Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23760/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
PILLA RITA, PILLA DOMENICO,
rappresentati e difesi da ll’ Avv. COGNOME NOME
contro
Oggetto:
Contratti
bancari – Mutuo – Natura
simulata – Mutuo di scopo
R.G.N. 23760/2023
Ud. 06/12/2024 CC
-ricorrenti –
BPER Banca S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ Avv. COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1841/2023 depositata il 15/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1841/2023, pubblicata in data 15 settembre 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione delle appellate RAGIONE_SOCIALE (già Banca Popolare Dell’Emilia Romagna SpA) e RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 927/2020, pubblicata in data 4 agosto 2020, che a propria volta aveva respinto le domande degli appellanti.
Questi ultimi – RAGIONE_SOCIALE, nella veste di debitore principale, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME nella veste di garanti -avevano convenuto BPER BANCA SPA chiedendo, in via principale, di accertare la natura simulata
del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del 19.6.2014 o, in via alternativa o subordinata, di accertare la nullità del medesimo contratto per carenza di causa o per violazione del tasso soglia di interesse, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie, reali e personali, prestate.
Avevano, in particolare, dedotto che la somma mutuata non era mai entrata nella disponibilità della mutuataria RAGIONE_SOCIALE essendo stata impiegata per l’estinzione di un debito della RAGIONE_SOCIALE verso la medesima Banca, procurando a quest’u ltima ulteriori garanzie.
Disattese integralmente le domande da parte del Tribunale di Modena -che invece aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle somme ancora dovute alla Banca -proposto appello; costituitasi BPER BANCA RAGIONE_SOCIALE ed intervenuta RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame:
-escludendo -sulla scorta di precedente di questa Corte -la nullità del c.d. mutuo solutorio e quindi escludendo sia la natura simulata del contratto sia la sua nullità per mancanza di causa;
-escludendo, parimenti, che il contratto contenesse una pattuizione di interessi superiori al tasso-soglia per la triplice ragione che: I) la tesi degli appellanti si fondava su un corretto meccanismo di sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori; II) la clausola contrattuale che secondo gli appellanti determinava tale operazione era invece da interpretarsi nel senso di consentire l’applicazione dell’interesse di mora soltanto al capitale della rata scaduta, ferma restando l’applicazione d el solo spread di mora alla
quota costituita dagli interessi; III) anche ipotizzando l’usurarietà dei tassi di mora, dovevano comunque essere applicati i tassi corrispettivi, in quanto non usurari;
-disatteso -in quanto generiche -le contestazioni degli appellanti in ordine alla legittimazione della RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorrono RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; COGNOME; RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME.
Resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quest’ultima sempre rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente: ‘vizio di motivazione per mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale. vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 1414, 1417 c.c. per avere la Corte di appello di Bologna escluso la ricorrenza nel caso di specie di un accordo simulatorio.’.
I ricorrenti censurano la decisione della Corte felsinea per aver escluso il carattere simulato del mutuo sulla base del mero richiamo ad un precedente di questa Corte e per aver, conseguentemente, disatteso le istanze di ammissione della prova orale reiterata sulla base di motivazioni carenti e senza valutare le specificità del caso concreto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1815, 1418, 1419 e 1367 c.c., nonché ‘motivazione contraddittoria per non avere la Corte di appello di Bologna affermato la nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora di cui all’art. 3 del contratto di mutuo del 19/06/2014 e le relative conseguenze applicative’ .
Argomentano i ricorrenti che la Corte d’appello, nel ritenere non superato il tasso soglia di legge, avrebbe erroneamente seguito una interpretazione conservativa della clausola contrattuale, la quale, invece, si sottrarrebbe ad una interpretazione univoca ed avrebbe quindi dovuto essere dichiarata nulla per indeterminatezza, con conseguente applicazione al rapporto degli interessi corrispettivi convenuti ex art. 1224 c.c.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 58 TUB; 2697 c.c.; 111, 115 e 116 c.p.c., ‘per non avere la Corte d’appello di Bologna verificato in concreto, secondo le risultanze processuali, se il. presunto credito oggetto di causa rientrasse effettivamente o meno nel contratto di cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generiche le contestazioni che erano state mosse in relazione alla legittimazione dell’odierna controricorrente -sebbene tali contestazioni fossero sufficientemente specifiche – ed avrebbe – altrettanto erroneamente – ritenuto provata
la legittimazione della controricorrente sulla scorta del solo estratto della Gazzetta Ufficiale recante l’avviso di cessione.
In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 della sezione Seconda Civile, la quale, rilevato il registrarsi, nella giurisprudenza di questa Corte, di soluzioni non uniformi in ordine alla qualificazione del cosiddetto ‘mutuo solutorio’ , ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, sollevando in particolare la questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività del mutuatario eseguito dalla Banca immediatamente con operazione di giroconto della somma mutuata, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario
A seguito della detta ordinanza interlocutoria, il procedimento è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili ed è chiamato all’udienza del 18 febbraio 2025.
In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione – che è sottesa al primo dei motivi di ricorso come sopra esposti – la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 dicembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME