Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1416 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23514/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, RODELLA NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
NOME
-controricorrente – nonché contro
Oggetto: Contratti bancari – Mutuo fondiario – Interessi
R.G.N. 23514/2021
Ud. 13/01/2026 CC
RAGIONE_SOCIALE 1 RAGIONE_SOCIALE e, per essa quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4103/2021 depositata il 04/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4103/2021, pubblicata in data 4 giugno 2021, la quale ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14995/2018.
Quest’ultima, a propria volta, aveva integralmente disatteso le domande con le quali gli odierni ricorrenti – agendo nella veste di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale -avevano chiesto accertarsi la nullità del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria concluso dalla debitrice principale in data 29 aprile 2009 e la nullità della fideiussione da essi rilasciata alla creditrice RAGIONE_SOCIALE SPA.
La Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’intervento nel corso del giudizio di gravame di RAGIONE_SOCIALE -e, per essa, della mandataria DOBANK SPA -quale cessionaria in blocco di una serie di crediti vantati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE SPA, tra i quali quello verso gli odierni ricorrenti, ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità del mutuo per essere lo stesso finalizzato a ripianare una precedente esposizione
debitoria, in quanto ha escluso la possibilità di affermare in linea generale la illiceità della causa del mutuo contratto allo scopo di sanare debiti pregressi.
La Corte territoriale, poi, ha disatteso l’ulteriore motivo di gravame col quale veniva dedotta la nullità del mutuo per violazione dell’art. 38, D. Lgs. n. 385/1993, affermando, in dissenso dal giudice di prime cure, che l’infondatezza del motivo derivava non dalla natura derogabile della previsione invocata -dalla Corte medesima ritenuta invece inderogabile -ma dall’assenza di prova in concreto della sua violazione, non risultando dimostrato il superamento del limite di finanziabilità in essa contemplato.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE SPA e RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE SPA (già DOBANK SPA).
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE SPA e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 111, 291 c.p.c.
Come esposto nella sintesi del motivo, ‘La Corte di Appello ha errato omettendo di dichiarare la contumacia della convenuta RAGIONE_SOCIALE (e per essa RAGIONE_SOCIALE) in quanto non costituita (doc. 2.a), nonché la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE 1
RAGIONE_SOCIALE (e per essa RAGIONE_SOCIALE), e/o l’inammissibilità dell’intervento di quest’ultima nel processo quale asserito successore a titolo particolare, in quanto non è stata data prova da parte di quest’ultima della circostanza che nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di cui è stato dato atto nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE rientrino anche i crediti vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori, sig.ri COGNOME e COGNOME (nel prosieguo, ‘RICORRENTI’)’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c.
Come esposto nella sintesi del motivo, ‘La Corte di Appello ha altresì errato nel non dichiarare nullo il contratto di mutuo per illiceità della causa, in quanto il mutuo non era stato concesso per creare nuova liquidità ma per permettere l’estinzione di precedenti esposizioni debitorie.’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, D. Lgs. n. 385/93 (con riferimento alla Delibera C.I.C.R. del 22 aprile 1995); 2697 e 2698 c.c.; 115 c.p.c.
Come esposto nella sintesi del motivo, ‘La Corte di Appello ha infine errato ritenendo che non fosse stata data dai RICORRENTI la prova del residuo debito in linea capitale al momento della concessione del mutuo di RAGIONE_SOCIALE, in quanto per il limite dell’80% occorrerebbe fare riferimento non al valore iniziale dei mutui pregressi al momento della stipula, bensì al valore residuo in linea capitale al momento della nuova erogazione, elementi che secondo la Corte di Appello non sarebbero stati acquisiti agli atti. Tale importo
risultava dai documenti allegati ed era oggetto di ordine di esibizione e di richiesta di CTU.’ .
I motivi di ricorso sono, nel complesso, privi di pregio.
2.1. Il primo mezzo, come già accennato, viene a sollevare due distinti profili.
2.1.1. Il primo profilo concerne l’omessa declaratoria di contumacia di RAGIONE_SOCIALE SPA da parte del giudice di appello.
L’inammissibilità della doglianza si evidenzia su un duplice piano.
Da un lato, invero, le deduzioni del ricorso risultano prive della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., dal momento le sommarie argomentazioni svolte nel mezzo risultano del tutto prive di ancoraggio alla riproduzione o localizzazione degli atti di causa sui quali le argomentazioni medesime dovrebbero venirsi a basare.
Dall’altro lato, il mezzo omette di confrontarsi l’orientamento reiteratamente espresso da questa Corte, a mente del quale la mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013) e potendosi configurare una nullità della decisione solo nel momento in cui la carenza in questione venga a rivelare che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell’art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015).
2.1.2. Il secondo profilo, invece, ha ad oggetto la censura per il mancato rilievo del difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE 1
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito originariamente di titolarità di RAGIONE_SOCIALE SPA.
Anche tale profilo, tuttavia, risulta dedotto in modo inammissibile: se pure è vero che il difetto di titolarità attiva del rapporto risulta rilevabile d’ufficio anche in Cassazione – e dunque deducibile per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) -nel caso in esame lo scrutinio del motivo è, nel concreto, precluso dall’assenza nella pronuncia di merito di accertamenti di fatto, venendo, pertanto, sollecitato a questa Corte lo svolgimento di un’indagine di merito che tuttavia risulta radicalmente non consentita dal giudizio di legittimità, non senza rilevare, ulteriormente, che anche in questo caso il ricorso risulta carente sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c., dal momento che non viene a chiarire se e quando nel giudizio di gravame il profilo sia stato espressamente sollevato dai ricorrenti.
2.2. Il secondo motivo, invece, risulta infondato, dal momento che la decisione impugnata risulta essersi espressa in modo pienamente conforme al recente insegnamento di questa Corte, per cui è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, in quanto tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Sez. U – , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025).
2.3. Il terzo mezzo, invece, risulta inammissibile.
Il motivo, invero, viene a sindacare un mero giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato superamento, nel concreto, del limite di finanziabilità, e cioè un giudizio la cui revisione non può essere sollecitata a questa Corte in sede di giudizio di legittimità, non senza osservare -per completezza e chiarezza di motivazione -che in ogni caso -e diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito -avrebbe dovuto trovare applicazione l’orientamento reiteratamente espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez. U – Sentenza n. 33719 del 16/11/2022; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 7949 del 20/03/2023).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Quanto al regime delle spese di lite, poiché le tematiche sollevate dai motivi di ricorso sono venute ad investire profili che erano oggetto di dibattito all’epoca di adozione della pronuncia impugnata e sono stati risolti da successivi interventi nomofilattici di questa Corte, si ritengono sussistenti concrete ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di metà.
In relazione alla residua metà deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione di detta metà in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, indicando direttamente l’entità della quota posta a carico dei ricorrenti.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, spese che nella detta misura di metà sono determinate per ciascuna delle controricorrenti in € 4.600,00 , di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME