n. 724 del 2021; Cass. n. 16377 del 2023); – l ‘ effettività della traditio è, in tal caso, dimostrata dal fatto che l ‘ impiego per l ‘ estinzione del debito già esistente produce l ‘ effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa; -il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall ‘ ordinamento: artt. 182bis e 182quater l.fall.) e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma; – né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l ‘ ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione
dell ‘ inefficacia (Cass. n. 4694 del 2021); – il mutuo solutorio non può, quindi, essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo .
2.8. Il mutuo, in effetti, è un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna ( traditio ) della cosa data a mutuo ( res ), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della ‘ disponibilità giuridica ‘ della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare, anche senza la sua consegna materiale, l ‘ uscita della somma dal proprio patrimonio e l ‘ acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
2.9. Nel caso del mutuo solutorio, se è vero che la banca si riappropria immediatamente delle somme mutuate, resta, in ogni caso, il fatto che proprio tale riappropriazione ‘ postula che le somme siano prima transitate … nella disponibilità giuridica del mutuatario ‘, con la conseguenza che ‘ il contratto di mutuo è … da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita ‘, ‘ a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile ‘.
2.10. L ‘ utilizzo della somma, dunque, non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò non sempre
né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle somme ne consente la successiva imputazione giuridica ed economica all ‘ estinzione della pregressa esposizione debitoria.
2.11. Non è, dunque, possibile qualificare il mutuo solutorio come un pactum de non petendo in ragione della asserita mancanza di un effettivo spostamento di denaro poiché, in realtà, l ‘ estinzione del debito preesistente (a seguito dell ‘ accreditamento in conto corrente delle somme erogate e della conseguente estinzione o riduzione del saldo debitorio) presuppone, evidentemente, (e quindi di per sé dimostra) che il mutuatario abbia acquistato un titolo giuridico all ‘ impiego delle somme mutuate e, prima ancora, che lo stesso abbia, dunque, ricevuto la traditio delle stesse.
2.12. L ‘ atto di disposizione operato dal mutuatario, e cioè l ‘ utilizzo delle somme mutuate (logicamente anche se non cronologicamente successivo al mutuo) per estinguere l ‘ esposizione debitoria pregressa, costituisce, di conseguenza, un elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e non ne condiziona, dunque, il perfezionamento.
2.13. D ‘ altra parte, come ha evidenziato Cass. n. 23149 del 2022, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa, con la conseguenza che, se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno ‘ spostamento di denaro ‘ deve essersi necessariamente verificato.
2.14. Nella prassi, del resto, avviene spesso che l ‘ operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto,
dalla concessione di una garanzia, come l ‘ ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell ‘ originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali.
2.15. In tutti questi casi, appare, in definitiva, evidente l ‘ eccentricità dell ‘ operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo .
2.16. Non vi sono, inoltre, ragioni – hanno aggiunto le Sezioni Unite -che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell ‘ operazione in termini di nullità negoziale.
2.17. La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, trattandosi, anzi, dell ‘ espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (come quelle previste dall ‘ art. 2 l. n. 546/1977 e dall ‘ art. 43 d.l. n. 976/1966, conv. dalla l. n. 1142/1966).
2.18. Ciò, naturalmente, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.
2.19. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d ‘ ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest ‘ ultimo un ‘ effettiva disponibilità, essendo lo stesso già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del
negozio in sé, ma nell ‘ impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. n. 4694 del 2021).
2.20. Una tale finalizzazione dell ‘ operazione rileva, però, sotto il profilo dell ‘ inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare) della stessa ma non della sua invalidità poiché (salvo il caso in cui l ‘ accertamento di peculiari condotte delittuose ridondi sul piano negoziale in un vizio di nullità: cfr. Cass. n. 26248 del 2024; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 16706 del RAGIONE_SOCIALE) non si verifica alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; Cass. n. 3024 del RAGIONE_SOCIALE; Cass. n. 4202 del 2018).
2.21. Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero, però, che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi non sono di per sé né illeciti né nulli: ‘ un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell ‘ operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest ‘ ultima, altra cosa è l ‘ abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condictio creditorum ‘.
2.22. Quest ‘ ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già (come ha preteso il Fallimento opposto) attraverso una tutela reale, che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall ‘ ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l ‘ inefficacia delle garanzie abusivamente concesse.
2.23. Né ‘ può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al
ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L’utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale ‘ (Cass. SU n. 5841 del 2025, in motiv.).
2.24. Né, infine, hanno concluso le Sezioni Unite, le cose cambiano se il mutuo è fondiario.
2.25. Il mutuo fondiario, infatti, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. TUB, non è un mutuo di scopo legale, non avendo quale proprio elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a una determinata finalità imposta dalla legge (cfr. Cass. n. 4792 del 2012; Cass. n. 24699 del 2017, in motiv.), la quale, pertanto, come correttamente rilevato dal tribunale, può anche essere utilizzata per il ripianamento delle passività pregresse che gravano sul mutuatario (o su terzi) nei confronti della banca mutuante, senza che la concreta destinazione così impressa alle somme ricevute possa comportare il difetto della causa del contratto e, dunque, la nullità dello stesso a norma degli artt. 1418 e 1325 c.c..
2.26. Lo scopo del finanziamento, infatti, esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall ‘ immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall ‘ obbligo di restituzione della somma erogata.
2.27. Nessuna delle norme che regolano il mutuo fondiario, del resto, impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l ‘ istituto mutuante al controllo dell ‘ utilizzazione delle somme erogate (Cass. SU n. 5841 del 2025, in motiv., che ha espressamente escluso che, in caso mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi possa configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa; conf., Cass. n. 9838 del 2021; Cass. n. 1517 del 2021; Cass. n. 724 del 2021).
2.28. Anche nel mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all ‘ 80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 TUB), infatti, ‘ lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata … dall’ immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall ‘ obbligo di restituzione della somma erogata ‘.
2.29. Ne deriva che è ‘ da escludere che l ‘ eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l ‘ applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) … del contratto ‘ ( Cass. SU n. 5841 del 2025, in motiv.).
2.30. Il decreto impugnato si è, evidentemente, adeguato ai principi esposti: lì dove, in particolare, sul rilievo in fatto che ‘ la somma mutuata è stata accreditata sul conto corrente cointestato (tra l’altro) a COGNOME NOME‘, ha ritenuto, innanzitutto, che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché ‘ lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare ‘ , e, in secondo luogo, che il mutuo, anche se fondiario, può essere, lecitamente stipulato dal mutuatario anche al fine di ripianare debiti pregressi verso la banca mutuante, ed ha, quindi, escluso, in forza di tali conclusioni, la nullità del contratto di mutuo dedotto dalla banca a fondamento della domanda di ammissione al passivo proposta dalla stessa.
2.31. Il terzo motivo, che ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui tribunale ha ritenuto che la banca non era consapevole dello stato d ‘ insolvenza, risulta, evidentemente, assorbito.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, a sua volta inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME